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CONTROLLO ALCOL E STUPEFACENTI

Disposizioni generali, ruoli prevenzionali, documenti, sanzioni, stress LC ecc...
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Umaga
Messaggi: 130
Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Buongiorno a tutti,
mi trovo davanti al seguente caso:
Carrozzeria che svolge attività di allestimento veicoli commerciali (es. installazione sponde su fugoni/camion).
Una volta terminato l’allestimento, i lavoratori portano il veicolo al collaudo in motorizzazione guidando direttamente il mezzo.
I veicoli possono essere furgoncini con patente B o camion patente C.
I lavoratori devono essere sottoposti a controllo per alcol e stupefacenti da parte del medico competente?
L’Intesa Stato Regioni del 16/03/2006 su ALCOL e l’Intesa Stato Regioni del 30/10/2007 su STUPEFACENTI parlano di “mansioni inerenti attività di trasporto”
Nel mio caso i lavoratori fanno spostamenti per portare il veicolo in motorizzazione per il collaudo, ma non effettuano attività di trasporto, in quanto il veicolo è vuoto. Sembrerebbe quindi non obbligatorio il controllo per alcool e stupefacenti.

É corretto il mio ragionamento o mi sono perso qualcosa?

Grazie come sempre per il prezioso supporto!
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walkerboh
Messaggi: 325
Iscritto il: 13 set 2012 10:32

Ho un caso analogo, il dottore ha previsto si alcool, no drug.
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miril
Messaggi: 83
Iscritto il: 09 apr 2008 21:34
Località: Torino

Temo sia uno dei tanti punti grigi per i quali puoi sostenere entrambe le tesi, quindi direi di lasciare la scelta al medico competente. Capitano anche a me tante situazioni non canoniche dove è proprio difficile definire una procedura univoca.
Poi ci sono anche le posizioni regionali...
Miril The Imp
"Another job, well done" (cit. Bender)
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Umaga
Messaggi: 130
Iscritto il: 27 nov 2012 09:57

Grazie mille Walkerboh & Miril!
Ho passato la palla al medico competente, vediamo cosa decide.

Grazie ancora!
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manfro
Messaggi: 2130
Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

Ciao
apporto un elemento alla discussione.
Sebbene le FAQ di una Regione non siano norme, ho allegato un documento della Regione Lombardia (abbastanza datato):

FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro – Regione Lombardia – settembre 2009

A pag. 5 viene data questa risposta:
04) CHI SVOLGE SALTUARIAMENTE LE MANSIONI PREVISTE NELL’ALLEGATO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI?
Sì, la normativa non prevede un limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio. Tuttavia vale il principio dell’effettività (come già sostenuto più volte in questo documento, la determinazione dei tempi cui i lavoratori sono impegnati nello svolgimento dei lavori a rischio, al fine di aderire correttamente al principio di effettività, deve avvenire nell’ambito del processo di valutazione come specificato nelle FAQ n. 1 e 2). Infatti, non dovranno essere sottoposti ad accertamenti i lavoratori che, pur avendo frequentato specifici corsi di formazione, non svolgano effettivamente tale mansione.

Spero di essere stato utile in qualche modo.
:smt039 manfro
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