Non è così.
Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali
1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 29. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
Quindi SOLO per modifiche sostanziali passai dal D.M. 10 marzo 1998 al Codice. Ma, in tal caso, avrai da fare la valutazione progetto coi VV.F., la quale assolve anche alla funzione di VRI. E quindi sei già a posto.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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La "nuova" valutazione del rischio incendio
- weareblind
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We are blind to the worlds within us waiting to be born
Buonasera e scusate se riprendo un messaggio vecchio ma...
Punto 1: Significa che continuo ad applicarlo anche se siamo al 23/11/2022?
Cioè se io vado da un'azienda oggi (azienda esistente al 29/10/2022), a prescindere da come è stata effettuata la valutazione del rischio incendio in precedenza (dal DdL e/o dal consulente) non devo procedere ad aggiornarla al nuovo quadro normativo? E se decido di farlo perchè "non mi piace" come l'hanno fatta devo valutare e adottare le misure seguendo il 10/3/98?
Domanda 2)
Aggiungo un altro dubbio all’ultima considerazione di weareblind
Quando scrive come sopra significa che se in un'azienda trovo un CPI automaticamente la VRI è fatta e nel DVR inserisco solo i riferimenti al progetto antincendio approvato dai VVF?!
Ricordo bene un articolo su un sito online di un tecnico che testualmente scriveva “Si badi bene che, i punti 1, 2 e 3(RTV, MiniCodice e Codice Prevenzione Incendi), non riguardano la valutazione del rischio ma le misure tecniche e gestionali minime che vanno obbligatoriamente adottate. Da queste, può nascere una o più checklist con il mero obiettivo di una verifica di conformità che è, però, non la valutazione dei rischi ma propedeutica a essa“ e che giustamente (mi sembrava) indicasse che è obbligatorio rispettare quanto indicato dalle norme per la progettazione ma la VR è un'altra cosa...tiene conto dell'attività a 360 gradi e non solo nella progettazione e rispetto dei parametri.
Non sono sicur di essermi spiegata....mi si stanno confondendo le idee già confuse
Domanda 1)Quindi queste sono le ipotesi:
1. attività esistente al 29/10/2022 che non subisce modifiche sostanziali dal punto di vista antincendio: la valutazione del rischio e le misure da adottare sono definite ancora con il D.M. 10/03/1998;
2. attività esistente al 29/10/2022 che subisce modifiche sostanziali: si applica il D.M. 03/09/2022;
3. nuove attività dopo il 29/10/2022: si applica il D.M. 03/09/2022.
Punto 1: Significa che continuo ad applicarlo anche se siamo al 23/11/2022?
Cioè se io vado da un'azienda oggi (azienda esistente al 29/10/2022), a prescindere da come è stata effettuata la valutazione del rischio incendio in precedenza (dal DdL e/o dal consulente) non devo procedere ad aggiornarla al nuovo quadro normativo? E se decido di farlo perchè "non mi piace" come l'hanno fatta devo valutare e adottare le misure seguendo il 10/3/98?
Domanda 2)
Aggiungo un altro dubbio all’ultima considerazione di weareblind
Ma, in tal caso, avrai da fare la valutazione progetto coi VV.F., la quale assolve anche alla funzione di VRI. E quindi sei già a posto.
Quando scrive come sopra significa che se in un'azienda trovo un CPI automaticamente la VRI è fatta e nel DVR inserisco solo i riferimenti al progetto antincendio approvato dai VVF?!
Ricordo bene un articolo su un sito online di un tecnico che testualmente scriveva “Si badi bene che, i punti 1, 2 e 3(RTV, MiniCodice e Codice Prevenzione Incendi), non riguardano la valutazione del rischio ma le misure tecniche e gestionali minime che vanno obbligatoriamente adottate. Da queste, può nascere una o più checklist con il mero obiettivo di una verifica di conformità che è, però, non la valutazione dei rischi ma propedeutica a essa“ e che giustamente (mi sembrava) indicasse che è obbligatorio rispettare quanto indicato dalle norme per la progettazione ma la VR è un'altra cosa...tiene conto dell'attività a 360 gradi e non solo nella progettazione e rispetto dei parametri.
Non sono sicur di essermi spiegata....mi si stanno confondendo le idee già confuse
- weareblind
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E' scritto chiaro, non devi aggiornare al Minicodice per forza. A scelta del DdL, se farlo o no. Puoi non fare nulla, puoi aggiornare ancora col DM 10/3/1998 perché hai modifiche non sostanziali, oppure puoi volontariamente passare al Minicodice.Freccia ha scritto: ↑23 nov 2022 17:41Domanda 1)Quindi queste sono le ipotesi:
1. attività esistente al 29/10/2022 che non subisce modifiche sostanziali dal punto di vista antincendio: la valutazione del rischio e le misure da adottare sono definite ancora con il D.M. 10/03/1998;
2. attività esistente al 29/10/2022 che subisce modifiche sostanziali: si applica il D.M. 03/09/2022;
3. nuove attività dopo il 29/10/2022: si applica il D.M. 03/09/2022.
