nofer ma quanto è riportato al comma 8 è proprio quello che dice te!
ovvero il dipendente pubblico può svolgere tale professione se ricompreso negli uffici descritti dal comma 8, ma anche da tutti color che ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 447, possano dimostrare di avere fatto misure nel campo ambientale da almeno 5 anni e in modo non occasionale!
non vedo dov'è il problema!
l'elenco rimane per tutti colore che vogliono iniziare tale professione dopo il 1995!
correggimi se sbaglio!
credo anche che visto non si debba pagare nessuna iscrizione annuale all'elenco regionale dei tecnici (almeno qui in umbria) non capisco xkè non farlo anche se si rientra nelle prescrizione del comma 8!
anche se ognuno è libero di agire come vuole..ovviamente!
io sono relativamente giovane ho iniziato nel 99 a lavorare come collaboratore di un tecnico comptente molto apprezzato e titolato qui nel centro italia.
quindi sinceramente non mi ero mai posto il problema di chi faceva misure prima del 95!
quindi come giustamente dici te le può fare anche chi dimostri che diciamo almeno dal 90 faceva questo tipo di misure e di pratiche!
correggimi se ho detto qualche cavolata!
io sono qui proprio per discutere di questi arogomenti e spero di trovare persone con cui fare un po di sano e costruttivo dibattito!
ciao
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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indagine ambientale rumore
si si :smt003 sto studiakkiando la materia.
ma un conto è quanto ci si confronta con "il Pubblico", un conto è quando della documentazione serve per altri scopi.
esempio. sono ingnere e mastico abbastanza della cosiddetta acustica edile. non sono però iscritto all'elenco. ma se l'impresario della ursa costruzioni spa mi chiede un calco previsionale dei RAP, perchè vuole avere un idea della bontà del progetto che sta per partire, sono costretto a chiamare un Tecnico Competente?
NO.
SE ho le competenze per farlo glielo faccio io (questo, scusate, a prescindere dalla diatriba legata al fatto che ing e arch abilitati possano firmare RAP senza essere tecnici competenti).
certo non posso limitarmi a scaricare le demo di certi software (che sono freeware, ma per sicurezza evito di citare i nomi) e buttare dentro dati a casaccio.
Ma nulla mi vieta di farlo.
per questo chiedevo se fosse prescritta l'obbligatorietà di incaricare il tecnico competente.
a
per quanto riguarda le valutazioni di impatto acustico (perchè in effetti si parla proprio di un impatto, mi pare di avere capito) di un cantiere sull'ambiente esterno.. che dire.. bah.. a parte la necessità di chiedere eventuali deroghe alle PA (su cantieri specifici, e non c'entra con la ISO), vedo più una necessità di rivolgersi a professionisti competenti che a tecnici competenti.
ma un conto è quanto ci si confronta con "il Pubblico", un conto è quando della documentazione serve per altri scopi.
esempio. sono ingnere e mastico abbastanza della cosiddetta acustica edile. non sono però iscritto all'elenco. ma se l'impresario della ursa costruzioni spa mi chiede un calco previsionale dei RAP, perchè vuole avere un idea della bontà del progetto che sta per partire, sono costretto a chiamare un Tecnico Competente?
NO.
SE ho le competenze per farlo glielo faccio io (questo, scusate, a prescindere dalla diatriba legata al fatto che ing e arch abilitati possano firmare RAP senza essere tecnici competenti).
certo non posso limitarmi a scaricare le demo di certi software (che sono freeware, ma per sicurezza evito di citare i nomi) e buttare dentro dati a casaccio.
Ma nulla mi vieta di farlo.
per questo chiedevo se fosse prescritta l'obbligatorietà di incaricare il tecnico competente.
a
per quanto riguarda le valutazioni di impatto acustico (perchè in effetti si parla proprio di un impatto, mi pare di avere capito) di un cantiere sull'ambiente esterno.. che dire.. bah.. a parte la necessità di chiedere eventuali deroghe alle PA (su cantieri specifici, e non c'entra con la ISO), vedo più una necessità di rivolgersi a professionisti competenti che a tecnici competenti.
