Totalmente d'accordo con Catanga.
Non sei un'impresa subappaltatrice in quanto non esecutrice nè fornitrice.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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ancora sui POS (ma questa è nuova, giuro!)
ecco!
...perfetti come sempre
, ho trovato il bandolo:
il moduletto perfetto ed immutabile mi è stato mandato - immagino- ai sensi dell'art. 6-c.1 del D.Lgs. 222/2003. Tuttavia, lo spirito ingegnoso che me lo ha mandato, e che adesso lo vuole da me, non ha collegato il risultato del combinato disposto tra detto art. 6 e il dettato del 494/96, in particolare gli all. 1 e 2, laddove si evince che l'attività di monitoraggio ambientale (che sia di amianto o altro non importa) NON rientra tra le attività di "cantiere" per le quali dette normative risultano applicabili. Nella fattispecie, il mio laboratorio, in fatto e in diritto, non partecipa all'esecuzione dei lavori.
E ci manca pure che ci mettiamo a demolire!
OK, ragazzetti, adesso che lo so, io lunedì mattina fa bellissima letterina al signore apposito di Grande Azienda, e p.c. al mio cliente e p.c. alla ASL, e ci scrivo tutti 'sti fatti importantissimi, e se il signore apposito stava tentando (come noferella sospetta nella sua infinita malignità) di far riassegnare i monitoraggi a quelli che li fanno a lavori fermi, nonchè le bonifiche a quelli che gliele hanno già fatte prima di finire sotto inchiesta, se lo prende... per iscritto!
Vi amo quasi infinitamente!!!
Nofer
P.S.: che come si vede che sono in mala, anzi malissima, fede: secondo il 6/9/94 (Allegato, voce 5.11), il monitoraggio all'esterno dell'area di cantiere dovrebbe essere a cura del committente che, in questo modo, si assicura personalmente del rispetto dei limiti tollerabili nelle aree al di fuori della zona di decoibentazione. Se loro continuano ad includere questa voce nell'appalto, oltre che andare contra legem, è evidente che rimandano la patata bollente delle fibre all'esecutore della bonifica <<giovane, vedi tu come ti devi mettere: fai quel che ti pare purchè mi escano sempre risultati che non mi blocchino il cantiere nemmeno per un'ora, e se ti viene il controllo te la piangi da solo!>>
![Immagine](http://www.vocinelweb.it/faccine/love/pag2/18.gif)
...perfetti come sempre
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il moduletto perfetto ed immutabile mi è stato mandato - immagino- ai sensi dell'art. 6-c.1 del D.Lgs. 222/2003. Tuttavia, lo spirito ingegnoso che me lo ha mandato, e che adesso lo vuole da me, non ha collegato il risultato del combinato disposto tra detto art. 6 e il dettato del 494/96, in particolare gli all. 1 e 2, laddove si evince che l'attività di monitoraggio ambientale (che sia di amianto o altro non importa) NON rientra tra le attività di "cantiere" per le quali dette normative risultano applicabili. Nella fattispecie, il mio laboratorio, in fatto e in diritto, non partecipa all'esecuzione dei lavori.
E ci manca pure che ci mettiamo a demolire!
OK, ragazzetti, adesso che lo so, io lunedì mattina fa bellissima letterina al signore apposito di Grande Azienda, e p.c. al mio cliente e p.c. alla ASL, e ci scrivo tutti 'sti fatti importantissimi, e se il signore apposito stava tentando (come noferella sospetta nella sua infinita malignità) di far riassegnare i monitoraggi a quelli che li fanno a lavori fermi, nonchè le bonifiche a quelli che gliele hanno già fatte prima di finire sotto inchiesta, se lo prende... per iscritto!
Vi amo quasi infinitamente!!!
Nofer
P.S.: che come si vede che sono in mala, anzi malissima, fede: secondo il 6/9/94 (Allegato, voce 5.11), il monitoraggio all'esterno dell'area di cantiere dovrebbe essere a cura del committente che, in questo modo, si assicura personalmente del rispetto dei limiti tollerabili nelle aree al di fuori della zona di decoibentazione. Se loro continuano ad includere questa voce nell'appalto, oltre che andare contra legem, è evidente che rimandano la patata bollente delle fibre all'esecutore della bonifica <<giovane, vedi tu come ti devi mettere: fai quel che ti pare purchè mi escano sempre risultati che non mi blocchino il cantiere nemmeno per un'ora, e se ti viene il controllo te la piangi da solo!>>
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ho letto solo oggi di questa nuova vicenda cui è andata incontro la Nofer. Catanga, complimenti per aver risolto l'arcano :smt023 . Nofer facci sapere come è andata; speriamo che il burosauro perfettino si convinca che la perfezione non è dell'uomo :smt018 .. e tantomeno del burosauro
"Intelligenti pauca "
Cara Nofer non sei soggetta all'applicazione del 494/95, quindi alla redazione del POS (quando ho tempo ti spiego comunque perché dovresti redigere la valutazione del rischio o POS) ma, in ogni caso, sei tenuta ad osservare le norme del 494/96 per i lavoratori autonomi. Nel caso la tua non fosse una prestazione professionale autonoma, ma agisci nell'ambito del cantiere di rimozione/decoibentazione con collaboratori dipendenti al posto tuo no farei nessuna letterina ma trasmetterei il mio POS. Saluti!
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
Concordomebahel ha scritto:Cara Nofer non sei soggetta all'applicazione del 494/95, quindi alla redazione del POS
La prestazione di servizio che Nofer svolge per conto dell'appaltatore non è una prestazione eseguita come "lavoratore autonomno"... è un dipendente di Nofer che la esegue.... ma, in ogni caso, sei tenuta ad osservare le norme del 494/96 per i lavoratori autonomi.
