Buonasera, scrivo in merito ad un agriturismo dotato di 32 posti letto e quindi essendo superiore a 25 in base al DPR 151/2011 trattasi di attività n° 66 categoria A.
Il mio dubbio che intendo esporvi è il seguente: l'agriturismo è suddiviso in 3 distinti fabbricati, i 32 posti letto sono ripartiti nelle 3 diverse strutture, pertanto ogni edificio avrebbe un numero di posti letto inferiore a 25; in questo caso a vostro avviso sussiste ancora l'assoggettabilità al DPR 151?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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prevenzione incendi agriturismo
Una FAQ sul sito dei VVF http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=66
dice che comunque si ha attività soggetta, evidentemente considerando l'attività alberghiera facente capo, nel suo complesso, ad un unico titolare.
Per ogni edificio <25 posti letto si potranno applicare le prescrizioni di cui al Titolo III del DM
dice che comunque si ha attività soggetta, evidentemente considerando l'attività alberghiera facente capo, nel suo complesso, ad un unico titolare.
Per ogni edificio <25 posti letto si potranno applicare le prescrizioni di cui al Titolo III del DM
Salve amici del forum per chi fosse interessato torno ad aggiornarvi sull'argomento.
Dopo essermi consultato con il funzionario VV.FF è emerso che l'interpretazione della FAQ suggerita da Terrminus è corretta, tuttavia se l'agriturismo è composto ad esempio da più poderi parecchio distanti tra loro (ciascuno con numero di posti letto inferiore a 25) ed ognuno con fornitura elettrica indipendente allora non si tratta di attività soggetta. Nel caso in cui, al contrario, la fornitura fosse unica per tutti i poderi allora siamo in attivtà n°66. Va aggiunto che per ciascuno degli edifici devono essere in ogni caso rispettati i requisiti previsti dal Titolo III del D.M. 9 aprile 1994.
Dopo essermi consultato con il funzionario VV.FF è emerso che l'interpretazione della FAQ suggerita da Terrminus è corretta, tuttavia se l'agriturismo è composto ad esempio da più poderi parecchio distanti tra loro (ciascuno con numero di posti letto inferiore a 25) ed ognuno con fornitura elettrica indipendente allora non si tratta di attività soggetta. Nel caso in cui, al contrario, la fornitura fosse unica per tutti i poderi allora siamo in attivtà n°66. Va aggiunto che per ciascuno degli edifici devono essere in ogni caso rispettati i requisiti previsti dal Titolo III del D.M. 9 aprile 1994.
Grazie per condividere le interpretazioni dei VVF.
Il principio è abbastanza chiaro, se gli edifici fanno parte di un unico complesso, dal punti di vista gestionale ed organizzativo, allora i posti letto si sommano ai fini dell'assoggettabilità.
Il principio è abbastanza chiaro, se gli edifici fanno parte di un unico complesso, dal punti di vista gestionale ed organizzativo, allora i posti letto si sommano ai fini dell'assoggettabilità.