Merlo e vrifiche
Inviato: 28 ott 2015 08:43
Buongiorno a tutti,
oggetto della mia domanda è un Merlo per il quale ho subito una sanzione, per aver disatteso quanto richiesto in art.71 c.8 e lettera a), che per semplicità di lettura riporto di seguito:
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
Per quanto mi riguarda io rispetto al Merlo, che reputo un carrello semovente a braccio telescopico, presente in Allegato VII e per il quale è prevista verifica periodica annuale, mi sono sempre rifatto al Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, recante le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII.
Tale decreto afferma in Allegato II allo stesso e precisamente al punto 3.1.1 di tale allegato, quanto di seguito riportato:
3.1.1. La “prima” delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
Per cui ho sempre ritenuto che per la prima verifica di questo merlo, il tempo a disposizione fosse un anno dalla messa in servizio della macchina.
L'ASL locale mi ha sanzionato invece la mancanza di questa "prima verifica" pur essendo stato messo il Merlo in servizio da un tempo largamente inferiore all'anno.
Grazie a tutti.
Gibbosky
oggetto della mia domanda è un Merlo per il quale ho subito una sanzione, per aver disatteso quanto richiesto in art.71 c.8 e lettera a), che per semplicità di lettura riporto di seguito:
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
Per quanto mi riguarda io rispetto al Merlo, che reputo un carrello semovente a braccio telescopico, presente in Allegato VII e per il quale è prevista verifica periodica annuale, mi sono sempre rifatto al Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, recante le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII.
Tale decreto afferma in Allegato II allo stesso e precisamente al punto 3.1.1 di tale allegato, quanto di seguito riportato:
3.1.1. La “prima” delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.
Per cui ho sempre ritenuto che per la prima verifica di questo merlo, il tempo a disposizione fosse un anno dalla messa in servizio della macchina.
L'ASL locale mi ha sanzionato invece la mancanza di questa "prima verifica" pur essendo stato messo il Merlo in servizio da un tempo largamente inferiore all'anno.
Grazie a tutti.
Gibbosky