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Novità testo unico! (parte I)

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sandro
Messaggi: 132
Iscritto il: 31 ott 2004 16:36

Devo concordare con weare in quanto i contenuti finali del nuovo T.U. potranno essere approvati dal Governo solo dopo un preciso iter, definito dalla legge:
1) diramazione della proposta del Ministero del Lavoro agli altri Ministeri (avvenuta)
2) approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri (prevista a breve) del testo (eventualmente modificato rispetto all'attuale, dopo le osservazioni/richieste di  altri Ministeri)
3) diramazione della "proposta preliminare" alla Conferenza Stato-Regioni e al Parlamento per l'acquisizione degli obbligatori pareri previsti dalla legge
4) acquisizione ed esame da parte del Governo dei pareri di Parlamento e Conferenza Stato-Regioni
5) approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri
6) firma del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla G.U.

salutoni
sandro  :smt031
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Massimo
Messaggi: 18
Iscritto il: 02 nov 2004 14:26
Località: Livorno

Ho appena scaricato quanto messo in linea e vi ringrazio molto per l'anticipazione che può tornare utile a chi, come me, esercita il ruolo nella sua azienda di referente Ambiente&Sicurezza (una sorta di RLS istutuito dalla mia Azienda per coprire meglio le varie problematiche a livello territoriale).
Massimo
Ref.Ambiente&Sicurezza
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freddy
Messaggi: 316
Iscritto il: 14 ott 2004 19:28

sandro ha scritto:Devo concordare con weare in quanto i contenuti finali del nuovo T.U. potranno essere approvati dal Governo solo dopo un preciso iter, definito dalla legge:
1) diramazione della proposta del Ministero del Lavoro agli altri Ministeri (avvenuta)
2) approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri (prevista a breve) del testo (eventualmente modificato rispetto all'attuale, dopo le osservazioni/richieste di  altri Ministeri)
3) diramazione della "proposta preliminare" alla Conferenza Stato-Regioni e al Parlamento per l'acquisizione degli obbligatori pareri previsti dalla legge
4) acquisizione ed esame da parte del Governo dei pareri di Parlamento e Conferenza Stato-Regioni
5) approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri
6) firma del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla G.U.

salutoni
sandro  :smt031
Ho capito, vedrò l'approvazione del testo in un altra vita  :smt009  :smt010
che disastro

 "Intelligenti pauca "
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

non vorrei darvi una notizia sconcertante, sconvolgente e a tratti anche allucinante, ma un decreto legislativo deve sì fare tutto il giro descritto, ma da una mia amichetta ex deputata (mi sono offerta per portarle la borsetta alla prossima legislatura, ma pare non ne voglia mai più sapere) ho avuto la sgradevole notizia che, una volta liquidato il testo dalla commisione designata, in genere gli altri firmano senza nemmeno guardare se è su carta igienica o su papiro antico... e il testo non ripassa assolutamente MAI PIU' per le camere, semmai per le apposite commissioni, dove firmano decine e decine di carte al giorno, con un relatore che di solito si fa raccontare da qualcuno della prima stesura grosso modo che ci sta scritto.
Vi prego di apprezzare che, intenzionalmente, ho scritto tutto di fila, senza punti nè punti e virgola. Semanticamente, ciò sta a rappresentare appunto la scorrevolezza inarrestabile del percorso.
Freddy pare dispiaciuto che vedremo la stesura definitiva in una altra vita: io quasi quasi firmerei adesso, perchè se lo tengano inespresso per altri 70 anni!
Ogni tanto, me ne leggo un pezzo, inorridisco e chiudo. Beh, per qualcosa ho dovuto aspettare anche una dozzina di righe, prima di rabbrividire, quindi qualcosa di buono magari c'è...
Sentite, io lo so che abbiamo tutti da fare, e da lavorare che -se no- niente spesa, ma se ci prendessimo la briga di riscrivercelo, ognuno di noi un pezzetto, davvero riunendo le norme esistenti e semplificandole? ce lo possiamo scambiare via mail, e quando riteniamo di aver fatto un buon lavoro andiamo di soppiatto a sostituirlo a quello semi-uffficiale che ci è arrivato. Magari, non se ne accorgono nemmeno! Tanto , credo che a nessuno di noi interessi di esser famoso, o famigerato che sia, ma se riusciamo a far fare una cosa fatta benino stiamo meglio tutti!
Nofer
P.S. io mi candido per rielaborare il lato RSPP-RLS e per la sorveglianza sanitaria, cercando di non dimenticare nè l'inail nè il 1124/65.
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
ds

