Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Aggiornamento del corso RLS dopo un prolungato periodo senza formazione

Artt. 36, 37, 73, 77, Accordi Stato Regioni, ecc...
Rispondi
Avatar utente
Santinaa
Messaggi: 6
Iscritto il: 18 ott 2024 11:40

Buongiorno a tutti,

desidero sottoporre alla vostra attenzione una questione riguardante l'aggiornamento del corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Se in un'azienda, l'RLS ha completato il corso iniziale nel 2018 e, da allora, non ha partecipato ad alcun aggiornamento periodico. Considerando che la normativa prevede un aggiornamento annuale obbligatorio, con una durata minima di 4 ore per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per quelle con più di 50 lavoratori, vorrei sapere:

- È sufficiente che il RLS partecipi ora al consueto corso di aggiornamento annuale, rispettando le ore previste in base alla dimensione aziendale, per essere nuovamente in regola?

- Oppure, data la prolungata assenza di aggiornamenti, è consigliabile o necessario che il RLS frequenti un corso di aggiornamento di durata superiore o addirittura ripeta l'intero corso di formazione iniziale?

Quali sono le implicazioni normative e operative in una situazione di questo tipo?

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per le eventuali delucidazioni che vorrete fornire.

Cordiali saluti.
Avatar utente
miril
Messaggi: 87
Iscritto il: 09 apr 2008 21:34
Località: Torino

Ad oggi, l'unico riferimento normativo applicabile a questa domanda è il punto 10 dell'accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 quindi direi di fare l'aggiornamento
Miril The Imp
"Another job, well done" (cit. Bender)
Avatar utente
Santinaa
Messaggi: 6
Iscritto il: 18 ott 2024 11:40

Grazie per la risposta.

Non avendo trovato alcun riferimento normativo specifico riguardo alla decadenza del ruolo di RLS in caso di mancato aggiornamento, avevo dei dubbi anche sull'opportunità di consigliare al RLS di svolgere più aggiornamenti consecutivi per colmare le mancanze passate.

Tuttavia, in assenza di indicazioni normative esplicite in tal senso, come consigliato, ritengo opportuno procedere con un solo aggiornamento, come effettivamente previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, riguardo ai corsi per RSPP e ASPP.

La ringrazio ancora per il chiarimento.

Cordiali saluti.
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 831
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Il mancato aggiornamento configura l'"omesso aggiornamento" ma non l'"omessa formazione".

Tutti i corsi per la sicurezza sono sempre ri-aggiornabili, anche se non in continuità.
Avatar utente
Santinaa
Messaggi: 6
Iscritto il: 18 ott 2024 11:40

Grazie per avermi chiarito la distinzione tra "omesso aggiornamento" e "omessa formazione". Mi chiedevo, però, se l’omesso aggiornamento sia comunque soggetto a sanzioni, anche dopo che viene effettuato l’aggiornamento, oppure se il nuovo aggiornamento sia sufficiente a regolarizzare completamente la situazione non essendoci chiarimenti a riguardo.

Ringrazio anticipatamente per l’ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4937
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

In astratto potresti essere sanzionato "ora per allora" finché il reato non cade in prescrizione perchè nel tuo caso si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti (non puoi più tornare indietro nel tempo e far fare il corso quando andava fatto).
In pratica però è un modus operandi al quale raramente l'organo di vigilanza ricorre.
Fagli subito l'aggiornamento, vai e non peccare più
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
Santinaa
Messaggi: 6
Iscritto il: 18 ott 2024 11:40

Grazie mille, ora mi è tutto chiaro!
Cordiali saluti.
Rispondi

Torna a “Formazione, Informazione e Addestramento”