mobbing e privacy

Archivio Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) attività varie/Mobbing/Discussioni Legislative/Tecniche di carattere generale.
Discussioni Legislative e Tecniche, non rientranti nelle categorie specifiche degli altri archivi, dove vengono affrontati gli aspetti di applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia di sicurezza e salute sul lavoro (assetti societari e relative conseguenze sulla sicurezza, documenti di valutazione dei rischi (DVR) di attivita' specifiche, mobbing, ecc...) (Riservato agli abbonati)
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Ios
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Nell'azienda in cui lavoro, il responsabile informatico è anche l'amministratore della rete aziendale, periodicamente mi accorgo che questo fruga all'interno del mio computer, la settimana scorsa mentre tentavo di cancellare un file, il sistema mi comunica che è impossibile effettuare la cancellazione xchè il file è in uso dall'amministratore, chiaramente ho staccato il cavo di rete.
Ieri lo steso ha emanato una circolare interna dove comunica che a far data da oggi sarà monitorata la navigazione in internet.
Sempre ieri la collega responsabile della logistica aziendale ha ricevuto alle 20,00 una telefonata dal responsabile informatico, il quale gli dice che sta navigando in aree di non interesse aziendale, la collega stava ricercando un numero telefonico di un abbonato sulle pagine elettroniche.
Chiaramente lunedi consegnerò al soggetto il computer aziendale, mi porterò il mio portatile in azienda ed userò un collegamento ad internet con telefonino, senza usare la rete aziendale, per la collega in qualità di rspp dell'azienda cercherò di tutelarla avviando contro questo una procedura per mobbing, ma per quanto riguarda la privacy cosa posso fare? Grazie.
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catanga
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Da quello che riporti, appar palese la violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori (L. n° 300/1970).

Nell'ipotesi che la Tua ditta abbia un collegamento diretto ad Internet, il datore di lavoro è censurabile (art. 4 comma 1) perché utilizza dati che scaturiscono da un'apparecchiatura elettronica per controllare il rendimento del lavoratore, senza avere esperito la procedura di garanzia prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
Sotto il secondo profilo perché, dall'esame dei siti visitati da un determinato dipendente, il datore di lavoro potrebbe acquisire informazioni sulle opinioni di quest'ultimo.
Ciò è espressamente vietato dall'articolo 8 dello Statuto e sanzionato da norme penali. Se, per esempio, un lavoratore subordinato visitasse più volte al giorno il sito di un sindacato o di un partito politico, fornirebbe al datore dati che questi non potrebbe, in ogni caso, conoscere attraverso un'indagine.

Nel caso in cui utilizzasse un provider, il datore di lavoro non corre il rischio di violare lo Statuto dei Lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro richieda al provider la cessione di questi dati, quest'ultimo deve negarla, sempre che sussista una riferibilità a persone fisiche (gli assegnatari dei vari PC presenti sulla rete aziendale); il provider è tenuto a consegnare i dati esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente in caso di atti illeciti svolti sulla Rete.

Se il provider non ottemperasse a quest'obbligo, sarà possibile configurare una responsabilità dello stesso.

Se invece i dati fanno riferimento solo alla navigazione effettuata dall'azienda, considerata nel suo complesso, il datore li potrà ottenere e saranno valide le regole sulla normativa dei dati personali (dettate dalla L. n° 675/1996 e 196/2003. (accordi contrattuali per "trattare" i dati dell'azienda cliente).

Allora, la soluzione migliore per il datore di lavoro è tutelarsi attraverso la diffusione di un regolamento aziendale specifico, dove è detto quale uso può essere fatto del collegamento a Intenet.

Inoltre, oggi è possibile bloccare l'accesso a determinati siti a contenuto estraneo all'attività dell'azienda (ad esempio i siti porno, i siti di acquisto online, ecc.), attraverso degli appositi software.

