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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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distanza ringhiera/pavimento su balcone
L'hanno descritto in modo abbastanza dettagliato, anche io ho avuto lo stesso problema, ma mi è stato risolto quando hanno installato la ....manfro ha scritto: ↑04 lug 2024 08:29 Non sono esperto di norme edilizie e non ti so dare una risposta, forse trovi qualcosa nelle norme edilizie del comune in cui ti trovi.
Quello che so è che a volte chi progetta non ha alcuna visione sui temi della sicurezza.
Vicino casa mia c'è un grande condominio ristrutturato una ventina di anni fa.
Nei balconi condominiali c'è un parapetto in cemento di circa 60 cm e sopra una ringhiera di 40 ma messa in posizione obliqua verso l'esterno e con tre listelle separate.
Insomma, una scaletta verso il vuoto per un bambino curioso.
Al piano rialzato ci sono esercizi commerciali. Il parapetto è fatto tutto in metallo con listelle separate a 20 cm l'una dall'altra e a "sbalzo" di una decina di cm. esattamente come nel tuo caso.
Come non ci si sia fatto male ancora nessuno è un mistero.
manfro
ho rimosso il link che hai inserito nel commento in quanto pubblicità diretta. Vi ricordo che le nostre regole vietano questo tipo di pubblicità
manfro
Il parapetto a protezione dei balconi deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. I dieci centimetri massimi possono stare in basso o al centro o di lato, basta che lo spazio tra le porzioni della balaustra, sia inferiore ai 10 cm.
In ambito civile:
Il D.M. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” prescrive:
punto 8.1.8 Balconi e terrazze:
“Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
In ambito di lavoro: Se è un ufficio rientra nella categoria precedente. Se è un cantiere invece non ci sono costruzioni finite ma cantiere.
TUSL
Art. 126. Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
Il D.M. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” prescrive:
punto 8.1.8 Balconi e terrazze:
“Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
In ambito di lavoro: Se è un ufficio rientra nella categoria precedente. Se è un cantiere invece non ci sono costruzioni finite ma cantiere.
TUSL
Art. 126. Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.