E' un suggerimento contradditorio con quanto affermato all'inizio.Nel caso la tua non fosse una prestazione professionale autonoma, ma agisci nell'ambito del cantiere di rimozione/decoibentazione con collaboratori dipendenti al posto tuo no farei nessuna letterina ma trasmetterei il mio POS.
Le prestazioni professionali di Nofer non rientrano fra quelle previste e soggette al 494/96.
Deve certamente conoscere le procedure previste dalla lavorazione per la quale è interessata e che risulta nel POS dell'impresa appaltatrice oltre che nel PSC.
Queste conoscenze le deve tenere in considerazione nel suo DVR specifico per quel cantiere ma che non è il POS in quanto Nofer non è impresa esecutrice.
La sua è una prestazione di servizio.
Non di rado il mio studio collabora con i DdL delle Imprese esecutrici (anche sub) alla redazione di POS.
Non solo... esegue, per parecchie di queste imprese esecutrici, sopralluoghi durante i lavori per verificare la coerenza del loro andamento con il PSC ed il POS interessato oltre ad eseguire rilievi per la contabilità di cantiere dell'impresa.
Questa presenza mia e/o dei miei dipendenti/incaricati in cantiere, è soggetta a preventiva autorizzazione del Committente che la comunica al Direttore dei Lavori e al CSE.
Il mio studio prende atto dei contenuti del PSC e delle prescrizioni/modalità operative previste durante le fasi di lavoro interessate alla nostra permanenza in cantiere... in funzione di ciò indica in una scheda riepilogativa le misure di sicurezza adottate per tutelare la salute del mio rappresentante in cantiere in osservanza ai dettami del 626 (non del 494).
Essendo la prestazione dello studio una prestazione di servizi, nessuno si è mai sognato di chiedermi il POS.
[/quote]
Ritengo che quello che chiami DVR, per la unità produttiva in esame (il cantiere presso cui opera Nofer) non è altro che il POS come definito dall'art. 2 lettera f-ter del D.Lgs. 494/96! Concordi Lino Emilio? Che nessun committente te lo abbia chiesto non significa nulkla, nella mia ASL sanzioniamo la mancata valutazione del rischio art. 4.2 D.Lgs. 626/94 in relazione alla previsione di cui all'art. 2 letter f-ter del D.Lgs. 494/96 per tutti coloro che in un cantiere concorrono alla realizzazione di un opera. Tieniamo conto, inoltre, che Nofer si trova ad operare in base ad un piano di lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 che definisce esattamente quello che deve fare l'impresa che si occupa della rimozione tra cui la prestazione di nofer che agisce in subappalto. Poi quel che dici deve essere letto anche in relazione all'obbligo ex art. 7 D.Lgs. 626/94 che nei cantieri si traduce nella procedura prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 494/96.
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
La sua è una prestazione di servizio. ????? Quale norma parla di prestazione di servizio? al limite di attività professionale!
Art. 2, comma 1, lettera d, D.Lgs. 494/96:
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Sbaglio o quella di Nofer è una attività professionale. In questo caso deve rispettare le regole di cui all'art. 7 dello stesso D.Lgs. 494/94.
Art. 2, comma 1, lettera a:
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere” : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
Allegato I al D.Lgs. 494/96
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettri-che, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione fore-stale e di sterro.
Stanno rimuovendo amianto (demolizione e risanamento) e Nofer in quel contesto è lì a fare dei rilievi (attività professionale)
Nel caso in cui vada un lavoratore dipendente di Nofer
Art. 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci la-voratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì e-quiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
La povera Nofer si trova nella condizione di datore di lavoro
Art. 2, comma 1, lettera b
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva
Ha un prorio lavoratore presso una unità produttiva (cantiere temporaneo dove stanno demolendo risanando) per cui è tenuta a redifìgere il documento di valutazione dei rischi ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/94 per quella unità produttiva che si traduce nel POS di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter del D.Lgs. 494/96.
Art. 2, comma 1, lettera f-ter, D.Lgs. 494/96:
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Da ultimo l'attività che si troverebbe a svolgere Nofer da lavoratore autonomo o con proprio lavoratore non rientra nel campo di esclusione di cui all'art. 1, comma 3. D.Lgs. 494/96!
Contenti, mi sono ripassato tutte le regolette!
Art. 2, comma 1, lettera d, D.Lgs. 494/96:
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Sbaglio o quella di Nofer è una attività professionale. In questo caso deve rispettare le regole di cui all'art. 7 dello stesso D.Lgs. 494/94.
Art. 2, comma 1, lettera a:
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere” : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
Allegato I al D.Lgs. 494/96
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettri-che, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione fore-stale e di sterro.
Stanno rimuovendo amianto (demolizione e risanamento) e Nofer in quel contesto è lì a fare dei rilievi (attività professionale)
Nel caso in cui vada un lavoratore dipendente di Nofer
Art. 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci la-voratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì e-quiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
La povera Nofer si trova nella condizione di datore di lavoro
Art. 2, comma 1, lettera b
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva
Ha un prorio lavoratore presso una unità produttiva (cantiere temporaneo dove stanno demolendo risanando) per cui è tenuta a redifìgere il documento di valutazione dei rischi ex art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/94 per quella unità produttiva che si traduce nel POS di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter del D.Lgs. 494/96.
Art. 2, comma 1, lettera f-ter, D.Lgs. 494/96:
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Da ultimo l'attività che si troverebbe a svolgere Nofer da lavoratore autonomo o con proprio lavoratore non rientra nel campo di esclusione di cui all'art. 1, comma 3. D.Lgs. 494/96!
Contenti, mi sono ripassato tutte le regolette!
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.