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Modifiche al d. lgs 81/08

Titoli IX e X, visite mediche, malattie professionali, ecc...
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Io invece penso convintamente che se il Legislatore avesse voluto riferirsi a rischi "propri della mansione" lo avrebbe precisato; inoltre consentimi di farti notare che l'identificazione dei "rischi propri di una mansione" è appunto ciò che si chiede al DdL imponendogli la VdR e dandogliene la responsabilità.
La grande differenza tra la normazione Comunitaria e quella nostra preesistente al 626/94 è che era stato il Legislatore a stabilire quale lavorazione fosse rischiosa per principio, e nonostante il 626/94 abbiamo comunque dovuto attendere il dlgs. 25/2002 perchè il DdL, tramite il MC, potesse modificare la perodicità delle visite come previste nelle Tabelle del D.P.R. 303/56.
Nofer
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Pinky21
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Iscritto il: 27 lug 2021 15:57

Faccio notare che il D. Lgs 4/5/23 ha modificato il D. 81/08 anche in questo senso: all’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

ora chi di voi prima d'ora non si è scontrato con UPG, un coordinatore per la sicurezza, un direttore dei lavori di un piccolo cantiere ecc. che, prima ancora di questa modifica, obbligava il datore di lavoro ad esibire il patentino per l'uso di tali attrezzature? Se è stata introdotto l'obbligo ora, significa che prima per legge non esisteva, tuttavia esisteva di fatto a causa di una diffusa interpretazione soggettiva.

Analogamente con la modifica dell'art. 21 è prevista la nomina del medico competente non solo quando sono presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
nella valutazione dei rischi il datore di lavoro tiene conto dei rischi propri di una mansione (e la mansione è impersonale) e dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (e il gruppo è impersonale) se dobbiamo considerare il singolo lavoratore il datore di lavoro valuta i rischi tenendo conto del sesso, dell'età, della nazionalità, stato di gravidanza e della tipologia contrattuale. Non leggo da nessuna parte l'obbligo di verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione allo scopo di individuare eventuali ipersuscettibilità del soggetto (come la commessa con le vene varicose di cui si parlava prima) e quindi di nominare il medico competente a priori per questo motivo. Esiste la possibilità che il lavoratore ipersuscettibile a determinati rischi richieda di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, ma qui ci fermiamo. Se poi si vuole fare come nell'esempio precedente e, prendendo spunto da questa modifica legislativa, obbligare il datore di lavoro a fare cose non previste dal testo unico quanto da un movimento di opinione allora è un altro paio di maniche.
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Delale
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Iscritto il: 15 lug 2014 17:07
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Io sono molto più lapidario: c'è una "e" congiunzione, ergo per me entrambi gli elementi devo o essere presenti e non solo uno di essi. Rafforza e integra quanto già si faceva, proprio ad evitare nomine a sentimento ( tipo quella per posture incongrue) o nomine a prescindere (tipo quella per le imprese di pulizia solo perché sono imprese di pulizia)
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