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Inviato: 03 mag 2005 14:13
da Nofer
HUH! vedo che mindy legge le cose che leggo io e le capisce alla stessa maniera...
ammetto che ancora non ho avuto modo di andarmi a spulciare il CCNL degli edili, ma prometto che appena ho un po' di tempo e il cerebro sufficientemente poco intasato mi ci applico.
Che, poi, era ciò che intendevo io in merito alla gerarchia tra D.Lgs e contratto collettivo.
Mo' non è che proprio a memoria ricordo tuttissimo, ma mi sembra che i contratti collettivi, se non emanati con un atto normativo perfetto, rientrino nella prassi amministrativa, o qualcosa del genere. E dunque, la prassi assume per convenzione valore normativo in carenza di norma, ma nella fattispecie la norma c'è (art.18 D.Lgs.626/94).
Sono assolutamente certa di aver letto qualcosa del genere in un testo di diritto, e pensate che ricordo persino il titolo del paragrafo ("gerarchia delle fonti") e che era a circa un quarto dall'inizio pagina ed era la facciata sinistra del libro.
Considerando che potrebbe essere l'inizio di un'arteriosclerosi precoce ma non troppo, il fatto che io ricordi la pagina ma non che testo era né perchè lo stavo leggendo, magari ho detto un cumulo di sciocchezze... Ci sarebbe qualcuno che mi aiuta?
Nofer
Inviato: 03 mag 2005 14:31
da catanga
Citato da Mindy.
"Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento."
Infatti, è quello che è successo.
Nella contrattazione collettiva (vedi CCNL dell'Edilizia Industria), è stato deciso che per le imprese edili con meno di 15 dipendenti (ergo il 99,9% del totale), il RLS debba essere individuato nell'ambito territoriale tra le rappresentanze sindacali ma non della singola impresa ma bensì in quelle della rappresentanza sindacale territoriale.
Ad esempio, a Milano e Lodi, vi sono sei RLST che coprono, le varie zone di queste due province.
Si tratta di soggetti che già facevano parte del sindacato in quanto già eletti rappresentanti sindacali dai lavoratori. Essi sono stati poi designati quali RLST e, come tali, operano in queste due province.
Inviato: 03 mag 2005 15:12
da Mindy
citato da Catanga------------------------------------------------------------------------
Ad esempio, a Milano e Lodi, vi sono sei RLST che coprono, le varie zone di queste due province.
Si tratta di soggetti che già facevano parte del sindacato in quanto già eletti rappresentanti sindacali dai lavoratori. Essi sono stati poi designati quali RLST e, come tali, operano in queste due province.
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Scusa, designati RLST da chi? Espressamente e direttamente dai lavoratori o dall'organismo sindacale? Spero la prima delle due, il passaggio attraverso l'indicazione esplicita da parte dei lavoratori della persona proposta dai sindacati mi sembra doveroso per poter essere in linea e non in contrasto con il decreto legislativo.
Inviato: 03 mag 2005 16:01
da catanga
Mindy ha scritto:citato da Catanga------------------------------------------------------------------------
Ad esempio, a Milano e Lodi, vi sono sei RLST che coprono, le varie zone di queste due province.
Si tratta di soggetti che già facevano parte del sindacato in quanto già eletti rappresentanti sindacali dai lavoratori. Essi sono stati poi designati quali RLST e, come tali, operano in queste due province.
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Scusa, designati RLST da chi? Espressamente e direttamente dai lavoratori o dall'organismo sindacale? Spero la prima delle due, il passaggio attraverso l'indicazione esplicita da parte dei lavoratori della persona proposta dai sindacati mi sembra doveroso per poter essere in linea e non in contrasto con il decreto legislativo.
Provo a spiegarmi meglio.
Io come lavoratore edile vado alla camera del lavoro di zona, voto e concorro ad eleggere un certo numero di rappresentanti sindacali.
Tutte queste persone elette vanno a costituire le rappresentanze sindacali nella provincia di riferimento.
Tra queste persone, già scelte dai lavoratori quali loro rappresentanti sindacali, vengono designati i RLST da parte di tutti coloro che, già eletti, fanno parte delle citate rappresentanze.