- noisebustuers
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scusa larsim ma il professionista competente non coincide seconde te in questo caso con il Tecnico Competente in Acustica?
questa discussione è molto interessante.larsim ha scritto: per questo chiedevo se fosse prescritta l'obbligatorietà di incaricare il tecnico competente.
a
per quanto riguarda le valutazioni di impatto acustico (perchè in effetti si parla proprio di un impatto, mi pare di avere capito) di un cantiere sull'ambiente esterno.. che dire.. bah.. a parte la necessità di chiedere eventuali deroghe alle PA (su cantieri specifici, e non c'entra con la ISO), vedo più una necessità di rivolgersi a professionisti competenti che a tecnici competenti.
la ISO 14001, come può dirci meglio un auditor di 1a, 2a e quando vorrà esserlo di 3a parte, prima di tutto verifica gli adempimenti normativi.
quindi se c'è una legge che regola l'impatto acustico, e ci sono deroghe per i cantieri attivi, suppongo (non mi sono mai trovato in questi casi) che l'auditor chieda in che modo l'azienda sia sicura di rispettare i limiti specifici per quei cantieri.
intendo quelli attivi.
quindi, trovare tutto quello che diceva nofer sarebbe utilissimo.
poi magari fa un sopralluogo a campione, e verifica le attrezzature presenti se corrispondono a quelli misurati, e tutto quello che il pranzetto ricevuto gli fa venire in mente... (scherzo)
solo successivamente può verificare anche in che modo l'azienda, all'avvio di ogni nuovo cantiere, si preoccupa di rispettare i limiti di inquinamento acustico specifico del luogo (procedura di controllo operativo?).
quindi (non voglio dire un'eresia) un tecnico competente dovrebbe essere periodicamente consultato per verificare le emissioni delle attrezzature, e con quelle misure calcolare in qualche modo il valore delle emissioni a seconda delle attrezzature utilizzate...
è fantascienza?
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Riporto dalla mia esperienza/conoscenza ...
senza voler alimentare apposta il fervore con cui nofer ha scritto pochi post più su ... solo per chiarezza.
Il comma 8 dell'art.2 dell L.447/95 è stato più volte oggetto di discussioni nei vari luoghi dove ho lavorato/collaborato, un punto fermo lo si è avuto con un'interpretazione chiesta al competente ufficio del min. ambiente (all'epoca della risposta retto dal dott. Biondi che ha seguito la nascita del 447 in sede ministeriale), ora non posso produrre tale lettera (non me la trovo +) ma ti assicuro che l'ho letta e diceva che l'intero comma 8 (entrambi i capoversi) si applica solo agli addetti degli organi di vigilanza.
La spiegazione storica dell'aggiunta di quel capoverso (tramite art. 4 della L. n. 426 del 1998), interpretato da te come abilitazione per tutti coloro con più di 5 anni di attività documentabile risiede nel fatto che tecnici non diplomati (solo scuola media) ma dipendenti vari di asl poi diventate arpa non erano abilitati a effettuare misure o a verificare relazioni tecniche. In pratica la modifica della 447 si era resa necessaria per poter aggiungere quel:"...a prescindere dal titolo di studio..."
Well, una volta entrata in vigore la 447 tutti coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 7 possono diventare tecnici competenti in acustica, a conferma di ciò c'è il DM apposito 31/03/1998 al cui articolo 3 cita appunto il comma 8 ma riferendosi ai soli operatori presso strutture pubbliche.
Così, secondo me ingiustamente, resterebbero fuori coloro che non operatori di strutture pubbliche non siano in possesso di diploma o laurea tecniche ma che hanno operato in passato per + di 5 anni.
