Buongiorno a tutti,
leggo che dal 01/01/2023 tutte le Schede di Sicurezza (SDS) devono essere conformi al Regolamento UE 878/2020.
Questo obbligo vale solo per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 01/01/2023?
Caso tipico: azienda che ha acquistato un prodotto chimico 1 anno fa conforme al precedente Reg. UE 830/2015, attualmente non acquista più tale prodotto, è sanzionabile se la SDS non è conforme al nuovo Reg. UE 878/2020?
Grazie
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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SDS AGGIORNATE AL REG. UE 878/2020,
premettendo che il Reg UE 878/2020 è stato pubblicto nel giugno 2020 ed è entrato in vigore già dal 1O gennaio 2021, l'azienda - non so se ipotetica o reale - di cui parli è in teoria salvata dall'art. 2 del regolamento stesso, che testualmente detta:
Ricapitolando, l'obbligo era già cogente anche sin dal 2021, quindi il produttore/distributore già ha sbagliato se gliel'ha venduto così nel 2022...
Di conseguenza, l'azienda utilizzatrice a valle se lo sta usando - ed è ragionevole supporre che vi siano sostanze in nanoforme - è opportuno che faccia richiesta di SdS aggiornata al 2022.
In alternativa, se non lo stesse più utilizzando, dovrebbe provvedere a smaltire gli avanzi non utilizzati e aggiornare il DVR per la parte afferente il rischio chimico almeno relativamente al prodotto in questione.
."Articolo 2" - In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Ricapitolando, l'obbligo era già cogente anche sin dal 2021, quindi il produttore/distributore già ha sbagliato se gliel'ha venduto così nel 2022...
Di conseguenza, l'azienda utilizzatrice a valle se lo sta usando - ed è ragionevole supporre che vi siano sostanze in nanoforme - è opportuno che faccia richiesta di SdS aggiornata al 2022.
In alternativa, se non lo stesse più utilizzando, dovrebbe provvedere a smaltire gli avanzi non utilizzati e aggiornare il DVR per la parte afferente il rischio chimico almeno relativamente al prodotto in questione.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ciao, Umaga ben riletto anche a te, ed è sempre un piacere risponderti.
Dunque, tenendo presente che modestamente noi avevano già dal 2009 il d.lgs.133/09 primo decreto applicativo in italia del REACh, ce lo abbiamo ancora e per giunta rinnovato dalla relativamente recente L. n. 238 del 23 dicembre 2021, (in G.U. 17/01/2022, n.12).
ebbene l'attuale art. 11 del novellato d.lgs.133/09 dal commillo 2 in poi prevede mazzate di cecata per i soli utilizzatori a valle cioè in buona sostanza per i DdL che contravvengano all'art. 37 dell'originario Reg. CE 1907/06.
Ovviamente, sono tutte sanzioni amministrative pecuniarie, ma segnalo con particolare enfasi che tutti i commi di art. 11 del 133/09 avevano ed hanno l'incipit
cioè averla in azienda ed usarla senza SdS aggiornata ai sensi del Reg UE 878/2020 era ed è un reato penale per principio: dunque se sei sfigato e ti becchi lo sceriffo di zona in un giorno di cattivo umore sei decisamente a bruttissimo rischio.
Che poi è il motivo per cui a weareblind ho suggerito in prima istanza di farne neutra richiesta formale MA via pec.
Dunque, tenendo presente che modestamente noi avevano già dal 2009 il d.lgs.133/09 primo decreto applicativo in italia del REACh, ce lo abbiamo ancora e per giunta rinnovato dalla relativamente recente L. n. 238 del 23 dicembre 2021, (in G.U. 17/01/2022, n.12).
ebbene l'attuale art. 11 del novellato d.lgs.133/09 dal commillo 2 in poi prevede mazzate di cecata per i soli utilizzatori a valle cioè in buona sostanza per i DdL che contravvengano all'art. 37 dell'originario Reg. CE 1907/06.
Ovviamente, sono tutte sanzioni amministrative pecuniarie, ma segnalo con particolare enfasi che tutti i commi di art. 11 del 133/09 avevano ed hanno l'incipit
e addirittura l'art. 16 dice addirittura :Salvo che il fatto costituisca reato...
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
cioè averla in azienda ed usarla senza SdS aggiornata ai sensi del Reg UE 878/2020 era ed è un reato penale per principio: dunque se sei sfigato e ti becchi lo sceriffo di zona in un giorno di cattivo umore sei decisamente a bruttissimo rischio.
Che poi è il motivo per cui a weareblind ho suggerito in prima istanza di farne neutra richiesta formale MA via pec.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Grazie Nofer,
gentilissima.
Quindi conviene decisamente avere in azienda SDS aggiornate al Reg. UE 878/2020, o perlomeno richiederle aggiornate ai fornitori.
Se poi qualche fornitore fa "orecchie da mercante" (come a volte capita) e manda SDS non aggiornate, a questo punto non rimane che rivolgersi ad altro fornitore che garantisca SDS conforme alla normativa vigente.
Grazie ancora
gentilissima.
Quindi conviene decisamente avere in azienda SDS aggiornate al Reg. UE 878/2020, o perlomeno richiederle aggiornate ai fornitori.
Se poi qualche fornitore fa "orecchie da mercante" (come a volte capita) e manda SDS non aggiornate, a questo punto non rimane che rivolgersi ad altro fornitore che garantisca SDS conforme alla normativa vigente.
Grazie ancora