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Pellicola di caffé; è un rifiuto?

Archivio sulle norme inerenti i Rifiuti e le norme Ambientali.
In questa sezione vengono riportati tutti i messaggi relativi alle problematiche dell'ambiente e dei rifiuti (Riservato agli abbonati)
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

OK su codice 020304, ma anche 020301 potrebbe andar bene se lo spellamento avviene a vapore (c'è chi lo fa, da noi sarebbe praticamente sconcio fare una tostatura a vapore...); OK anche per problematica "superficie tassabile".
Piccola curiosità casalingo-botanica: da tempo immemore i residui di posa del caffè (quelli della napoletana, filtrati, ma anche quelli della moka splittati sotto pressione) sono mescolati nel terreno dei vasi di geranei prima della fioritura, ed anche ai pomodori, prima che facciano frutti. E funziona. Dunque, ottimo per compost. I residui di amido del chicco di caffè sono degli ottimi nutienti organici azotati, figuriamoci le pellicine che sono cellulosiche! ...
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mario
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Iscritto il: 29 set 2005 09:34
Località: pordenone

per sapere se i chicchi sono un rifiuto non basta attribuire il codice cer (che peraltro puo essere attribuito a tutto) ma il residuo deve soddisfare quanto previsto dal ronchi all'art. 6 c.1 lett. a e succ. modifiche (definizione autentica di rifiuto che tanta confusione ha generato...)
ciao da mario
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Art. 6 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

Art. 6, comma 1, lettera a): le parole "si disfi", "abbia deciso" e "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui al presente articolo, vanno interpretate secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

Dall'allegato A
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

E io tratto caffè senza dubbio.

02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

Questo penso di no perché la pellicola è quella che rimane dopo la tostatura ed è assolutamente secca, niente fanghi.

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Questo calza.

Certo che l'interpretazione della lettura dell'esegesi del tric e trac e della castagnola...  :smt011
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weareblind
Messaggi: 3195
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ho chiesto conferma per i rifiuti – pellicola di caffè.
Il settore ecologia di Settimo conferma che sono Rifiuti Assimilabili agli Urbani (RSU) e quindi ci daranno il contenitore per i rifiuti umidi e poi se li porta via la nettezza urbana.
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