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lavoratori azienda B presso locali in affitto ditta A

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sanai
Messaggi: 378
Iscritto il: 25 lug 2008 09:40
Località: Bergamo

Buongiorno, vorrei chiedervi un parere su come trattare il seguente caso:

Studio professionale A affitta due dei suoi locali allo Studio professionale B.
I locali non sono divisibili e tutte le parti comuni sono usate sia dai lavoratori dello studio A che da quelli dello studio B.
Tra i due studi non esiste un contratto di lavoro, esiste solo il contratto di affitto.

Secondo voi come è meglio collocare i lavoratori dello studio B?

Nel DVR dello studio B dichiaro che fanno parte della valutazione rischi anche i lavoratori dello studio B in quanto i locali non sono divisibili dal resto della struttura e lo stesso faccio con la valutazione rischi dello studio B?

Il contratto di affitto si configura come un contratto che fa rientrare in qualche modo i lavoratori dello studio B nella compilazione di un DUVRI?

Vi ringrazio anticipatamente di eventuali risposte

Sanai
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Cosa intendi per parti comuni?
l'ingresso e i bagni, o locali ove si svolge un'attività?
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sanai
Messaggi: 378
Iscritto il: 25 lug 2008 09:40
Località: Bergamo

Praticamente è uno studio in cui due stanze sono in uso ad un secondo studio. Il resto (biblioteca, bagni , corridoi, macchina del caffè, vie di entrata e di uscita, etc. etc. ) è in uso comune.
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Dipiùninso
Messaggi: 532
Iscritto il: 27 ott 2008 17:09
Località: RN

Se studio A non è committente di studio B, il DUVRI è da escludere, in più sarebbe comunque da escludere in qunato la prestazione è "d'intelletto".
Nella valutazione dei rischi, li riterrei marginali, in quanto non si tratta dei locali ove si svolge l'attività. "Estranei" sono da prendere in considerazione come rischio, così come un eventuale pubblico o i clienti degli uni e degli altri. Ma sinceramente più che prenderli in considerazione dal punto di vista dell'igiene e delle procedure di evacuazione, personalmente non farei.
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sanai
Messaggi: 378
Iscritto il: 25 lug 2008 09:40
Località: Bergamo

Grazie
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salus
Messaggi: 40
Iscritto il: 29 giu 2010 15:29

Buongiorno, mi ricollego a questa discussione per porre un quesito.

Azienda A affitta ad azienda B un locale (magazzino) in cui B archivia la propria merce. l'azienda B si deve trasferire e decide di rivolgersi ad una impresa di traslochi C.

L'impresa C per effettuare il trasloco deve accedere e lavorare nel locale di A.

Quali sono gli adempimenti di A e di B in merito alla sicurezza? Quale delle due aziende si coordina con C?

A ha fornito a B un documento in cui indica i rischi legati ai luoghi di lavoro concessi in affitto, alle procedure di emergenza e di evacuazione.

Grazie a tutti
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Se B non ha alcun rapporto lavorativo con A, non c'è motivo del contendere, a mio avviso.
Secondo te, quando ho fatto il trasloco o sono venuti a prendersi parte delle cose da conferire a rifiuto, ai miei vicini -ed ex locatari- che avrei dovuto dirgli, a parte "per piacere, mi lasciate libero lo spazio sotto le finestre, che vengono con la piattaformina ?".
Ma giusto perchè sono vicini, al comproprietario che se ne sta da anni bel bello a casa sua a cuccarsi il 50% del canone di affitto mica gli ho detto nulla, nè ritengo avrei dovuto, dal punto di vista sicurezza. Civilmente, ovvio che sapeva anche lui che stavo liberando i locali.

Profitto dell'argomento per spendere mezza parola sui contratti di affitto e le eventuali connessioni con le questioni sicurezza.
Secondo me, un contratto di locazione ove non vengano esplicitamente previste le informazioni minime sui dati relativi alla "sicurezza" strutturale ed impiantistica dei locali rende immediatamente applicabili gli art. 1578, 1579 e 1580 CC:
Art. 1578.
Vizi della cosa locata.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Art. 1579.
Limitazioni convenzionali della responsabilità.
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.

Art. 1580.
Cose pericolose per la salute.
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.


e quindi, anche se c'è scritta la famosa formula di "visto e piaciuto", un'accidente.
A voi che sembra?
Nofer
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QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

Nofer dico che saresti un ottima avvocato, sie sicura di non aver sbagliato professione !?! :smt023
so di non sapere (Socrate)
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

QUADRATO ha scritto:Nofer dico che saresti un ottima avvocato, sie sicura di non aver sbagliato professione !?! :smt023
:smt009 perchè l'avrei sbagliata? secondo te come igienista occupazionale non vado bene? SIGH !
preferisco essere una buona consulente di avvocati, se dovessi scontrarmi ogni giorno con l'ignoranza di certi magistrati credo che la mia cistifellea sarebbe ancora più piena di cadaverini di lucertola di quanto sia così.
Comunque, tantissimissimi anni fa mi ero anche iscritta a giurisprudenza, che mi volevo prendere un'altra laurea e quella mi veniva facile (dopo una in materie scientifiche, quella umanistiche sono un ballar di carnevale, secondo me), poi però rimasi incinta delle seconda noferpargola e per un bel po' non mi potei proprio muovere, quindi nel giugno dell'80 con la seconda piccina di appena 8 mesi mi feci anche i miei bravi 3 esami della sessione estiva, tra cui diritto privato (che il CC allora l'ho studiato - 10 giorni di letturine la sera e un bel 24 ), filosofia del diritto dove in 3 gg di lettura del testo rimediai un bel 30 e un altro che manco mi ricordo, forse storia del diritto, di certo un 28 e pure altri 3 o 4 giorni per leggermi il testo.  
Ma poi mi venne la tosse convulsiva e non potei dare gli altri 3 del primo anno, peccato perchè avevo costituzionale pronto (io ho sempre molto amato la ns. costituzione), poi mi venne la sinusite, poi a novembre ci fu il terremoto, poi dopo il terremoto ho passato per mesi la notte sveglia nella stanza delle mie bimbe e però la mattina andavo a lavorare uguale... insomma lasciai perdere. :smt003
c'è a dire che comunque mi son tornati assai utili, soprattutto filosofia del diritto che mi ha fatto capire quale logica sia da applicarsi in giurisprudenza. Peraltro, caratterialmente io mi sento più portata verso un lavoro dove uno si chiede "vediamo perché" che non verso uno dove l'ottica è "vediamo com'è": secondo me, c'è una marcia in più.    
Nofer
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