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TU- libretto informativo del cittadino

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Wolverine
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Intanto mi presento ciao a tutti e vi pongo all'attenzione questo argomento...
come la mettiamo co stò libretto ....fatevi sotto


:smt017
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ugo
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in teoria ci dovrebbe essere
in pratica non l'ho mai trovato - cito una news di qualche tempo fa

È disponibile nelle pagine di Europa Lavoro il modello del Libretto formativo del cittadino, il documento personale del lavoratore tramite il quale il cittadino può tener traccia del proprio percorso formativo e professionale.

Nel libretto sono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed anche in ambito familiare, ricreativo e sociale.

Il libretto formativo del cittadino, introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, sarà allegato alla scheda anagrafico-professionale del lavoratore nell'ambito della Borsa continua nazionale del lavoro.

Vedete questo link.

Definizione: DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276.
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) - art. 2 lett. i)

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate; j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro.


credo che il problema sia: chi lo deve istituire? che sanzioni ci sono se non viene istituito?

ma non sono un esperto
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Wolverine
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Ho trovato qualche risposta....


Il 'Libretto formativo del cittadino' raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti le esperienze di tipo educativo/formative e lavorative, effettuate anche in ambito sociale, ricreativo o familiare da ogni individuo.

E' stato istituito nell'ambito del percorso attuativo della "legge Biagi". Il Decreto legislativo n. 276/2003 lo definisce come lo strumento di registrazione delle "competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché delle competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate".

Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti. Responsabile dell'aggiornamento del Libretto è essenzialmente l'individuo, che ne è titolare.

La finalità prioritaria del Libretto riguarda la persona, essendo questo strumento al servizio del cittadino in generale ed in particolare per il cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in "situazioni di transito" e cambiamento nel contesto di lavoro o di formazione.

Il libretto conferisce valore di scambio al patrimonio di competenze acquisite. Non ha, pertanto, una "valenza burocratica" quanto l'intento di far emergere tale patrimonio nella sua integrità, rispettando l'unicità della persona.

Il libretto rappresenta, dunque, un raccoglitore di informazioni aggregate ed "evolutive" delle competenze della persona e, in quanto tale, si distingue da altri strumenti di raccolta dati più "statici" e frammentati. E' da tener presente, infine, che questo strumento, risultante da un confronto tra tutti gli attori istituzionali e non, propone un format omogeneo a livello nazionale e trasversale ai diversi sistemi che governano l'istruzione, la formazione e il lavoro nel nostro Paese.

Certificazione delle competenze

Per competenza certificabile, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 174/2001, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi.

Gli standard minimi di competenza, al fine di garantire omogeneità al sistema ed in relazione ai diversi settori produttivi debbono comprendere:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
c) l'individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze.

E' competenza delle Regioni la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche.

Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli standard minimi nazionali.

Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle Regioni.

La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell'ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, in adempimento a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 - all. b - ha elaborato il D.M. 174/2001 che definisce le procedure per l'avvio di un sistema nazionale di certificazione di competenze nella formazione professionale, al fine di garantire la trasparenza dei percorsi formativi e di permettere la realizzazione delle "passerelle" tra i diversi sistemi.
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Per quanto riguarda l'Emilia Romagna le cose stanno così: la Regione ha attuato una sperimentazione per il rilascio dei libretti tramite i centri per l'impiego, però questa sperimentazione non ha portato a risultati operativi.
A 5 anni dall'entrata in vigore della legge biagi non c'è male !!
Alessandra
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