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Modifiche al d. lgs 81/08

Titoli IX e X, visite mediche, malattie professionali, ecc...
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birdofprey
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Una donna soffre di vene varicose ed io DL l'ho messa o la metto a girare in piedi tutto il giorno... giusto per citare un esempio...
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Pinky21
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birdofprey ha scritto: 14 lug 2023 07:25 Una donna soffre di vene varicose ed io DL l'ho messa o la metto a girare in piedi tutto il giorno... giusto per citare un esempio...
Mai sentito parlare di alternanza della postura come misura di prevenzione delle malattie professionali?
Una donna soffre di vene varicose ed io DL faccio in modo che possa lavorare alternando la postura fissa in piedi, a quella in movimento e metto a disposizione una sedia o sgabello per concederle delle brevi pause in posizione seduta. Questo è un altro esempio.
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weareblind
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Concordo. E comunque non è calzante: parliamo di una persona con problema specifico personale, non un rischio di mansione omogenea per tutti.
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Ser Pilade
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Ma allora mi viene da chiedere: nel caso in cui ci sia una prescrizione sul giudizio di idoneità da parte del MC (ad esempio: non puoi sollevare più di 10 Kg), secondo voi sono tenuto a fare una valutazione integrativa del Niosh che tenga conto di questo?
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new man
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Non è calzante? Mi sembra che la mentalità sia quella di trovare le misure, le interpretazioni grazie alle quali si decide di non nominare il medico. Ragionamento da datori di lavoro. Ricordo che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi ed evitare che i propri lavoratori si ammalino. Possono ammalarsi, ad esempio stando tutto il giorno in piedi? Che poi questo è un esempio, se ci soffermiamo troppo su questo aspetto andiamo pure OT. Comunque per appurare questo esempio il datore di lavoro deve valutare (o far valutare) il rischio (posturale), ma è il medico che decide se attivare la sorveglianza per quel determinato rischio, mi è capitato che il medico non fosse d'accordo con la valutazione. Spesso, poi, la valutazione (posturale per l'esempio) non è stata fatta, o non è ancora stata fatta, e in questi casi i medici che conosco preferiscono attivare la sorveglianza sanitaria per precauzione. Qualcuno penserà lo facciano per lucro, per alcuni medici posso anche essere d'accordo, ma conosco medici che veramente ci tengono alla salute dei lavoratori. Poi per carità, conosco anche medici che fanno l'audiometria a chiunque.
Andando OT per poche righe: avete scritto che la postura eretta corretta, anche se prolungata, non è un rischio per la salute. Il medico come fa a sapere che è sempre corretta? Ok la valutazione del rischio, ok il suo sopralluogo annuale, ma conosco medici che non si fidano.

I problemi specifici personali sono importanti, il datore di lavoro non deve attuare misure pensando ai problemi standard delle mansioni che ha come lavoratori, ma deve evitare che i propri lavoratori si ammalino o deve evitare che le loro attuali patologie si aggravino.

Vedo ora Ser Pilade. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata ogni volta che ci sono novità, ad esempio per infortuni significativi o indicazioni significative del medico. Nel tuo esempio di sicuro quel datore di lavoro deve seguire il dettato del medico, se i documenti dicono che quella persona solleva più di 10 kg durante il giorno non va bene, quindi devono essere aggiornati.
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weareblind
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Sarà la tua mentalità. Io cerco di restare nel campo di applicazione della norma, tu di appioppare medici purché sia. Con una mansione che non lo prevede, portando come riferimento una persona estremamente fragile. E allora, siccome il teorico fragile è sempre ipotizzabile, medico a tutti e via.
E hai anche delle tare: "ragionamento da datori di lavoro" ti qualifica. Tutti brutti, sporchi e cattivi, i datori di lavoro.
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Ser Pilade ha scritto: 14 lug 2023 08:38 Ma allora mi viene da chiedere: nel caso in cui ci sia una prescrizione sul giudizio di idoneità da parte del MC (ad esempio: non puoi sollevare più di 10 Kg), secondo voi sono tenuto a fare una valutazione integrativa del Niosh che tenga conto di questo?
No.
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Ser Pilade
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weareblind ha scritto: 14 lug 2023 08:57
Ser Pilade ha scritto: 14 lug 2023 08:38 Ma allora mi viene da chiedere: nel caso in cui ci sia una prescrizione sul giudizio di idoneità da parte del MC (ad esempio: non puoi sollevare più di 10 Kg), secondo voi sono tenuto a fare una valutazione integrativa del Niosh che tenga conto di questo?
No.
Lo pensavo anche io ma volevo proprio una tua conferma weareblind.
Grazie
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Cari tutti, ho l'impressione che questa diatriba la stiate mettendo sù quasi dimenticando cosa dice nei fatti, e da un ben po' di annetti, giusto l'art. 28.

A me infatti non è parso che la novellazione dell'art. 18 fresca arrivata sia poi così tanto innovativa o innovellativa, e in merito propongo alla vs cortese attenzione un'esame grammatical-sintattico non di tutto l'articolo ma solo del suo primo commillo.

