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vibrazioni, banche dati ed altro

Inviato: 11 gen 2006 11:55
da Marzio
Riporto nel seguito l'Art. 13, c. 2, D.Lgs. 187/05
"In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010."

Cioè vuol dire che il DDL può continuare ad acquistare attrezzature di lavoro che non rispettano i valori di accelerazione di 5 m/s2 (HAV) e di 0,5 m/s2 (WBV). Inoltre fino al 2010 i limiti di esposizione di fatto non esistono. :smt017

Fino a tale data saranno presenti i soli limiti di azione.

Mi chiedo, a che serve dunque la valutazione del rischio? Visti i valori e i coefficienti che le banche dati richiedono di utilizzare, tutti (o quasi) i lavoratori che utilizzano apparecchi per molto tempo durante il lavoro superano i valori limite di azione.

Inoltre, a che serve chiedere al DDL una palata di euro per una valutazione strumentale se poi il risultato è scontato? L'unico modo per evitare che l'esposizione superi i livelli di azione è agire sui tempi di esposizione, e questo lo si può fare semplicemente con l'uso delle banche dati.


Ciao

Marzio

Inviato: 11 gen 2006 12:42
da weareblind
Concordo. E' parecchio che ci lavoro (AMMAZZA QUANTO COSTA LO STRUMENTO MISURATORE) e lo strumento lo usiamo solo in rari casi.

Inviato: 11 gen 2006 16:49
da Renato
Diciamo che c'e' quella frasetta "tenuto conto del progresso tecnico" che dovrebbe suonare come "se proprio non c'e' niente da fare, allo stato dell'arte" allora posdatiamo tutto al 2010 (ma gli UPS la applicheranno ?)

Comunque si, di misure si potrà parlare solo su macchine nuove post 6 luglio 2006, il tempo necessario perchè i fabbricanti apportino le modifiche ai progetti e vanifichino la necessita di misurare.
Insomma si, non conviene acquistare l'accelerometro.

ciao
R

Inviato: 13 gen 2006 06:35
da Marzio
In realtà con misure organizzative indicate dall'articolo (es. riduco i tempi di esposizione) riuscirei in molte (quasti tutte le) situazioni a rientrare nel limite di esposizione.

Ho idea che questo sia un'articolo frutto di mediazioni. E ne è uscito una schifezza. Boh

Marzio

Inviato: 13 gen 2006 08:35
da Renato
Riducendo i tempi di esposizione....che poi il Datore di Lavoro (DDL) non applicherà intendi dire ?  :smt047.

Mi viene in mente che un'anno fa ho calcolato il rischio movimentazione carichi per gli addetti al carico/scarico di una magazzino di batterie per autotrazione (25-40 Kg a pacco).
Il risultato è stato di attivare la sorveglianza sanitaria, formazione, ecc....
Allora, posso capire che il DDL non abbia acquistato i servomanipolatori di sollevamento (10K Euro cad) ma che dopo un'anno mi ritrovo il doc di valutazione del rischio (foglietto excel) modificato e ristampato sui tempi di esposizione, in modo che tutti gli esposti rientrano giusto di un punticino percentuale sotto al livello di attenzione, e con la mia intestazione sul foglio (!?!)
Ci mancava solo che clonassero la mia firma.
ciao a tutti (okkio che oggi è venerdì 13)
R

Inviato: 13 gen 2006 09:16
da geocant
Sono alle prese con la valutazione dei rischi da vibrazione per la mia impresa edile.
Che voi sappiate esiste una metodologia di valutazione dei tempi di esposizione per i cantieri e di somma delle esposizioni, così come si fa abitualmente per il rumore.
Grazie

re

Inviato: 13 gen 2006 12:20
da fabrizioslog
Immagino di essere al limite della censura da parte del Capo ma ci provo; non riesco fare un prezzo preventivo per una relazione sul rischio vibrazioni fatta con dati bibliografici; qualche cortese idea ? Saluti

Inviato: 13 gen 2006 15:02
da Renato
Il metodo, che io sappia, non cambia che si tratti di impresa edile o altro.
Le misure nell'arco della giornata vengono immesse nella formula : "......radice quadrata della somma dei quadrati dei valori quadratici medi delle accelerazioni......." è tutto scritto nell'allegato I del decreto dove peraltro si dice di applicare la norma ISO 5349-1.

La formula del prezzo è : costo orario x tempo previsto + spese  :smt003
A parte gli scherzi, fabrizioslog, credo proprio che questo argomento sia tabu' per il forum

ciao
R

re -renato

Inviato: 13 gen 2006 15:18
da fabrizio
Grazie Renato  :smt003 ; ma essendo il sottoscritto uno dei massimi esponenti di "poche idee, ma ben confuse" CIAVEVO PROVATO.Saluti.

Inviato: 13 gen 2006 16:12
da geocant
Grazie Renato.
Appena ho un attimo di tempo provo ad esprimere meglio la mia domanda.
saluti