Punto 1: Significa che continuo ad applicarlo anche se siamo al 23/11/2022?
Cioè se io vado da un'azienda oggi (azienda esistente al 29/10/2022), a prescindere da come è stata effettuata la valutazione del rischio incendio in precedenza (dal DdL e/o dal consulente) non devo procedere ad aggiornarla al nuovo quadro normativo? E se decido di farlo perchè "non mi piace" come l'hanno fatta devo valutare e adottare le misure seguendo il 10/3/98?
Direi che sei stata chiara. Ora ti incollo i passaggi per cui il progetto fatto col codice è anche VRI, così come il CPI già rilasciato.Freccia ha scritto: ↑23 nov 2022 17:41 Domanda 2)
Aggiungo un altro dubbio all’ultima considerazione di weareblindMa, in tal caso, avrai da fare la valutazione progetto coi VV.F., la quale assolve anche alla funzione di VRI. E quindi sei già a posto.
Quando scrive come sopra significa che se in un'azienda trovo un CPI automaticamente la VRI è fatta e nel DVR inserisco solo i riferimenti al progetto antincendio approvato dai VVF?!
Ricordo bene un articolo su un sito online di un tecnico che testualmente scriveva “Si badi bene che, i punti 1, 2 e 3(RTV, MiniCodice e Codice Prevenzione Incendi), non riguardano la valutazione del rischio ma le misure tecniche e gestionali minime che vanno obbligatoriamente adottate. Da queste, può nascere una o più checklist con il mero obiettivo di una verifica di conformità che è, però, non la valutazione dei rischi ma propedeutica a essa“ e che giustamente (mi sembrava) indicasse che è obbligatorio rispettare quanto indicato dalle norme per la progettazione ma la VR è un'altra cosa...tiene conto dell'attività a 360 gradi e non solo nella progettazione e rispetto dei parametri.
Decreto Ministeriale 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio
2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Prima nota: la VRI SI ESEGUE COME DA ART.3. Lo dice proprio l'art.2 comma 2 del D.M. 3/39/2021.
Art. 3 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Seconda nota: SE HAI UNA RTV APPLICABILE, HAI LA VRI. Lo dice l'art.3 comma 1 del D.M. 3/39/2021, combinato con l'art.2 comma 2 che sopra ho sottolineato.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
Terza nota; SE SEI A RISCHIO BASSO, LA VRI LA FAI APPLICANDO L'ALLEGATO DEL MINICODICE.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Quarta nota: SE NON SEI IN COMMA 1 CIOE' NON HAI RTV, SE NON SEI IN COMMA 2 CIOE' NON SEI A RISCHIO BASSO, LA VRI LA FAI COL CODICE D.M. 3/8/2015. Sempre in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 3 con art.2 comma 2.
Ma siccome i progetti nuovi, o i progetti di variante, si fanno appunto col Codice, il progetto di prevenzione incendi è anche la VRI
Non solo: i miei progetti devono partire dal G.2.6.1 del Codice, ovvero:
G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività
Eccome se il progetto è anche VRI!
Veniamo a un caso più difficile: ho già il CPI e NON ho già la VRI (perché se ce l'hai già ricadi in cima al mio post, art.4 comma 1 del D.M. 3/9/2021 per attività esistente già dotata di VRI).
In questo raro caso, sei a posto lo stesso.
Non hai una VRI esistente, quindi non ricadi in art.4 comma 1.
Non hai RTV e non sei a rischio basso, quindi non ricadi in art.3 comma 1 e 2.
Finisci in art.3 comma 3, VRI con Codice.
Allora vai al campo di applicazione del Codice.
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
Quinta nota: ma tu non hai nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Sesta nota: ma tu non hai né modifica né ampliamento. Ne deriva che finisci FUORI dal campo di applicazione del Codice. In tal caso, il CPI già rilasciato, che SEMPRE ha un progetto alle spalle, definisce tutte le limitazioni di esercizio e gli scenari che ti sono consentiti. Ovvero è la tua VRI.
Nuova realizzazione, modifica sostanziale, ampliamento, presuppongono sempre variante di progetto e quindi Codice. Che soddisfa sia il parere VV.F. (o la SCIA diretta, è lo stesso), sia l'art. 3 comma 3 del D.M. 3/9/2021 cioè la VRI.
