... anche se ne abbiamo già parlato abbondantemente, ritengo utile a questo punto richiamare dei concetti generali:
Le Direttive in materia di Sicurezza e Salute si dividono in Direttive Sociali e Direttive di Prodotto.
Le Direttive Sociali stabiliscono i requisiti minimi di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro.
Le Direttive di Prodotto stabiliscono i requisiti essenziali a cui i prodotti devono corrispondere.
Particolarità delle Direttive Sociali è che gli Stati membri dell’Unione Europea possono mantenere o introdurre misure più restrittive rispetto a quelle armonizzate (ma non più tolleranti), in quanto sono rivolte alla tutela dei lavoratori.
Particolarità delle Direttive di Prodotto è che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono mantenere o introdurre misure più restrittive rispetto a quelle armonizzate, in quanto sono rivolte alla tutela della libera circolazione delle merci nel mercato comune.
Il Decreto Legislativo 626 del 19.09.1994 recepisce solo Direttive Sociali.

Da tutto ciò ne deriva direttamente che il Legislatore ha regolamentato diversamente i “Prodotti” a seconda del fatto che sono stati, o meno, posti in uso a lavoratori dipendenti.
C’è ancora qualcuno che insiste nel marcare CE le Attrezzature di Lavoro?

Saluti
Marco