Buongiorno a TUTTI!
Ho un caso particolare all'interno dell'Azienda per la quale lavoro e, nelle ricerche per i forum, non sembra trattato (...sperando di aver cercato bene :smt002 )
L'RLS di una delle aziende del gruppo è stato "spostato" in un'altra azienda dello stesso gruppo, mediante passaggio con relative dimissioni e nuova assunzione.
E' stato eletto come RLS anche in questa azienda che, rispetto alla precedente, non cambia in alcun modo né l'attività, né il rischio, né il DDL, né il RSPP... cioè si tratta della fotocopia della precedente (anche fisicamente non si è spostato di scrivania :smt024 ).
Il DVR naturalmente è diverso, fatto salvo che i rischi e quant'altro sono identici alla precedente.
Aveva frequentato il corso di 32 ore nell'incarico precedente pochi mesi fa ed ora è necessario agire anche per quest'azienda... come?
Il mio dubbio è relativo alla necessità o meno di far ripetere in toto il corso per RLS, dato che si tratta di nuovo posto di lavoro, o se sia necessario prevedere qualche comunicazione (aggiuntiva alla comunicazione già inviata all'INAIL relativa all'elezione per quest'azienda).
Spero di esser riuscito a spiegarmi e ringrazio in anticipo per la collaborazione.
Un caloroso saluto. :smt039
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
RLS di Azienda "A" che diventa RLS di "B"
non essendoci specifica indicazione per l'RLS, penso che basta che si porti appresso gli attestati della formazione, dal momento che i rischi aziendali sono i medesimi
un pò come per la formazione generale dei lavoratori e quella dei preposti dove, nell'accordo 25 luglio 2012, è specificato che la "formazione del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda
un pò come per la formazione generale dei lavoratori e quella dei preposti dove, nell'accordo 25 luglio 2012, è specificato che la "formazione del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda
In ogni caso parliamo di Formazione alla persona non all'azienda. Quindi sono vincolati a lui. Il corso da RLS di 32 ore gli rimane appiccicato addosso a vita, al massimo.. proprio al massimo se è passato un anno va fatta l'aggiornamento. Ma nulla di più.
"Dosis sola facit velenum"
Legge n.125/2001 Alcol e Lavoro:"Se il vino non lo reggi l'uva te la devi magnà a chicchi!"
Legge n.125/2001 Alcol e Lavoro:"Se il vino non lo reggi l'uva te la devi magnà a chicchi!"
Nel CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 21 dicembre 2011
Parla di lavoratori e preposti però...Io mi sentierei di espanderla anche ad RLS. anche perchè...che corso in più gi farei fare se non è cambiato nulla ?
8. CREDITI FORMATIVI Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4,
si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore
produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
Parla di lavoratori e preposti però...Io mi sentierei di espanderla anche ad RLS. anche perchè...che corso in più gi farei fare se non è cambiato nulla ?