Copertura inclinata di circa 5 gradi.
l'impresa ha installato i parapetti solo sul lato più basso e cioè quello a "a favore di scivolamento" giustificandosi dicendo che gli operai non lavoreranno a meno di 2 m dai bordi
non protetti dai parapetti...a tal fine ha delimitato tale zone con nastro bianco rosso.
Durante le lavorazioni è sempre presente un preposto che vigilerà sul rispetto da parte degli operai dei limiti suddetti.
Allego schizzo indicativo.
Secondo voi tale situazione è ammissibile?
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Lavori in copertura
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No, a mio parere il nastro segnaletico non è sufficiente.
Ricordo di essermi imbattuta in passato in un infortunio mortale occorso perchè un lavoratore, operando in copertura e muovendosi "all'indietro" è caduto dal tetto.
In quel caso, l'azienda aveva utilizzato le catenelle bianche e rosse.
Ricordo di essermi imbattuta in passato in un infortunio mortale occorso perchè un lavoratore, operando in copertura e muovendosi "all'indietro" è caduto dal tetto.
In quel caso, l'azienda aveva utilizzato le catenelle bianche e rosse.
Grazie.Casi ha scritto:No, a mio parere il nastro segnaletico non è sufficiente.
Ricordo di essermi imbattuta in passato in un infortunio mortale occorso perchè un lavoratore, operando in copertura e muovendosi "all'indietro" è caduto dal tetto.
In quel caso, l'azienda aveva utilizzato le catenelle bianche e rosse.
Altri pareri?
Parere del D. Lgs. 81/2008:
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 111, co. 1, lett. a) e 6: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere...
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 111, co. 1, lett. a) e 6: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere...
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
Parere del D. Lgs. 81/2008:
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 111, co. 1, lett. a) e 6: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
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Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 111, co. 1, lett. a) e 6: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
• Art. 111, co. 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 7 e 8: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
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