Segnalazione di un cliente: in base al REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati, a partire dal 24/08/2023 l’uso industriale e professionale dei Diisocianati è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata, in quanto tutti gli operatori che manipolano i diisocianati devono disporre delle conoscenze sufficienti dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi all’uso.
Da aggiornarsi ogni 5 anni.
Ora, va bene la formazione specifica di rischio chimico, ma esiste un corso dedicato e obbligatorio per i diisocianati?
Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n. 1149
Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:
1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:
a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
- applicazione con rullo;
- applicazione con pennello;
- applicazione per immersione o colata;
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
- pulitura e rifiuti;
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
5. Elementi di formazione:
a) formazione generale, anche on line, riguardante:
- chimica dei diisocianati;
- pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
- esposizione ai diisocianati;
- valori limite di esposizione professionale;
- modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
- odore come segnale di pericolo;
- importanza della volatilità per il rischio;
- viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
- igiene personale;
- attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
- rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
- ventilazione;
- pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
- smaltimento di imballaggi vuoti;
- protezione degli astanti;
- individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
- sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
- sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
- manutenzione;
- gestione dei cambiamenti;
- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:
- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
- applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo
8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Diisocianati e formazione
- weareblind
- Messaggi: 3236
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Ciao Weareblind, sono anche io davanti al problema.
Il mio cliente però usa dei TRI-isocianati, volendo esser pignolo sarebbe esonerato dato che il Regolamento è specifico per i diisocianati.
Secondo te è un ragionamento corretto?
Comunque il portale di formazione e-learning da cui "mi servo" ha corsi specifici per l'utilizzo dei diisocianati conforme a quanto richiesto dal Reg. UE 2020/1149 del 3 agosto 2020, se proprio non trovi nulla ti posso mandare link in pvt.
Il mio cliente però usa dei TRI-isocianati, volendo esser pignolo sarebbe esonerato dato che il Regolamento è specifico per i diisocianati.
Secondo te è un ragionamento corretto?
Comunque il portale di formazione e-learning da cui "mi servo" ha corsi specifici per l'utilizzo dei diisocianati conforme a quanto richiesto dal Reg. UE 2020/1149 del 3 agosto 2020, se proprio non trovi nulla ti posso mandare link in pvt.
- weareblind
- Messaggi: 3236
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Ciao, ma sì grazie, io contavo di provvedere direttamente con la SDS
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- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Magari me lo mandi a weareblind@hotmail.com
Grazie!
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- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Gentilissimo, oggi pomeriggio mi porto a pari.
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- weareblind
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- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Scusate, ma mica riesco a trovare i citati paragrafi.
Il Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n. 1149 ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento CEE/UE 18 dicembre 2006, n. 1907, introducendo la voce 74, diisocianati. Ok.
Si parla di formazione paragrafo 1, 4 e 5. Ma di che?
Il Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n. 1149 ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento CEE/UE 18 dicembre 2006, n. 1907, introducendo la voce 74, diisocianati. Ok.
Si parla di formazione paragrafo 1, 4 e 5. Ma di che?
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