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telelavoro

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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fabrizio
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Iscritto il: 18 ott 2004 14:39
Località: Treviglio - Lodi - Crema

Una Società con 4 dipendenti che somministra telelavoro (quindi i 4 sono a casa loro) secondo voi è soggetta a
corso Rspp - Antinc - Pr. Socc - Dvr ?
La mia formazione Garibaldina, tenderebbe a consigliare solo ( o almeno )l'RSPP 16 ore e basta. Se qualcuno ha altri suggerimenti sono ben accetti.Saluti.
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Per quanto ridicolo possa sembrare, a mio parere va fatto tutto.
Andando a memoria, ricordo che il DPR 547/55 considerava come lavoratore colui il quale prestava la propria opera al di fuori del proprio domicilio, cosa che invece non è ribadita nel DLgs 626/94. Dunque si applica la 626, ma non il 547 e il 303.
Essendo lavoro al VDT punterei tutto sulla formazione e visite mediche. Formalmente, però non mi sento di affermare che non debbano fare corsi per antincendio e PS, del resto non si capisce perchè dovrebbero esserne esclusi.
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

definizione di lavoratore

626
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
...

547
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. -
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
...

303
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, i quali prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.

ogni tanto questo esercizio di pensare a un caso e leggere dinuovo le definizioni fa bene...

direi che si rientra per la 626 più che per il 547 e il 303
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ugo
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Iscritto il: 27 ott 2005 03:16

inlineaconursamaior! :-)
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ursamaior
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:smt006
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