Quindi, l'attività fatta da guru dell'informatica della tua azienda è illegale e controproducente oltrechè dispendiosa ed inutile.
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Ios
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Ciao Catanga,
grazie mi hai già chiarito tanto, volevo però maggiori delucidazioni su questo periodo: Se invece i dati fanno riferimento solo alla navigazione effettuata dall'azienda, considerata nel suo complesso, il datore li potrà ottenere e saranno valide le regole sulla normativa dei dati personali (dettate dalla L. n° 675/1996 e 196/2003. (accordi contrattuali per "trattare" i dati dell'azienda cliente).
Cosa intendi per dati che fanno riferimento solo alla navigazione effettuata dall'azienda.
Volevo inoltre dirti che l'azienda è dotata di server propri e non utilizza provider.
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manfro
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ciao Ios
il problema che poni non è certamente da prendere alla leggera in quanto  è giusto che voi vi sentiate sotto pressione per questo comportamento un pò troppo invasivo del responsabile, tuttavia bisognerebbe analizzare il perchè di questo comportamentoL; ovvero, magari c'è qualche collega che se ne approfitta un pò troppo di queste connessioni per farsi i fatti propri o siamo di fronte a una misura di prevenzione drastica per stroncare sul nascere questa possibilità?
In entrambe le ipotesi ovviamente il vostro disagio non muta, e sia chiaro io avrei affto la tua stessa rimostranza, però da qui a parlare di mobbing credo ancora ce ne passi.
Ti ricordo che per iniziare una pratica di accertamento di mobbing non basta un disagio o un'incavolatura col tuo responsabile che pretende efficenza e pochi sprechi, occorre che si sia già presentata e accertata una malattia (stress, ansia, insonnia ecc...)
ciao, facci sapere come si evolve la cosa
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Ios
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Ciao Manfro,
in una azienda con >200 non tocca al responsabile informatico misurare la redditività del RSPP o della responsabile dell'intera logistica aziendale, inoltre ieri ho parlato con un tecnico informatico di una grossa azienda, questo tecnico in pratica mi ha chiarito molti aspetti di quello che il resp. informatico per suo interesse o per interesse del DDL può fare, pensa, tu dgt la tua psw per controllare la tua e-mail, o magari entri su sol per postare qualcosa, al suo pc appare in chiaro quello che tu dgt come psw, oppure può attivarti li mic ascoltando quello che tu dici nella tua stanza, ecc. ecc. ecc.
rifletti un pò...
Per quel che riguarda il mobbing invece le aggressioni vanno avanti oramai da un pò di tempo, siamo solo impegnati a raccogliere documenti che rafforzano le aggressioni verbali.
Ciao e grazie
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Nofer
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scusatemi se sono prosaica, ma perchè andare ad accartocciarsi pelosi (gialappo anche io ogni tanto..) sul mobbing, che non è normato, è un'ipotesi dannata e altamente indimostrabile (basta trovare un qualunque avvenimento luttoso in famiglia per far decadere la presunta origine dello stress) ?
Abbiamo un mare di norme sulla riservatezza e sul diritto alla riservatezza, partendo dalla costituzione per passare al D.Lgs 196/03 (sostitutivo della 675) finendo al DPSS...
Personalmente, lascio tranquillamente il mio PC acceso anche quando esco, e davvero non ho problemi a che si sappia cosa faccio o cosa scrivo o con chi mi collego (e vorrei pure vedere, sono il Capo, io !), ma se dovessi rendermi conto che mi si fruga nel PC per curiosare, e non come può invece accadere per cercare una relazione o dei documenti, mi in...zerei davvero tanto.
Il problema non è che questo stressa: è che è proibito. Gia, è proibito farsi gli affari altrui. Qualunque cosa se ne pensi. E per farseli persino la polizia e i carabinieri etc. devono chiedere il permesso al magistrato, e se non hanno degli ottimi motivi non hanno nemmeno il permesso. Figuriamoci un qualunque chiunque!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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granpita
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un buon inizio settimana a tutti,  :smt005

sono in accordo con tutti, vorrei far notare che tutte queste giuste osservazioni sono già state affrontate dal garante che ha imposto delle regole precise al riguardo.

Ad esempio, l'amministratore del sistema deve dare una psw di primo accesso che l'utente al primo collegamento deve cambiare o eventualmente per non creare disservizi in caso di prolungata assenza inserirlo in una busta chiusa e consegnarla al responsabile della custodia delle psw.

Da quello che racconta IOS noto che l'argomento privacy non è stato assolutamente affrontato, gli accessi ad internet possono a discrezione del DDL, essere normati o filtrati.
Il responsabile informatico può effettuare test di verifica sugli utenti solo ed esclusivamente sulle attività che vengono definite e descritte nell'incarico consegnato e controfirmato ed è di dominio pubblico.

Nel caso specifico, ci sono software che possono vedere anche il colore degli occhi dell'operatore, il gioco sta nel definire una procedure "pubblica" con la quale gli ammministratori possono lavorare. Di regola inviano un messaggio  :smt024 nel quale si avvisa l'utente che l'amministratore per motivi di lavoro deve controllare il terminale. Dopo che l'utente ha chiuso tutti i documenti, dà l'autorizzazione all'amministratore mediante messaggio scritto.

Vorrei far notare che queste procedure sono importanti non solo per salvaguardare la privacy dell'utente, ma anche i dati che vengono trattati, e questo è un altro discorso.

