Art. 4, comma 5, lettera o) D.Lgs 626/94:Lupomik ha scritto:Ma se questo tuo cliente non ha mai avuto infortuni mi viene il dubbio che non sia tenuto a compilare e tenere alcun registro. La norma infatti dice (cito a memoria) che vi vanno riportati tutti gli eventi con durata superiore ad un giorno, ma se non ha avuto eventi di questa specie ergo non ci vuole il registro.
"o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;"
La 626 si applica in tutte le attività dove vi sono lavoratori secondo la definizione di cui all'art. 2 lettera a), quindi il registro è obbligatorio in tutte le ditte con lavoratori o equiparati a prescindere dall'eventuale infortunio e deve essere conservato nel luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza!! (salvo eccezioni).
Le eccezioni riguardano i cantieri e le ditte con più sedi nella stessa ASL, in questi casi il registro va tenuto nella sede principale (mai dal commercialista).
Il registro deve essere conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato (art. 2 DM 12/09/1958).
Saluti
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