Bhe una regione è intervenuta ad aggiustare tale buco, infatti nella Legge regionale del Veneto sull'inquinamento acustico:
http://portale.regione.veneto.it/NR/rdo ... 7_2003.pdf
si ammette a diventare tecnico competente anche quest'ultima tipologia di persone.
Quindi alla fine della fiera il mio parere è che solo i Tecnici competenti divenuti tali possono esercitare attività ex L.447, non vi sono abilitazioni d'ufficio ex lege. Questo anche a malincuore visto che un mio caro amico (mio mentore in acustica e tra i più famosi esperti in misure acustiche in italia) sia in queste condizioni.
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
senza voler alimentare apposta il fervore con cui nofer ha scritto pochi post più su ... solo per chiarezza.
Il comma 8 dell'art.2 dell L.447/95 è stato più volte oggetto di discussioni nei vari luoghi dove ho lavorato/collaborato, un punto fermo lo si è avuto con un'interpretazione chiesta al competente ufficio del min. ambiente (all'epoca della risposta retto dal dott. Biondi che ha seguito la nascita del 447 in sede ministeriale), ora non posso produrre tale lettera (non me la trovo +) ma ti assicuro che l'ho letta e diceva che l'intero comma 8 (entrambi i capoversi) si applica solo agli addetti degli organi di vigilanza.
La spiegazione storica dell'aggiunta di quel capoverso (tramite art. 4 della L. n. 426 del 1998), interpretato da te come abilitazione per tutti coloro con più di 5 anni di attività documentabile risiede nel fatto che tecnici non diplomati (solo scuola media) ma dipendenti vari di asl poi diventate arpa non erano abilitati a effettuare misure o a verificare relazioni tecniche. In pratica la modifica della 447 si era resa necessaria per poter aggiungere quel:"...a prescindere dal titolo di studio..."
![:smt015](./images/smilies/015.gif)
Well, una volta entrata in vigore la 447 tutti coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 7 possono diventare tecnici competenti in acustica, a conferma di ciò c'è il DM apposito 31/03/1998 al cui articolo 3 cita appunto il comma 8 ma riferendosi ai soli operatori presso strutture pubbliche.
Così, secondo me ingiustamente, resterebbero fuori coloro che non operatori di strutture pubbliche non siano in possesso di diploma o laurea tecniche ma che hanno operato in passato per + di 5 anni.
Bhe una regione è intervenuta ad aggiustare tale buco, infatti nella Legge regionale del Veneto sull'inquinamento acustico:
http://portale.regione.veneto.it/NR/rdo ... 7_2003.pdf
si ammette a diventare tecnico competente anche quest'ultima tipologia di persone.
Quindi alla fine della fiera il mio parere è che solo i Tecnici competenti divenuti tali possono esercitare attività ex L.447, non vi sono abilitazioni d'ufficio ex lege. Questo anche a malincuore visto che un mio caro amico (mio mentore in acustica e tra i più famosi esperti in misure acustiche in italia) sia in queste condizioni.
![saluto :smt039](./images/smilies/039.gif)
Peace and Strenght
i valori di emissione sono ovviamente più alti. mi devo limitare a segnalare questa cosa?nofer ha scritto:questi livelli te li devi confrontare con quelli previsti alla tabella B del DPCM 14 novembre 1997
"valori di fondo teorici" vuol dire che li devo ipotizzare?nofer ha scritto:Dunque, non puoi e non devi riferirti sempre alla prima classe ma devi/dovresti farti i vari calcoli di incidenza rispetto a dei valori di fondo teorici presenti a seconda delle varie zone.
anche qui, fatto il confronto mi fermo? oppure da lì devo pensare a dei pannelli fonoassorbenti (se è ha senso utilizzarli in cantiere)?
grazie in anticipo nofer. è una delle prima valutazioni che faccio e non è il solito impatto ambientale.
erx
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.