Buongiorno,
sto valutando l'acquisto di un software per redazione PSC e ho riscontrato che negli esempi di redazione dello stesso ci sono due versioni :
la prima normale e la seconda con valutazione dei rischi lavorazioni
che differenza c'è? in altri sofware non c'è tale distinzione e c'è direttamente la versione con valutazione dei rischi lavorazioni.
C'è qualche legge, normativa di cui non sono al corrente?
Grazie mille per qulasiasi consiglio mi possiate dare
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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PSC con o senza valutazione dei rischi?
Ho provveduto a spostare il tuo post nel forum "cantieri".
Chiedo a tutti un pò più di attenzione nell'aperura di nuovi thread.
Per quanto attiene la tua domanda, non sono la persona adatta a risponderti, mi raccomando a tutti di non fare alcun riferimento ad aziende o siti non istituzionali.
manfro
Chiedo a tutti un pò più di attenzione nell'aperura di nuovi thread.
Per quanto attiene la tua domanda, non sono la persona adatta a risponderti, mi raccomando a tutti di non fare alcun riferimento ad aziende o siti non istituzionali.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Non sono un 'cantierista' ma la valutazione dei rischi deve essere presente nel PSC (ALL. XV punto 2.1.2 lettera c)
Valutazione che puoi fare servendoti di un software oppure 'manualmente'.
Questa penso sia la differenza tra i due prodotti.
S;
Valutazione che puoi fare servendoti di un software oppure 'manualmente'.
Questa penso sia la differenza tra i due prodotti.
S;
Ut sementem feceris, ita metes.
Non utilizzo software, quindi non conosco tutte le sfumature che offrono, ma forse quello a cui fai riferimento distingue tra le opzioni a disposizione: mi vien da pensare che l'opzione "senza rischi" si riferisca ai rischi specifici di impresa, quindi un software che permette redazione del PSC, ma senza le schede tipiche delle lavorazioni da POS e quindi chi lo utilizza non potrà estrapolare POS dallo stesso lavoro. L'altra opzione invece dovrebbe poterlo fare.
In sostanza dipende da che ti serve, i rischi specifici propri dell'attività di impresa non sono oggetto del PSC
In sostanza dipende da che ti serve, i rischi specifici propri dell'attività di impresa non sono oggetto del PSC
Ciao Etabeta,
L' Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI al punto 2.1.2. lettera c riporta: "una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze".
Ciò significa che il CSP ha il compito di valutare non i rischi delle singole lavorazioni (compito già del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e che sarà contenuto nel POS), ma il rischio di interferenza fra le lavorazioni e l'area del cantiere, ossia, secondo il punto 2.2.1 "a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di lineeaeree e condutture sotterranee; b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
Pertanto nessun software può sostituirsi al CSP nella ricerca dei rischi interferenti che il cantiere produce verso il mondo esterno, e che il mondo esterno produce al cantiere.
Forse l'intelligenza artificiale potrà sopperire agli occhi e all'esperienza del CSP, non certo un software.
L' Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI al punto 2.1.2. lettera c riporta: "una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze".
Ciò significa che il CSP ha il compito di valutare non i rischi delle singole lavorazioni (compito già del datore di lavoro dell'impresa esecutrice e che sarà contenuto nel POS), ma il rischio di interferenza fra le lavorazioni e l'area del cantiere, ossia, secondo il punto 2.2.1 "a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di lineeaeree e condutture sotterranee; b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
Pertanto nessun software può sostituirsi al CSP nella ricerca dei rischi interferenti che il cantiere produce verso il mondo esterno, e che il mondo esterno produce al cantiere.
Forse l'intelligenza artificiale potrà sopperire agli occhi e all'esperienza del CSP, non certo un software.
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...