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Aggiornamento D.Lgs 626/94 Titolo III

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
Questa sezione e' dedicata alle macchine di cui al DPR 459/96 ma anche ai mezzi di trasporto quali carrelli elevatori, trasporti terrestri soggetti alle norme ADR, trasporti pericolosi via mare, sicurezza aerea, ecc... (Riservato agli abbonati)
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao a tutti

... anche se ne abbiamo già parlato abbondantemente, ritengo utile a questo punto richiamare dei concetti generali:

Le Direttive in materia di Sicurezza e Salute si dividono in Direttive Sociali e Direttive di Prodotto.
Le Direttive Sociali stabiliscono i requisiti minimi di Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro.

Le Direttive di Prodotto stabiliscono i requisiti essenziali a cui i prodotti devono corrispondere.

Particolarità delle Direttive Sociali è che gli Stati membri dell’Unione Europea possono mantenere o introdurre misure più restrittive rispetto a quelle armonizzate (ma non più tolleranti), in quanto sono rivolte alla tutela dei lavoratori.

Particolarità delle Direttive di Prodotto è che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono mantenere o introdurre misure più restrittive rispetto a quelle armonizzate, in quanto sono rivolte alla tutela della libera circolazione delle merci nel mercato comune.

Il Decreto Legislativo 626 del 19.09.1994 recepisce solo Direttive Sociali.

:smt045

Da tutto ciò ne deriva direttamente che il Legislatore ha regolamentato diversamente i “Prodotti” a seconda del fatto che sono stati, o meno, posti in uso a lavoratori dipendenti.

C’è ancora qualcuno che insiste nel marcare CE le Attrezzature di Lavoro?

:-)

Saluti

Marco
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Io personalmente insisto.
Lo stesso art. 36 cita per due volte la direttiva macchine per la definizione di macchine (nonostante secondo il tuo ragionamento si debba parlare solo di attrezzature di lavoro).
Ciao
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Personalmente penso che si debba dividere il problema in due parti.

La direttiva macchine (insieme di più direttive), "copre" il processo dal momento della concezione della macchina al momento della sua vendita.

Dopo la vendita, quando la macchina è messa a disposizione dei lavoratori, si parla di "messa in esercizio" e la stessa passa "sotto" le direttive sociali indicate da Marco.

Uno stato della UE può, quindi, applicare criteri più restrittivi per l'uso dell'attrezzatura di lavoro, ponendo questo "impegno" sulle spalle dell'utilizzatore-datore di lavoro ma senza arrivare a imporgli modifiche significative della stessa che, come noto, impongono ben altri obblighi e responsabilità.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

pienamente d'accordo.
Oltretutto le nuove disposizioni introdtte dalla comunitaria 2004 riguardano attrezzature precedenti la direttiva macchine e se sono state adottate è perchè garantiscono un livello di sicurezza superiore alla legislazione esistente.
saluti
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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