Inviato: 23 gen 2012 17:05
Io vorrei invece ritornare, in qualità di guastafeste incallito, alla questione "formazione pregressa e sua valutazione".
Faccio un caso tipico che "potrebbe" capirarmi tra le mani.
Azienda X con 55 lavoratori.
Nel 2009 vengono svolti, oltre ai classici addetti antincendio, primo soccorso ed rls, dei corsi di formazione art.37 pari ad 8 ore complessive con tanto di attestato e collaborazione di ente bilaterale nazionale. Oltre a questi, sono poi seguiti momenti specifici per i carrellisti (una decina), aggiornamento rls e riunioni di informazione ai lavoratori art.36 (ma appunto, solo informazione). Nessun cambio mansione, attività sempre uguale, quindi corsi non ripetuti da allora.
Con il nuovo accordo, esce fuori che l'azienda X diviene a rischio medio (oppure alto, fa lo stesso ai fini dell'esempio), per cui seguendo l'accordo il numero di ore minime sarebbero 4+8 (oppure 4+12 nel caso di alto). Ragionando esclusivamente sul monte ore, l'azienda "sarebbe" fuori di 4 ore (o 8 ore se fosse rischio alto).
Quale dovrebbe essere il modo corretto di procedere?
1) La formazione va ritenuta valida com'è perchè precedente all'accordo ed in linea con le disposizioni disponibili a quel tempo (art.37 rispettato ed il CCNL applicato a quei lavoratori non dice una cippa sul monte ore minimo di formazione per la sicurezza!) e si applica il solo aggiornamento previsto entro il 2014.
2) la formazione va prima integrata con le ore mancanti (entro quando?) e poi da quel punto parte il quinquennio di aggiornamento (al limite sempre entro il 2014)
3) la formazione non è più da ritenersi valida, sia perchè di monte ore è inferiore sia perchè il CCNL non prevedeva nulla a proposito, quindi mancanza di evidenza formale che quelle ore erano le minime da fare... e va rifatta tempestivamente
Sinceramente la 3) mi sembrerebbe assurda, la 1) forse restrittiva, la 2) probabilmente più onesta... ma sono considerazioni che vanno forse oltre le interpretazioni dell'accordo.
Mi piacerebbe sapere voi come procedereste.
Giosmile
Faccio un caso tipico che "potrebbe" capirarmi tra le mani.
Azienda X con 55 lavoratori.
Nel 2009 vengono svolti, oltre ai classici addetti antincendio, primo soccorso ed rls, dei corsi di formazione art.37 pari ad 8 ore complessive con tanto di attestato e collaborazione di ente bilaterale nazionale. Oltre a questi, sono poi seguiti momenti specifici per i carrellisti (una decina), aggiornamento rls e riunioni di informazione ai lavoratori art.36 (ma appunto, solo informazione). Nessun cambio mansione, attività sempre uguale, quindi corsi non ripetuti da allora.
Con il nuovo accordo, esce fuori che l'azienda X diviene a rischio medio (oppure alto, fa lo stesso ai fini dell'esempio), per cui seguendo l'accordo il numero di ore minime sarebbero 4+8 (oppure 4+12 nel caso di alto). Ragionando esclusivamente sul monte ore, l'azienda "sarebbe" fuori di 4 ore (o 8 ore se fosse rischio alto).
Quale dovrebbe essere il modo corretto di procedere?
1) La formazione va ritenuta valida com'è perchè precedente all'accordo ed in linea con le disposizioni disponibili a quel tempo (art.37 rispettato ed il CCNL applicato a quei lavoratori non dice una cippa sul monte ore minimo di formazione per la sicurezza!) e si applica il solo aggiornamento previsto entro il 2014.
2) la formazione va prima integrata con le ore mancanti (entro quando?) e poi da quel punto parte il quinquennio di aggiornamento (al limite sempre entro il 2014)
3) la formazione non è più da ritenersi valida, sia perchè di monte ore è inferiore sia perchè il CCNL non prevedeva nulla a proposito, quindi mancanza di evidenza formale che quelle ore erano le minime da fare... e va rifatta tempestivamente
Sinceramente la 3) mi sembrerebbe assurda, la 1) forse restrittiva, la 2) probabilmente più onesta... ma sono considerazioni che vanno forse oltre le interpretazioni dell'accordo.
Mi piacerebbe sapere voi come procedereste.
Giosmile