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ma che vuol dire il comma 6 dell'art. 22 626/94?!

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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mirko
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Ebbene forse già ne avete parlato ma vorrei sapere come intendete l'art. 22 al comma 6.

Solitamente io agisco cosi:
- informazione di tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 21;
- formazione  ai sensi dell'art. 22;

Per quanto riguarda la formazione alla mansione specifica lascio l'opera al preposto che provvede, insieme al SPP e al RLS, a formare, mediante affiancamento e incontri specifici il lavoratore a seconda della sua specifica mansione...

Oppure devo aggiungere al verbale finale di avvenuta formazione un timbro dell'ente bilaterale????!!!!

Se esiste già il decreto che stabilisce su cosa informare  eformare i lavoratori,  l'ente bilaterale, specie nei casi in cui in Azienda c'è pure l'RLS perchè è stato inserito in questo caso?

Come vi comportate voi??

Ciaooo
Gianbisv

Credo che il problema dell'ente bilaterale sia già stato discusso, con la conclusione che se ne può fare benissimo a meno. Ne aveva parlato negli stessi termini anche un noto avvocato che cura una rubrica in un noto sito internet (che non nomino per non incorrere in censure) che invia email quotidiane con aggiornamenti del settore.
Non ho mai avuto problemi di questo tipo e nessuno mi ha mai contestato (e neanche ai miei colleghi) la presenza/mancanza degli Enti Bilaterali.
Ritengo che le procedure che stai utilizzando siano le più classiche e collaudate (e funzionanti).

Ciao

Gianbi
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mirko
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Iscritto il: 23 nov 2004 20:32
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Ciao Giambi e grazie della risposta anzi tutto.
Il problema è nato ad un mio collega che si è visto contestare i verbali di formazione dei lavoratori a firma dei lavoratori stessi, del DdL e del RSPP.
Mancava, in quanto non eletto, il RLS.

Ti sarei grato se potessi darmi qualche riferimento in più anche se mi sembra di aver capito di quale avvocato tu possa parlare.

Grazie

Mirko
Gianbisv

Ciao, posto in brutale copia e incolla il parere di questo noto avvocato (che cura anche una rubrica su un sito internet). Penso che dovrei citare il nome di questo avvocato, per correttezza nei suoi confronti, ma non sono sicuro se ciò si possa fare nel forum. Ad ogni modo non ci vuole molto per capire chi sia questo professionista.
Esistono pareri discordanti in merito al tuo problema, soprattutto a seconda di chi è interpellato.
Io, personalmente, sono in linea con questo parere.

Gianbi

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: CHI PUÒ EROGARLA?
Il quesito di un lettore offre lo spunto per un chiarimento in merito ai corsi di formazione e alla “collaborazione” con gli organismi paritetici. A cura dell’avvocato XXXXXX.

"Sono un ingegnere e faccio il consulente tecnico per gli adempimenti 626, tra cui i corsi di formazione compreso antincendio. Un ispettore del lavoro di Roma mi ha contestato con relativo verbale che:

"I CORSI PER ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E RLS DEVONO ESSERE FATTI DA ORGANISMO NOTIFICATO AUTORIZZATO"

in base all'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 che riporto:
"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, ....[omissis]".
Quel "in collaborazione" viene inteso nel senso che devono essere fatti da organismi paritetici?

Sapete fornirmi un chiarimento in materia? Sapete darmi una soluzione?

Grazie."
_____________________________________________________________________________________

La risposta dell’avvocato XXXXXXX.

Il verbale rappresenta un grave abuso di potere. Va immediatamente contestato trasmettendolo alla Procura della Repubblica di Roma perché l'articolo 22 comma 6 del D. Lgs. n 626/94 è solo un "consiglio", un suggerimento del legislatore NON SANZIONATO PENALMENTE. Infatti scorrendo l'articolo 89 del D. Lgs. n. 626/94 non esiste alcuna sanzione per chi non effettui i corsi in collaborazione con gli organismi paritetici, che tra l'altro non esistono neppure dappertutto.

Come scrive XXXXXX, "l'esclusione della riserva di formazione nei confronti degli organismi paritetici è già contenuta chiaramente nel comma 1 dell'art. 20, laddove si afferma che compito dell'organismo paritetico è quello di conciliare, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di informazione e formazione. La conciliazione di cui sopra, del tutto evidentemente, non avrebbe senso nel caso in cui informazione e formazione fossero progettate ed erogate esclusivamente dagli stessi organismi paritetici territoriali".

Ci si chiede dunque se, qualora venga assicurata una formazione adeguata ma non effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui sopra, il datore di lavoro sia passibile di sanzioni.

Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di conciliazione di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione previsti dalla normativa vigente (si veda in merito l'art. 20, comma 1, D.Lgs 626/1994).

Si noti la formula usata dal legislatore, che parla di "orientamento e promozione", nel senso che queste figure dovrebbero favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel senso cioè di attribuire agli organismi paritetici funzioni di supporto all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che la "collaborazione" di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/1994 vada intesa nel senso che la formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni eventualmente rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori).

Per quanto riguarda eventuali sanzioni, la mancata collaborazione con gli organismi paritetici non è sanzionata in alcun modo, nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata, ma in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici.
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