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Corso CEI 11-27 e formatore

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weareblind
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Un datore di lavoro non RSPP mi manda attestato di formazione dei suoi elettricisti secondo CEI 11-27. Impresa abilitata ex D.M. 37/2008 art.1 lettera a), quindi società di elettricisti, e il titolare è il responsabile tecnico, quindi quello che firma le DiCo.
Lo stesso datore di lavoro rilascia la nomina a PES idonea.
Ora:
- il DdL deve rilasciare tale nomina, perfetto;
- la CEI 11-27 chiede la nomina ma non per forza il corso, secondo analisi del datore di lavoro, perfetto;
- ma se il DdL decide che il corso serve, può tenere il corso di formazione, non rispondendo ai requisiti del formatore sulla sicurezza DM 2013? Ovvero, questo è un corso "di sicurezza"?
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manfro
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Domanda non banale.
Provo a dire la mia.
Secondo me sì, occorre che sia in possesso dei requisiti ex DM 06/03/2013
Ho fatto questo ragionamento:
Per valutare come idoneo un lavoratore non necessariamente devi fargli formazione perchè, magari, per te DL un addetto è idoneo in quanto fa quei lavori da tanto tempo ecc.
Ma, nel momento in cui ti accorgi che l'idoneità deve passare anche attraverso una formazione, questa va a doversi intendere come complementare al riconoscimento dell'idoneità richiesta ex art 82.
Ergo vai a fare una formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Che ne pensi? ti fila?
:smt039 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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weareblind
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In parte, è lo stesso percorso mentale che ho fatto io.
Però, così facendo, tutta la formazione è formazione sulla sicurezza. E allora il DdL non farà mai formazione aggiuntiva al lavoratore.
Insomma non è chiarissimo talvolta cosa è la formazione sulla sicurezza e cosa no. E questo qui firma le DiCo, si presuppone che la norma la conosca.
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weareblind
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Non ho fatto la cosa più semplice, grazie Ursamaior: vedere il campo di applicazione del decreto formatori.
Mi ero autoconvinto si applicasse a tutto. Invece no.

Art. 1
2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

Il decreto formatori si applica colo ad ASR 2011, figurati. A posto, il titolare può fare formazione elettrica.
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Ilario
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Ciao,

È vero che a volte l’ambito di applicazione dei decreti può sembrare ampio, ma è fondamentale avere ben chiaro l’ambito di applicazione. Parlando di formazione è fondamentale fare chiarezza sui criteri, soprattutto quando si parla di sicurezza sul lavoro. È un po' un gioco di strategia dove ogni regola conta, un po' un casinò online dove la minima decisione può influenzare il risultato finale. Tuttavia, una volta comprese le regole del gioco, diventa più semplice affrontare il processo di conformità e formazione. Inoltre, potete vedere su questo sito https://www.caos-online.it/ alcune informazioni sui casinò
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