Attività soggetta classe C con diverse sottoattività soggette classi B ed A. L'attività è munita di un CPI, datato, regolarmente rinnovato negli anni.
Si vogliono installare moduli FV sui tetti.
Stando a quanto riportato nella famose circolari VVF (07/02/2012 e 04/05/2012) sembrerebbe non esserci modo di ricadere all'infuori dell'art. 4 c. 6 del DPR 151, ovvero di non potere mai applicare l'art. 4. c. 8 del DM 07/08/2012.
Se ciò è vero, all'interno dell'art. 4 c. 6 del DPR 151, previa valutazione del rischio incendio (da fare per forza applicando il Codice ?) si aprono due strade. Aggravio: si deve presentare tutta la pratica da capo. Non aggravio: si presenta SCIA per l'attività soggetta principale con dichiarazione di non aggravio e valutazione rischio incendio a corredo.
Corretto ? In particolare davvero non c'è modo per limitarsi a comunicare la modifica non rilevante all'atto del rinnovo del CPI ?
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Installazione FV in attività C
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La circolare maggio 2012 dice chiaramente che l'installazione di un FTV deve ricadere o in SCIA di non aggravio post installazione, o in parere preventivo. A te la scelta in base alla situazione contingente. Chiaramente vietato invece la modifica non rilevante in sede di rinnovo, e ci mancherebbe.
Parere o SCIA poco cambia: hai una RTV, devi applicare quella. Il Codice non c'entra nulla. La RTV è appunto la circolare maggio 2012.
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Ok.weareblind ha scritto: ↑10 mag 2023 16:32La circolare maggio 2012 dice chiaramente che l'installazione di un FTV deve ricadere o in SCIA di non aggravio post installazione, o in parere preventivo. A te la scelta in base alla situazione contingente. Chiaramente vietato invece la modifica non rilevante in sede di rinnovo, e ci mancherebbe.
Quindi, ammesso che la porzione coperta da pannelli sovrasti l'attività soggetta, la valutazione del rischio deve valutare, qualitativamente, questi 4 punti e concludere se c'è o no aggravio ?weareblind ha scritto: ↑10 mag 2023 16:32Parere o SCIA poco cambia: hai una RTV, devi applicare quella. Il Codice non c'entra nulla. La RTV è appunto la circolare maggio 2012.
1) interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parzialeltotale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
2) modalita di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso I'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della veiocita di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
3) sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
4) sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Ed il resto della valutazione del rischio incendio che c'è nel DVR, redatta ai sensi del DM 98, posso lasciarla per come è ?
Sempre grazie
- weareblind
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I punti sono quelli, però è quasi tutto prescrittivo. Stringi stringi, verifica pannelli classe 1 reazione al fuoco, 1 m distanza da muri tagliafuoco, 1 m distanza da qualsiasi lucernario e simile, inverter in esterno, canale corrente continua in esterno, sgancio elettrico comodo, cartellonistica, e ci sei.
La VRI sotto è inalterata, e ai sensi del D.M. 3/9/2021 art.3 c.1 la RTV ti fa anche da VRI per le modifiche.
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I pannelli sono certificati con classe di reazione al fuoco 1, la copertura è certificata con reazione al fuoco A1.weareblind ha scritto: ↑10 mag 2023 18:15 I punti sono quelli, però è quasi tutto prescrittivo. Stringi stringi, verifica pannelli classe 1 reazione al fuoco, 1 m distanza da muri tagliafuoco, 1 m distanza da qualsiasi lucernario e simile, inverter in esterno, canale corrente continua in esterno, sgancio elettrico comodo, cartellonistica, e ci sei.
La VRI sotto è inalterata, e ai sensi del D.M. 3/9/2021 art.3 c.1 la RTV ti fa anche da VRI per le modifiche.
Domanda. Si ricade in quanto ci siamo detti anche se l'attività soggetta, sottostante, risulta confinata entro un proprio compartimento chiuso ?
Altro dubbio. E se invece si decidesse di piazzare i pannelli soltanto su porzioni di tetto al di sotto del quale non c'è attività soggetta ?
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Se l'attività sottostante non è soggetta non si applica la circolare del 2012. Chiaramente l'attività sottostante è un compartimento, e si applica se soggetta la circolare del 2012.
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Il dubbio mi era sorto perché la copertura su cui andranno installati i pannelli non sovrasta "direttamente" l'attività soggetta, ma sovrasta il "box" (tipo scatola cinese) entro cui l'attività soggetta è racchiusa. Quindi i pannelli non sono installati sulla copertura della attività soggetta, ma sulla copertura che sovrasta il tetto di questo "box" che racchiude l'attività soggetta.weareblind ha scritto: ↑12 mag 2023 20:03Chiaramente l'attività sottostante è un compartimento, e si applica se soggetta la circolare del 2012.