Ho ridato uno sguardo a questo thread, che è di quelli nei quali normalmente non mi ci ficco.
Ho letto che anche Wearebind condivide il mio punto di vista, e cioè quello di ragionare su testi definitivi, punto di vista che, temo, derivi dalla constatazione della nostra impotenza ad influire sugli eventi. Forse ha ragione Nofer, forse l'unico modo è la sostituzione del testo al momento della promulgazione, come si usa in certe commedie.
Poi meriterebbe una risposta meditata quanto scritto da Lino sulla disposizione (scusatemi, è un mio pallino), adeguata alla competenza con la quale il paragrafo è stato esteso.
Posso però, a ragion veduta, dire una cosa: nella mia passata carriera, ho usato molto, finché è stato possibile (fino all'entrata in vigore del nuovo cpp), il potere di diffida in senso prescrittivo, forse abusando del famigerato potere discrezionale che detenevo: in compenso ho ottenuto molto. Ho usato invece pochissimo la disposizione proprio per le implicazioni amministrative che poteva comportare, e mai dopo l'entrata in vigore del nuovo cpp
Quanto al potenziamento del servizio ispettivo, ho già espresso la mia opinione parecchio tempo fa: sperando che il popolo italiano nel suo complesso sia più civile di quanto appaia in occasione delle notizie diffuse in merito al non rispetto delle norme di sicurezza (ed io penso che lo sia), non è il numero degli ispettori che fa la differenza.
Basta. Vi saluto tutti
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freddy
Messaggi: 316
Iscritto il: 14 ott 2004 19:28

Nofer io ci sto a fare quello che proponi (nelle mie piccole possibilità); un testo scritto da chi, bene o male, lavora ogni giorno per la sicurezza, non potrà che essere migliore. Resta il fatto che, dopo, bisogna cercare qualcuno al quale proporlo.... e a questo punto la domanda è ovvia! A chi lo si può dare? Al berlusca per caso?  :smt005 Od alla confindustria?   :smt005
Forse, se il testo continuerà a fare così pena, ci si potrebbe rivolgere all'Europa chiedendo se la legge non va contro le direttive. Non mi sono mai addentrato nel problema, se mi viene la voglia (e se trovo tempo) ci provo a dare un'occhiata

 "Intelligenti pauca "
Onesto.

... come al solito.

E qua parte l'infervoro!!  :smt013

Nofer ha delle sante ragioni per velatamente ... incavolarsi.
Se ci mettissimo tutti noi forumiani a riscrivere il TU starebbero bene in tanti:

A)
1) l'imprenditore che saprebbe che santi chiamare quando inizia a far impresa
2) il lavoratore che saprebbe esattamente che tutele ha
3) il consulente che saprebbe esattamente dove andar a pigliare le norme con chiarezza e non interpretabilita'
4) gli organi di controllo che saprebbero cosa consigliare in modo uniforme e come contestare le infrazioni in modo altrettamento uniforme

ecc...

da tutto questo ordine che riusciremo a fare io penso (ognuno per il proprio settore di pertinenza) in dicamo, tendoci larghi, ca. 6 mesi ne trarrebbero invece svantaggio

B)
1) gli  :smt067   avvocati che della confusione deviante fanno la loro ragione di esistere (sono in una posizione stellarmente distante dalle interpretazioni tecniche e univoche delle leggi naturalmente ... altrimenti di cosa camperebbero?)
2) i consulenti arrivisti e ignoranti  :smt027  di cui ne hanno piene le scatole gli imprenditori (che comprenDo) e che seminano anche questi confusione non essendo profondi conoscitori della materia ma che hanno arroganza a sufficienza per annichilire l'onesto consulente
3) e tutta l'altra zavorra  :smt097   che tiene a vario titolo corsi di formazione di ogni genere e tipo senza molte volte sapere neanche esattamente cosa sta dicendo o proponendo

eccc......

