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formatore antincendio DM 02 settembre 2021

Artt. 36, 37, 73, 77, Accordi Stato Regioni, ecc...
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manfro
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Ciao a tutti.
vorrei un vostro parere su questa frase contenuta nel DM 2 settembre 2021, in particolare nell'articolo 6 "qualifica dei docenti".

Al comma 4) si legge:
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

Le 400 ore / anno di docenza si intendono come docenza in corsi in materia di salute e sicurezza o solo in materia di antincendio?

Se fosse solo in materia di antincendio, sarebbero quindi richieste 2.000 h di docenza per essere qualificati.

PS: per diventare pilota di linea con qualifica di comandante di bordo "bastano" 1500 h di volo :smt003

che ne pensate?

:smt039 manfro
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ursamaior
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C'è scritto chiaramente: devi possedere 400 ore all'anno di esperienza documentata in formazione teorica antincendio (questo requisito serve ad abilitare alla formazione teorica il docente che non ha il diploma di istruzione secondaria)
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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manfro
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Tutto chiaro.
Grazie
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Antocup
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Buonasera
Mi riallaccio a questa domanda per chiedere un vs cordiale parere in merito al seguente quesito:
La codocenza come formatore antincendio vale come requisito per le 90 ore di esperienza pregressa come formatore prima del dm 2021?
Il testo parla solamente di docenza e non codocenza ...
Volevo sapere da Voi come interpretate in merito.
Grazie mille a chi mi vorrà rispondere.
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manfro
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Non vedo grossi problemi.
Co-docenza, vuol dire che si è comunque tenuta la docenza insieme ad altri.
:smt039 manfro
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