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Rspp che diventa datore di lavoro: quali corsi?
Inviato: 16 nov 2006 12:28
da andy66
Salve a tutti.
Mi rivolgo agli esperti delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni in materia di corsi Rspp.
I nuovi corsi per Rspp non si applicano in nessun caso ai datori di lavoro?
Mi spiego: un Rspp nominato prima del 31/12/1996, che ha fatto a suo tempo il corso di formazione per Rspp, e che ha ininterrottamente svolto questo incarico fino ad oggi, ha assunto dal 2004 la delega per la sicurezza, equiparandosi al datore di lavoro, in quanto dotato di portafoglio di spesa.
E' comunque esonerato?
O deve fare il modulo C ed eventuali aggiornamenti?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Inviato: 16 nov 2006 14:31
da Marzio
Modulo C ed aggiornamenti.
La "deroga/sanatoria/pasticcio" del 31/12/96 valeva per i DDL in essere a quella data.
Ciao
Marzio
Inviato: 16 nov 2006 14:48
da mirko
Marzio ha scritto:Modulo C ed aggiornamenti.
La "deroga/sanatoria/pasticcio" del 31/12/96 valeva per i DDL in essere a quella data.
Ciao
Marzio
Come come??!!!
Aspetta aspetta.
Il DdL che ha fatto o farà il suo corsettino "modello 16 ore tanto sei il capo e la sicurezza è un problema tuo" io so che non deve fare corsi modulo C e aggiornamenti vari.
Sbaglio percaso?
Altrimenti TUTTI e dico TUTTI i DdL artigiani, ecc.. devono tornare sui banchi.
Chiedo conferma :smt017
Inviato: 16 nov 2006 14:53
da Marzio
Giusto.
Qui si discute di una persona che al 31/12/96 non era DDL ma RSPP; è diventato DDL in data successiva ma ha continuato ininterrottamente a fare l'RSPP (mi pare).
Quindi esce dal 195 nel momento in cui diventa DDL; è quindi sufficiente il corso DM 16/01/96.
Ciao
Marzio
Inviato: 16 nov 2006 15:10
da andy66
Marzio ha scritto:Giusto.
Qui si discute di una persona che al 31/12/96 non era DDL ma RSPP; è diventato DDL in data successiva ma ha continuato ininterrottamente a fare l'RSPP (mi pare).
Quindi esce dal 195 nel momento in cui diventa DDL; è quindi sufficiente il corso DM 16/01/96.
Ciao
Marzio
Si , confermo che il soggetto in questione è diventato DDL solo nel 2004 per assunzione di delega con potere di spesa in materia di sicurezza, e che ha svolto il ruolo di Rspp ininterrottamente dal 1996 ad oggi.
Quindi Marzio mi confermi che al momento in cui si diventa datori di lavoro si esce dagli obblighi dei nuovi corsi?
Grazie
Inviato: 16 nov 2006 15:36
da Bassaumbria
Per ora Andy è chiarissimo senza dubbio.
Se è Datore di Lavoro esce dal campo di applicazione del 195/03.
Inviato: 16 nov 2006 16:36
da ugo
ocio a essere datori di lavoro per delega e non grazie al volere del Re... non son delegabili tutte le cose e quindi io direi: un direttore (anche se megagalattico naturale) diventato con delega notarile datore di lavoro e che è anche RSPP non è un RSPP=DDL in quanto il DDL "vero" è il delegante, il quale non può delegare la vdr, la nomina rspp e qualcosa d'altro... e quindi non esce dal 195...
giusto? oppure ho le traveggole (facile...)
Un saluto
Inviato: 16 nov 2006 17:12
da Marzio
andy66 ha scritto:
Quindi Marzio mi confermi che al momento in cui si diventa datori di lavoro si esce dagli obblighi dei nuovi corsi?
Grazie
Se è DDL si. Se è delegato in materia di sicurezza non so (non credo).
Ciao
Marzio
Inviato: 16 nov 2006 17:13
da Bassaumbria
Sicuramente Ugo hai ragione:
Datore di lavoro = RSPP = no applicazione 195
La questione allora si sposta dal punto di vista giuridico, il Direttore con potere di spesa è Datore di Lavoro ? penso che la questione verti su questo punto.
Inviato: 16 nov 2006 17:21
da andy66
ugo ha scritto:ocio a essere datori di lavoro per delega e non grazie al volere del Re... non son delegabili tutte le cose e quindi io direi: un direttore (anche se megagalattico naturale) diventato con delega notarile datore di lavoro e che è anche RSPP non è un RSPP=DDL in quanto il DDL "vero" è il delegante, il quale non può delegare la vdr, la nomina rspp e qualcosa d'altro... e quindi non esce dal 195...
giusto? oppure ho le traveggole (facile...)
Un saluto
Giusto sollevare la questione però mi attengo a quanto riporta la giurisprudenza prevalente:
"
la delega di funzioni può considerarsi idonea a sollevare da responsabilità il datore di lavoro ove il delegante affidi attribuzioni e competenze proprie al suo ruolo a persona tecnicamente preparata e capace , che abbia volontariamente accettato la delega , nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi, che sia fornita di poteri autoritativi e decisori autonomi pari a quelli dell'imprenditore, e idonei a far fronte alle esigenze connesse all'apprestamento dei presidi antinfortunistici , compreso l'accesso ai mezzi finanziari" Cassazione Penale sez. IV 24/06/2000
Di fronte ad una siffatta delega il Rspp sostituisce il datore negli obblighi di sicurezza, pur rimanendo in capo ad esso il dovere di sorveglianza sull'operato del delegato.
Credo che come principio sia accettato comunemente. Attendo comunque altri pareri in proposito.