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Il Documento Unico di Regolarità Contributiva

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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Falco

Un saluto a tutti e complimenti per il Forum.
Volevo chiedervi se è vero quel che mi ha detto un Tecnico Comunale che senza il Documento Unico di Regolarità Contributiva (di ogni impresa presente in cantiere), il Comune può sospendere i lavori di un Permesso di Costruire.
Grazie in anticipo a chi mi potrà rispondere.
Falco
Ospite

Il Tecnico Comunale non ha risposto correttamente nel senso che non è il comune che può sospendere i lavori in caso di assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Magari fosse così... vorrebbe dire (ad esempio) che se l'impresa elettrica non ha presentato il DURC, il Comune sospenderebbe i soli lavori dell'impianto elettrico... gli altri proseguirebbero.

Non è così.

L'assenza del DURC (anche di una sola impresa comprese le eventuali variazioni di imprese presenti in cantiere) SOSPENDE AUTOMATICAMENTE L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.

SOSPENDE, CIOE', IL PERMESSO DI COSTRUIRE (O LA DIA) !!!

Lo stabilisce l'art. 20 punto 2 del D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004 pbblicato sulla G.U. n° 239 dell' 11 ottobre 2004.
Falco

Grazie 1000 !!!
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weareblind
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Delma
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Ma fatemi capire....quindi devo richiederlo anche in tutti i cantieri avviati (ad esempio) nel 2003 ed ancora attivi?
oppure è applicabile solo per i cantieri successivi all'emanazione della legge?
Luca
Ospite

Di questo il Decroto non parla.
Se viene utilizzata l'interpretazione più restrittiva, potrebbe venir fuori l'obbligo della presentazione per le imprese che entreranno in cantiere dopo l'entrata in vigore del decreto.
(a meno che il Committente abbia provveduto -e ricevuto- l'autocertificazione in data precedente all'entrata in vigore del Decreto... ma, quest'ultima, è una mia personale interpretazione)
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Ram
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Anche gli U.T.C.li si sono “accorti” che dal 26 ottobre u.s. è entrata in vigore la modifica al decreto. Incominciano ad arrivare circolari nelle quali si evidenzia la necessità del DURC ed il divieto di utilizzare l’autocertificazione. Fin qui, niente di nuovo, se ne è già discusso in questo forum. Il problema è che non tutti – anche gli U.T.C. -  si sono resi conto che per ogni impresa che partecipa ai lavori è necessario il DURC (che tra l’altro non viene ancora rilasciato  - per lo meno nella mia zona - ed è ancora necessario chiedere attestazioni separate a Cassa Edile, INPS ed INAIL. Per fortuna i tempi si sono accorciati sull’ordine dei 20-25 giorni.).  Sostanzialmente il problema è che l'assenza del DURC (anche di una sola impresa, comprese le eventuali variazioni di imprese presenti in cantiere) SOSPENDE AUTOMATICAMENTE L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO. Ne risulta che a questo punto non è coinvolto solo il RdL ed il CSE, ma anche il proprietario e/o comproprietari, il direttore lavori, tutte le imprese che lavorano in cantiere. E’ come si stessero eseguendo lavori abusivi in assenza o difformità dal titolo abilitativo, con relative sanzioni e risvolti anche penali. Non c’è ancora casistica, ma si rischia di dover chiedere sanatoria se si viene “beccati”. Una cosa mi lascia perplesso! Il lavoro dura uno o due anni, iniziano i lavori, l’impresa presenta i necessari e regolari documenti, dopo un mese o due smette di pagare i contributi ……….! Che succede? (mi è capitato quando ancora si accettavano le autocertificazioni: ho dovuto ritardare l’inizio lavori di quasi due mesi in quanto l’impresa artigiana era in ritardo con i pagamenti …. Ma in questo caso me ne sono accorto prima….)
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