Buongiorno, vi pongo un quesito sulla questione rischi interferenze.
L’azienda A gestisce il magazzino materiali per le imprese B,C,D ecc. Quest’ultime, previo accordi telefonici, si recano presso A per prelevare i materiali concordati che vengono fatti trovare già pronti in aree definite e delimitate all’aperto ma in luogo di lavoro completamente circoscritto e recintato.
Il caricamento dei materiali sui mezzi può essere svolto o direttamente dalle imprese richiedenti o, nel caso i mezzi fossero privi delle gru di sollevamento, tramite il carrello elevatore dell’impresa A.
Considerando che il comma 3bis Dell’ Art 26 conferma l’applicazione dei comma 1 e 2 ma esclude l’applicabilità del comma 3 nel caso di “Fornitura materiali”, secondo voi, considerando che le imprese sono sempre le stesse ma possono variare mezzi e operai, il Rapporto tra L'azienda A e le singole imprese B,C,D va gestito tramite Duvri o tramite verbale di coordinamento? (in caso di prelievi concomitanti si procede sempre con il caricamento un' azienda alla volta)
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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