In altre parole, la designazione viene effettuata all'interno del gruppo di persone già elette nel sindacato dai citati lavoratori.
Questo, come detto prima, è una scelta condivisa nel CCNL da ANCE e sindacati per il solo settore edile, vista le polverizzazione di imprese esistente.
Il rischio, altrimenti, è che in un cantiere dove operano solo piccole imprese, i lavoratori non possono avere voce in capitolo in materia di sicurezza.
Sulla validità di tale scelta, possiamo discutere quanto vogliamo ma questa è.
Per maggiori informazioni si può andare sui siti web delle associazioni sindacali di settore.
Inviato: 04 mag 2005 18:52
da giomar
Cofermo quanto detto da Catanga.
Io con la mia impresa applico il contratto edili artigianato.
Ogni anno pago in cassa una quota in relazione al numero dei lavoratori per il RLST. Nel mio contratto sta scritto che dove non eletto diversamente un RLS si ha assegnato un RLST. Quindi è proprio come dice Catanga.
Per quanto riguarda le ore del corso di RLS la durata è frutto anche questa della contrattazione ci sono certe provincie specialmente al Sud dove 20 ore sono sufficienti.
Inviato: 04 mag 2005 19:24
da Mindy
Già, in pratica l'imposizione di un RLST è una forzatura della contrattazione collettiva rispetto alla legge, tollerata da molti che la considerano fatta a fin di bene......ma è sempre una forzatura.
Come lavoratore il rappresentante per la sicurezza ho diritto di sceglierlo da me in prima persona, tra quelli che si propongono (e sottolineo che si dovrebbero proporre, non imporre), che siano colleghi di lavoro o che sia un rappresentante territoriale. E ho il diritto anche di decidere di non volerlo.
Spero inoltre che la quota versata alle casse sia pagata solo dalle imprese che usufruiscono del RLST....
Per ciò che riguarda le ore di corso del RLS, probabilmente sono poche anche 32..... sia a nord che a sud (a proposito, per fortuna sembra che gli ultimi contratti collettivi approvati cancellino le 20 ore per stabilirne 32).
Inviato: 05 mag 2005 11:35
da Ios
Concordo con Catanga, ed estendo la figura dell'RSLT anche agli altri comparti produttivi e non solo a quello edile, purchè sempre aziende >15 dipendenti, per ciò che, invece concerne la formazione dell’RLST, esso ha diritto ad un percorso formativo particolare, in quanto a questo può essere affidata la rappresentanza di un consistente numero di piccole e/o piccolissime imprese, in alcuni casi ed in alcune realtà anche di comparti produttivi diversi.
Gli obiettivi di questa particolare formazione sono che l’RLST deve essere in grado:
- di conoscere i principi costituzionali, civilistici e la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di identificare i rischi specifici nella propria area di competenza;
- di informare i lavoratori su problematiche particolari servendosi di iniziative promozionali territoriali;
- di avere una “buona” tecnica di comunicazione.
Proprio per questo le 20 ore sono inammissibili, ma anche le 32 sono poche, sopratutto se l'RLST è chiamato a svolgere il proprio ruolo in comparti diversi.
Inviato: 05 mag 2005 16:56
da giomar
Gli RLST infatti hanno percorsi formativi diversi da quelli degli RLS, quello che segue la mia azienda ad esempio ha seguito un corso della durata di 70 ore circa in due moduli e mi ha detto che ne dovrà seguire degli altri. Inoltre io l'ho sempre visto ai devrsi aggiornamenti a cui ho partecipato.
Inviato: 05 mag 2005 17:02
da weareblind
Questo mi fa proprio piacere.
Ma da voi gli organismi paritetici che tanta parte dovrebbero avere nella formazione, come son messi?
Inviato: 05 mag 2005 17:07
da giomar
Dipende di quali organismi paritetici. Nel settore dell'edilizia ci sono tre tipi diversi di orgnaismi paritetici previsti contrattualmente: le casse edili, le scuole edili e i CPT.
Le scuole edili si occupano di formazione a 360° quindi anche di sicurezza. I CPT si occupano solo di sicurezza e anche un po' di formazione. Qui dalle mie parti la scuola e il CPT funzionano molto bene.