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Nel mio caso in questione, l'azienda non è soggetta a CPI e se devo revisionare il DVR per varie motivazioni (Art. 29 per es.) devo applicare il nuovo Decreto che mi rimanda poi all'applicazione del Codice in quanto ambienti con supeficie lorda oltre 1.000 mq. Quindi non rientro nella casistica di presentazione pratica VVF. Ho capito bene?weareblind ha scritto: ↑23 nov 2022 16:37
Quindi SOLO per modifiche sostanziali passai dal D.M. 10 marzo 1998 al Codice. Ma, in tal caso, avrai da fare la valutazione progetto coi VV.F., la quale assolve anche alla funzione di VRI. E quindi sei già a posto.
ALtra considerazione riprendendo altro commento che hai fornito ad altra domanda avanzata da un collega. Il progetto o scia antincendio "valgono" come VRI. Seguo un'azienda che è soggetta a DPR 151 per attività 74, mi sembra! (Centrale termica oltre 116 kW). La presentazione del progetto ai VVF non prende in considerazione minimamente gli mabienti di lavoro aziendali, proprio perchè la CT è in locale indipendente. IN questo caso, la VRI deve essere comunque fatta ? Direi di si, a logica.
Grazie
- weareblind
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Come ho scritto sopra, aggiornare la valutazione di rischio incendio per modifiche non sostanziali non comporta passare al codice, se invece la modifica è sostanziale anche se l'attività non è soggetta a Prevenzione Incendi devi usare il codice, relativamente alla sola parte oggetto di modifica.
Se l'attività è soggetta solamente per la caldaia, che è attività 74, chiaramente tutto il resto deve essere comunque dotato di valutazione di rischio incendio con i criteri di cui sopra.
Se l'attività è soggetta solamente per la caldaia, che è attività 74, chiaramente tutto il resto deve essere comunque dotato di valutazione di rischio incendio con i criteri di cui sopra.
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weareblind, completamente d'accordo.
La mia è più una questione di forma che di sostanza.
Le mie valutazioni dei rischi integrano la VRI per cui se devo revisionare il documento anche per motivi che non siano imputabili a modifiche sostanziali in tema antincendio, non posso lasciare nel documento una VRI redatta con un DM abrogato. Avrei dovuto stilarla come allegato al DVR; in tal caso potevo effettivamente non procedere alla revisione del VRI.
La mia è più una questione di forma che di sostanza.
Le mie valutazioni dei rischi integrano la VRI per cui se devo revisionare il documento anche per motivi che non siano imputabili a modifiche sostanziali in tema antincendio, non posso lasciare nel documento una VRI redatta con un DM abrogato. Avrei dovuto stilarla come allegato al DVR; in tal caso potevo effettivamente non procedere alla revisione del VRI.
- birdofprey
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Se devi aggiornare la valutazione dei rischi per un motivo X, a mio avviso, puoi continuare a metterci dentro la medesima valutazione del rischio incendio fatta sinora... a meno che non siano intercorse modifiche ai soli fini antincendio tali da obbligarti a farla col Codice...
Per il resto sposo in pieno le tue perplessità... il Codice serve a progettare... come cavolo lo si usa per valutare qualcosa che già esiste ?
birdofprey ha scritto: ↑24 nov 2022 15:04Se devi aggiornare la valutazione dei rischi per un motivo X, a mio avviso, puoi continuare a metterci dentro la medesima valutazione del rischio incendio fatta sinora... a meno che non siano intercorse modifiche ai soli fini antincendio tali da obbligarti a farla col Codice...
Per il resto sposo in pieno le tue perplessità... il Codice serve a progettare... come cavolo lo si usa per valutare qualcosa che già esiste ?
Ripensando ai messaggi sopra ero giunto anche io alla conclusione che hai indicato: inserirò qualcosa che faccia capire che sono a conoscenze del nuovo Decreto ma che in funzione della mancanza di modifiche sostanziali ai fini antincendio, riporterò la valutazione fatta in precedenza con il DM DEL 98, ormai abrogato e stop.!!!
- birdofprey
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Si. Questa è la soluzione "tampone".Angelo ha scritto: ↑24 nov 2022 15:17Ripensando ai messaggi sopra ero giunto anche io alla conclusione che hai indicato: inserirò qualcosa che faccia capire che sono a conoscenze del nuovo Decreto ma che in funzione della mancanza di modifiche sostanziali ai fini antincendio, riporterò la valutazione fatta in precedenza con il DM DEL 98, ormai abrogato e stop.!!!
Il problema che evidenziavi tu comunque resta...