Quindi è necessario avere procedure chiare ed autorizzate dal DDL, in questo caso il Titolare dei dati e per casi particolari anche da rappresentanti sindacali.

Per non far pesare l'ago della bilancia solo da un lato, gli "incaricati" devono aver ricevuto per iscritto un incarico da controfirmare nel quale viene definito  tutto ciò che possono o non possono fare, dove hanno accesso e dove non possono accedere, (vedi siti porno etc).

Queste ed altre azioni non sono consigliate, ma obbligatorie, le sanzioni al riguardo sono molto alte. :smt022

Ios, ti consiglio di verificare cosa è stato fatto in azienda al riguardo, eventualmente se c'è il DPS, lì troverai tutto quanto.

fammi sapere :smt033

ciao
Stupore e Meraviglia sono il Padre e la Madre del Sapere
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catanga
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Nel caso presentato, la violazione riguarda soprattutto lo Statuto dei lavoratori.

Infatti, c'è la possibilità di accedere facilmente ai dati che vengono registrati dai LOG e riferirli al personal computer da cui è partito il comando.
Questo comporta l'individuazione di informazioni personali riferite a persone fisiche assegnatarie del computer controllato.
Tutto questo può avvenire anche nel caso in cui sia installato un apparato interno atto a registrare gli indirizzi Internet visitati.
In questi due casi, se il datore di lavoro accede ed analizza i dati contenuti nel LOG, viola le norme citate dello Statuto del Lavoratori.
Pertanto, la condotta aziendale è pereseguibile a norma di legge.
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granpita
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le attività incriminate sono due,

accesso al pc dell'operatore senza il suo permesso e controllo dei siti visitati. In nessuno dei due casi il ddl o chi per esso è autorizzato a farlo.

Il primo caso è consentito solo se l'utente viene avvisato ed autorizza per iscritto di poter intervenire sul suo pc, mentre nel secondo caso devono essere create regole scritte su come, quando e dove e chi può accedere ai siti ed eventualmente installare tutte le protezioni del caso.

Se vuoi sapere come la penso, qui caro Catanga, come giustamente osservi è stato violato lo statuto, la privacy, la dignità, la fiducia, etc etc.
Il ddl se pensa che per ottenere produttività e redditività dai lavoratori basta attuare metodi coercitivi come questi, bè ho dei seri dubbi che la cosa possa funzionare. Mi trovo pienamente in accordo con Nofer quando afferma che le relazioni lavorative con i suoi dipendenti le basa fondamentalmente sulla fiducia. (Piccolo consiglio per Nofer, non puoi alzarti e lasciare il computer senza averlo debitamente bloccato, questo lo vuole Rodotà).

un saluto ed un augurio di una meravigliosa giornata a tutti. :smt002
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sandro
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questa recente sentenza mi sembra si attagli (in qualche modo) all'argomento in discussione
ciao
sandro

Dipendente pubblico condannato a risarcire oltre 6mila euro. Si era allontanato dalla postazione di lavoro con il computer acceso e la sua password era stata utilizzata indebitamente.

Dovrà pagare oltre 6mila euro alla Regione Siciliana il sig. A.C - dipendente dell’Agenzia delle Entrate - che, lasciando il proprio computer incustodito e con la sua password inserita, aveva di fatto permesso che fosse effettuato da terzi un indebito sgravio di imposta in favore di una azienda.

Lo ha stabilito la Corte dei Conti, con la sentenza n.390/2005 ( Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana).
Indagini dell’Agenzia delle Entrate avevano rilevato che lo sgravio in questione era stato effettuato in assenza dei presupposti richiesti, utilizzando il terminale protetto dalla “password” personale del sig. A.C.

Quest’ultimo, pur negando di essere stato l’autore dello sgravio, aveva, tuttavia, ammesso la propria responsabilità, per avere lasciato il terminale attivo, consentendo l’illecita effettuazione dello sgravio.

La Corte dei Conti ha ritenuto che il danno erariale di 6.408,06 euro è riferibile al comportamento “gravemente colposo” del sig. A.C. “dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita ed attiva (con la “password” personale assegnata al dipendente inserita), è stato operato illecitamente, […], l’indebito sgravio di imposta in favore di un contribuente.”

Al dipendente è stato contestato il fatto di non aver seguito le procedure aziendali di sicurezza.
La negligenza di A.C. è consistita “nella violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle Entrate agli operatori incaricati del trattamento di dati sensibili mediante procedura informatica, […], che impongono lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro, eseguendo l’apposita procedura di spegnimento e, nell’ipotesi di momentaneo allontanamento, l’attivazione della funzione di blocco della postazione oppure, ove non sia possibile il blocco, lo spegnimento dell’apparecchiatura.”
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