Partiamo dall'inciso iniziale, che dice
coso81 art. 28, commillo 1, inciso preliminare ha scritto: anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro

Vedete e leggete bene che il sig. Legislatore precisa proprio che tutto ciò che Si deve valutare parte dallo specifico contesto , al grido di "come, cosa, dove": cioè contestualizza ogni aspetto di quello che si deve valutare.
Proseguiamo con la proposizione principale:
coso81 art. 28, commillo 1 - proposizone principale a complemento oggetto plurimo ha scritto: (la Valutazione) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

se dice "rischi particolari, tra cui..." a pare mio intendeva e intende anche caratteristiche particolari personali di ciascun lavoratore/lavoratrice, dei quali appunto va tenuto generalisticamente conto appunto nella valutazione.
ed infine questa proposizione principale elenca gli ulteriori aspetti oggetto di obbligo di valutazione;
coso81 art. 28, commillo 1- altri complementi oggetto della proposizion principale ha scritto: nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.


Dunque, se analizzando le condizioni lavorative ci si accorge che quella certa postazione (es: macchina utensile a C.N. come pure stiratura di tessuti, indumenti, etc.) richiede una prolungata postura eretta statica (che nulla ha a che vedere con le posture forzate) ci si indicherà comunque di metterci uno sgabello e laddove attuabile prevedere ritmi produttivi con interruzioni cicliche per la prevenzione del sovraffaticamento degli arti inferiori, semmai specificando anche in una noticina a pié di pagina che l'idoneità sanitaria alla mansione dovrà tenere conto di questo potenziale rischio.
Oppure ancora se la mansione prevede l'utilizzo di scale o -peggio mi dite- in altezza non ci vuole un luminare della medicina per pensare che se il tipo/la tipa soffre di vertigini per un qualunque cacchietello proprio è più probabile che cada rispetto a uno/una che non ne soffre. In quel caso si può fare la solita noticina a piè di pagina, del genere "questa fase della mansione può comportare un incremento di rischio di caduta, per il quale si rimanda al controllo sanitario preventivo in fase di assunzione e/o di trasferimento". Il che nei cantieri si estende anche all'assistenza agli scavi.
Così non dici che DEVONO fare la visita ma almeno il DdL sa che quel certo rischio in quella certa mansione lì c'è.

Discorso a parte ed anche molto ma molto più stringente, invece, deve essere fatto per gli agenti chimici nella loro interezza: lì non abbiamo scuse, il rischio chimico ex art. 223 commillo 6 è preliminare all'inizio dell'attività, indipendentemente che sia l'attività dell'azienda e/o del singolo lavoratore.
Ora, non mi venga nessuno ad opporre (come qualcuno ha provato a fare ricevendone una sfanQlata storica) che "noi non assumiamo donne".
I sensibilizzanti sensibilizzano tutti i generi, come i corrosivi corrodono maschì. femmine. indecisi e bidecisi allo stesso modo, e soprattutto i tossici per la riproduzione come i mutageni ed i cancerogeni non se ne fregano un piffero se colgono uno che si voglia o meno riprodurre. Non a caso le buone regole di igiene occupazionale (cfr. UNI EN 689:2019) prevedono che in quei casi non si parli di OEL (misurato o stimato) nei limiti bensì di esposizione assimilabile a quella della popolazione non professionalmente esposta oppure di esposizione ammessa anche per i soggetti non professionalmente esposti

In conclusione: è possibile valutare tutti i rischi, e a parer mio conviene senza alcun dubbio pagare un buon MC, in questi casi chiamiamoli bypassabili, rispetto al danno provocabile anche da 1 sola denuncia di sospetta MP che in fase dibattimentale risulti non sufficentemente supportata dalle Misure di Prevenzionee Protezione adottate.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Pinky21
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coso81 art. 28, commillo 1 - proposizone principale a complemento oggetto plurimo ha scritto: (la Valutazione) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti [url_no_underline]gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari[/url_no_underline], tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

se dice "rischi particolari, tra cui..." a pare mio intendeva e intende anche caratteristiche particolari personali di ciascun lavoratore/lavoratrice, dei quali appunto va tenuto generalisticamente conto appunto nella valutazione.

Potrei sbagliare ma se il legislatore parla di "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" forse non intendeva riferirsi a rischi di salute specifici individuali, quanto ai rischi legati al tipo di lavorazione svolta che possono incidere sul gruppo e non sul singolo per le sue peculiari condizioni di salute.
Ritengo che l'obbligo per il datore di lavoro di farsi carico dei problemi di salute fisiologici del lavoratore sia una forzatura e faccio un esempio: se ho una commessa che soffre di ipertiroidismo che comporta notoriamente scompensi fisiologici e problemi psicologici nelle relazioni personali, posso io datore di lavoro farmi carico delle visite mediche, delle analisi e delle condizioni generali di salute della stessa?
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