No Nofer il forum non si trova nelle antille olandesi ma in questo paesucolo dove regna incontrastata l'opzione B ... purtroppo per noi.
Pero' ci leggeranno pure quelli dell'opzione B e capiranno pure che in questo paese c'e' gente a cui fa schifo questo stato di cose e che vorrebbe cambiare la situazione in meglio per tutti (e sarebbe anche disposta a farlo gratis!)

Ora sentiamo un po' anche gli altri come la pensano ma non dovrebbero essere lontani dal mio modo modo di vedere le cose ... almeno penso

Cordiali saluti a tutti  :smt011

Onesto. (col punto)  :smt028


PS: Mod ho messo il punto perche' mi si e' piantato il login ... puoi cancellare il mio account?
così rifaccio tutto (quando avro' un minuto)
Grazie
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freddy
Messaggi: 316
Iscritto il: 14 ott 2004 19:28

Onesto, complimenti per il tuo intervento, non manca nulla!  :smt023  ovviamente la penso come te e come la Nofer... spero che siano in tanti ad avere le nostre posizioni.

 "Intelligenti pauca "
Onesto

Grazie freddy per i complimenti ma quelle che ho detto mi sembrano solo cose ovvie .... penso che oltre a te, Nofer e io dovremmo essere in molti a condividerle.
In caso contrario troverei pero' molto stimolante discutere con voi la non ovvieta' di un qulasiasi punto dell'elenco A o dell'elenco B.

In attesa di vs. pareri vi passo intanto piu' sotto un ulteriore chicca (prelevata fresca fresca dalla rete) per condire il tutto.

Saluti

Onesto  :smt017


La mela marcia del governo

Come una bella mela marcia dentro. Così appare il Testo unico sulla salute e sicurezza trasmesso il 14 ottobre scorso dal Ministro del lavoro al Consiglio dei Ministri. La finalità dichiarata, infatti, è far sì che le imprese siano messe in condizione di applicare meglio e più estesamente la normativa; soprattutto le piccole aziende, ampiamente prevalenti nel nostro paese e che fanno registrare i più alti tassi infortunistici anche gravi e mortali. E ciò attraverso il riordino, il coordinamento, l’armonizzazione in un unico testo normativo e la semplificazione delle leggi vigenti in materia. Bella fuori, l’intenzione, quindi. Chi non vuole un simile risultato? Ma dentro, ecco il marcio. Un concetto chiave sembra aver guidato gli estensori della proposta: alleggerire gli obblighi di prevenzione, dato che attraverso questa via (chissà perché) sarebbe più certa l’efficacia della normativa. La prevenzione si realizza “by objectives” - dice sempre il sottosegretario Sacconi - cioè guardando agli obiettivi sostanziali e non attraverso le regole formali. Intanto, quel che appare certo è la riduzione delle garanzie di tutela per i lavoratori. Si tratta di misure nel complesso inaccettabili che accolgono sostanzialmente gli interessi della parte più retriva e miope dell’imprenditoria, di quella che svolge la propria attività economica esclusivamente ai fini del “profitto comunque”, anche a rischio della salute e della sicurezza dei dipendenti, senza considerarne le implicazioni individuali, sociali e civili.

Il testo del provvedimento, trasmesso ai fini del concerto legislativo anche ad altri Ministeri interessati, ha cominciato a circolare da alcuni giorni ed è da considerarsi ancora ufficioso, in quanto passibile di modifiche. Il sottosegretario al Lavoro, Sacconi, nell’incontro che si è svolto il 27 ottobre con 38 organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha voluto comunque presentare alle parti sociali le linee-guida del progetto di decreto, dichiarando con ciò di voler aprire una fase di consultazioni informali in attesa di avviare quelle formali, al massimo tra quindici giorni, dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri. Ovviamente tutti gli intervenuti si sono riservati di esprimere un parere solo dopo che sarà consegnato un testo ufficiale. È da sottolineare, peraltro, che sull’iter del provvedimento pesa una grande incertezza, visti i tempi ristrettissimi per una sua eventuale approvazione (la delega scade i primi giorni del marzo prossimo), che non lasciano nemmeno ben sperare circa la volontà del Governo di procedere ad una vera consultazione.

Lo schema di T.u. è un documento voluminoso (relazione di 50 pagine, testo di 187 articoli più 16 allegati), che richiede un grande impegno per un’analisi e comparazione sistematica con la normativa vigente nazionale ed europea, per cui è al momento possibile solo illustrarne i tratti significativi, esprimendo prime valutazioni di sintesi.