Quindi, operativamente, devo presentare:
1) modello Pin 2-2023 S.C.I.A: ove inserisco tutte le varie attività (giusto per non avere scadenze difformi) e flaggo "alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)"
2) Pin 2.1-2018 Asseverazione: ove assevero che l'installazione dei pannelli è conforme alla circolare 2012 (che funge da RTV)
3) Relazione tecnica e disegni limitatamente alla modifica (e nella relazione inserisco la documentazione che certifica la reazione al fuoco degli elementi)
4) Pin 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio
Corretto ?
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Allora non avevo capito bene. Se il FTV è fuori sul tetto, e sotto non c'è direttamente il comparto soggetto a prevenzione incendi, ma un comparto che contiene il comparto soggetto, serve che il soffitto del comparto soggetto sia REI30 almeno e bidirezionale. Se no, si applica tutto.birdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 07:07 Il dubbio mi era sorto perché la copertura su cui andranno installati i pannelli non sovrasta "direttamente" l'attività soggetta, ma sovrasta il "box" (tipo scatola cinese) entro cui l'attività soggetta è racchiusa. Quindi i pannelli non sono installati sulla copertura della attività soggetta, ma sulla copertura che sovrasta il tetto di questo "box" che racchiude l'attività soggetta.
No. Se fai così rispondi di tutte le altre attività, e fai pagare al cliente un bonifico per tutte le attività. Si cita solo la principale modificata.birdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 07:07 Quindi, operativamente, devo presentare:
1) modello Pin 2-2023 S.C.I.A: ove inserisco tutte le varie attività (giusto per non avere scadenze difformi) e flaggo "alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)"
Sìbirdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 07:07 2) Pin 2.1-2018 Asseverazione: ove assevero che l'installazione dei pannelli è conforme alla circolare 2012 (che funge da RTV)
Sì. Nella relazione o come allegato, deve esserci la classificazione di reazione al fuoco classe 1 rilasciata da laboratorio.birdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 07:07 3) Relazione tecnica e disegni limitatamente alla modifica (e nella relazione inserisco la documentazione che certifica la reazione al fuoco degli elementi)
Sì
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In questa evenienza come si opera ?weareblind ha scritto: ↑13 mag 2023 08:33Se il FTV è fuori sul tetto, e sotto non c'è direttamente il comparto soggetto a prevenzione incendi, ma un comparto che contiene il comparto soggetto, serve che il soffitto del comparto soggetto sia REI30 almeno e bidirezionale. Se no, si applica tutto.
Oltre al requisito REI 30, esiste una distanza minima da rispettare tra il tetto su cui sotto installati i pannelli ed il tetto del box REI ?
Era per evitare di avere una scadenza di rinnovo difforme, stante che tutte la altre attività stanno anch'esse per scadere.weareblind ha scritto: ↑13 mag 2023 08:33No. Se fai così rispondi di tutte le altre attività, e fai pagare al cliente un bonifico per tutte le attività. Si cita solo la principale modificata.
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Io resto della stessa identica linea, che è incontestabile. In base però alla tua valutazione del rischio, che ti sconsiglio, puoi non rispettare la circolare; distanze di 1 m, reazione al fuoco classe 1, ecc. Sconsiglio.birdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 08:57In questa evenienza come si opera ?weareblind ha scritto: ↑13 mag 2023 08:33Se il FTV è fuori sul tetto, e sotto non c'è direttamente il comparto soggetto a prevenzione incendi, ma un comparto che contiene il comparto soggetto, serve che il soffitto del comparto soggetto sia REI30 almeno e bidirezionale. Se no, si applica tutto.
Oltre al requisito REI 30, esiste una distanza minima da rispettare tra il tetto su cui sotto installati i pannelli ed il tetto del box REI ?
Ma non è difforme. SCIA del FTV e il giorno dopo rinnovo di tutto, SCIA FTV compresa. Mi capita spesso.birdofprey ha scritto: ↑13 mag 2023 08:57Era per evitare di avere una scadenza di rinnovo difforme, stante che tutte la altre attività stanno anch'esse per scadere.weareblind ha scritto: ↑13 mag 2023 08:33No. Se fai così rispondi di tutte le altre attività, e fai pagare al cliente un bonifico per tutte le attività. Si cita solo la principale modificata.
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