Profilo e valutazione generale della proposta di T.u.
Il concetto chiave che sembra aver guidato gli estensori della proposta è un’ampia riduzione di obblighi ai fini della prevenzione, con conseguente deresponsabilizzazione dei datori di lavoro e drastica riduzione della tutela dei lavoratori. Com’è noto, il presupposto di tale operazione legislativa è costituito dalla norma di delega che il Governo è riuscito ad ottenere dal Parlamento (art. 3 L.229/2003), contenente criteri fortemente contestati da Cgil Cisl Uil con una piattaforma unitaria che ha anche avanzato proposte alternative a quel disegno. Purtroppo le tre Confederazioni non sono mai state consultate, fino alla presentazione dell’attuale testo.

Significativi sono il neologismo “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 1, comma 1), come se un diritto quale quello fondamentale alla salute fosse un contenitore a misura variabile, e l’obbligo di eliminazione dei rischi (e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo) non più in base all’ampio principio generale della fattibilità tecnica (art. 2087 del codice civile), ma, più limitatamente, “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate” (art. 6, comma 1, lett. a).

Struttura del provvedimento
E’ stata raccolta in unico testo legislativo la normativa trasposta in Italia dalle direttive comunitarie in materia: da quella c.d. “quadro” concernente i principi e le disposizioni generali di prevenzione per il miglioramento della salute e sicurezza nel lavoro (titolo I del dlgs 626/1994), a quelle specifiche, relative a luoghi di lavoro, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, segnaletica, videoterminali, agenti chimici pericolosi (inclusi i cancerogeni), atmosfere esplosive, amianto, agenti biologici, agenti fisici (rumore e vibrazioni), cantieri temporanei e mobili. Sono escluse dalla riunificazione le disposizioni relative a settori particolari (navi e porti, miniere, cave ecc.) e sono inserite normative specifiche (ponteggi e impianti elettrici). Sono riunite negli allegati le prescrizioni di carattere tecnico. Non è stata fatta una semplice collazione delle norme, ma sono state apportate varie modifiche spesso sostanziali rispetto ai testi vigenti.

Sistema sanzionatorio
Si tratta dell’aspetto più preoccupante: sono state abrogate molte delle leggi vigenti concernenti le prescrizioni sanzionate penalmente, quali le norme antinfortunistiche del dpr 547/1955, il dpr 164/1956 (prevenzione nelle costruzioni) fino al dlgs 277/1991 (amianto, rumore). Di queste sono state “salvate” quelle ritenute comunque valide, ma trasformandone la natura in norme di “buona tecnica” o in “buone prassi”, la cui osservanza non è quindi per definizione più obbligatoria, a meno che un intervento ispettivo non le imponga tramite disposizione ad hoc. Ciò chiaramente significa che è stata consumata un’imponente opera di delegificazione, che alleggerisce notevolmente il potere deterrente di possibili sanzioni sui concreti comportamenti e sulle scelte di prevenzione dei datori di lavoro e che dovrà essere valutata con grande attenzione in tutte le sue implicazioni giuridiche, anche in relazione all’obbligo dell’Italia di rispettare le prescrizioni minime di salute e sicurezza dettate dalle direttive comunitarie.

Riduzione dei poteri di consultazione e partecipazione dei lavoratori
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
• non potrà più avere copia del documento contenente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione (per salvaguardare il “segreto industriale”);
• non potrà più richiedere la riunione di prevenzione né nel caso di aziende che occupano fino a 15 dipendenti né in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
• non potrà più avere accesso al registro degli infortuni.

Si colpisce così al cuore la “filosofia” della normativa di derivazione europea: la partecipazione e consultazione come pilastro per un’efficace gestione della prevenzione.

Campo di applicazione e computo dei lavoratori ai fini di determinati obblighi del datore di lavoro
Nella relazione viene pomposamente affermato l’ampliamento del campo di applicazione della tutela prevenzionistica a tutte le figure di lavoratore (con esclusione dei lavoratori domestici). In realtà, già oggi la legislazione vigente (dlgs 626/1994) non pone alcun limite a tal riguardo, pur se la revisione del mercato del lavoro operata con il dlgs 276/2003 ha introdotto nuove incertezze per varie nuove figure contrattuali (es. collaborazioni, a progetto), che non sono superate dal provvedimento in questione. Anzi, per i lavoratori precari si configura anche per legge la precarietà delle condizioni di salute e sicurezza, poiché nella proposta di T.u. viene previsto che essi non vengono computati nel numero lavoratori con il quale vengono fissate le soglie da cui discendono determinati obblighi per il datore di lavoro (15 addetti per la riunione periodica, le tre classi di addetti per il n. di Rls).

Tale numero viene inoltre elevato (da 30 a 50 addetti per le aziende artigiane e industriali): questo comporta che al di sotto di tale nuova soglia, al datore di lavoro è consentito lo svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione o che non sia tenuto a svolgere almeno una volta l’anno la riunione di prevenzione. Ciò significa che più del 98% delle imprese italiane potranno fare a meno di rivolgersi ad una consulenza professionale per gestire la prevenzione aziendale, con evidente riduzione dei livelli di qualità delle misure di protezione.

Anche l’estensione del campo di applicazione della tutela ai lavoratori autonomi (compresi i collaboratori e i lavoratori a progetto), peraltro prevista da una Raccomandazione comunitaria, si limita all’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza sanitaria, senza alcuna forma di promozione e di sostegno.

Distorsione e confusione dei ruoli dei poteri pubblici e degli organismi rappresentativi delle parti sociali
Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l’applicazione in azienda delle norme di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza competenti tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.

Si tratta di un’evidente abdicazione del ruolo della Pubblica Amministrazione di garante e controllore dell’applicazione delle norme a tutela del diritto fondamentale alla salute, che viene affidato del tutto impropriamente alle parti sociali.

Sistema istituzionale
La Commissione consultiva nazionale presso il Min. Lavoro è stata ridotta nel numero di membri (“per migliorarne la funzionalità”), ma a tutto vantaggio delle componenti ministeriali, riducendo la rappresentanza delle parti sociali, delle Regioni e di istituzioni competenti, quali l’Ispesl, o escludendole del tutto come per l’Istituto Superiore di Sanità, il Cnr, i Vigili del Fuoco, gli enti nazionali di normazione tecnica (Uni e Cei).

Sono addirittura stati aboliti i Comitati regionali di Coordinamento (art. 27 del dlgs 626/1994).

Ciò comporta l’affermazione di un potere governativo di controllo centralizzato su tutta la materia, tanto più che al Ministero del lavoro è riservato il compito di coordinamento delle attività dell’Inail, dell’Ispesl e dell’Iims. E’ evidente il contrasto con il nuovo assetto dello Stato previsto nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, senza menzionare quello che potrebbe avvenire se andrà in porto il progetto di devoluzione in preparazione.

Aspetto aggravante è che non è prevista alcuna misura di sostegno al ruolo della Pubblica Amministrazione e alla rete dei Servizi territoriali delle Aziende Asl per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’unica azione positiva viene affidata all’Inail, attraverso il sostegno finanziario per interventi informativi e formativi, sulle strutture, sugli impianti ecc. Ancora un ruolo centralizzato, che ha già dimostrato con l’esperienza svolta finora di essere poco efficace proprio perché concepito centralmente e non frutto del coinvolgimento dei soggetti interessati localmente.

Abrogazioni
Si tratta di un lungo elenco di norme di prevenzione (dai decreti del 1955 e 1956 allo stesso 626 del 1994 e successive modifiche) che vengono solo in parte ripresi nel T.u., spesso con sostanziali modifiche, e – come sopra accennato (v. punto 3) - in parte derubricate in norme di buona tecnica o buone prassi.

Nel complesso, la proposta di T.u. si mostra incapace di far progredire le condizioni di salute e sicurezza nel lavoro - che tendono purtroppo a peggiorare, come le cronache e la nostra esperienza quotidiana ci mostrano e nonostante quel che dicano le statistiche ufficiali - e se arriverà ad essere approvata, contribuirà ad un ulteriore deterioramento.
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ilmugnaio
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Iscritto il: 15 ott 2004 18:42
Località: PISA

Chiedo il consenso di Onesto per far pervenire quanto da lui scritto all'On Filippeschi
Non so con quale risultato ma ci provo .....
Grazie !
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