Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

opinioni su 9612 e 9432

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Avatar utente
emipi
Messaggi: 374
Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

eh ma non sono più secondo UNI, dovresti poi dimostrare che la tua metodologia è altrettanto efficace.

poi non sono 15 minuti, se ha solo (se piccola impresa) 10 attrezzature i minuti diventano 150, sempre ipotizzando una prova a strumento, già se gli faccio provare a ragliare un forato e un mattone pieno o trapanare un laterizio o muro in ca...
hai voglia

poi è evidente che si debba trovare un compromesso,
Avatar utente
yaki
Messaggi: 75
Iscritto il: 27 ott 2009 18:41

il problema che citavo io era un altro: in edilizia voglio misurare flessibile, sega circolare, martello demolitore. Il flessibile viene di regola usato 2 minuti per tagliare 3 forati, poi dopo un'ora magari altri 3 minuti. Alcun giorni non viene usato. dire a un operaio che dobbiamo tagliare dei forati, anche se lui non lo sta facendo, ma che lo si deve fare per effettuare la misura e che dobbiamo farlo anche solo per 5 minuti, quello mi dice : e quanti cacchio di tagli facciamo?????" e quanti forati buttiamo ??

Le misure io le faccio sempre in opera, a volte però devo ricreare le condizioni. E ricrearle cosi nn è facile. Con la sega circolare, quanti assi devo far tagliare per arrivare a 5 minuti ? e a 15 ?

A questo punto sarebbe opportuno un dosimetro per tutte le 8 ore, magari per 2 giorni differenti. Ma il dosimetro mi da anche bande d'ottava, time history o solo un valore finale??? Ma in edilizia non mi serve il valore giornaliero, se gia classifico sopra 85........ un cane che si morde la coda......
'cause tramps like us...... baby we were born to run
Avatar utente
daniele81
Messaggi: 3
Iscritto il: 15 lug 2010 15:42
Località: TORINO

la norma 9612 prevede che per lavorazioni (compiti) di durata inferiore a 5 minuti si deve misurare la durata effettiva del compito stesso a patto che la misura risulti rappresentativa.
Avatar utente
Bond
Messaggi: 2685
Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Occhio che in marzo 2011 è uscita anche la 9432:2011 quindi ora le VDR-Rumore vanno fatte con la 9432+9613:2011

Quello che più mi sconcerta (ma devo ancora finire di studiarle bene) è che:
a) da un lato hanno introdotto molti più parametri come da voi indicato
b) dall'altro hanno introdotto il calcolo dell'errore anche sui tempi di esposizione.

Perchè ora non si devono più chiedere al DDL i tempi di esposizione (cosa che andava dichiarata sul DVRR) ma calcolarli e verificarli.

Non ho ancora approfondito bene la materia ma mi sorgono un paio di dubbi

1° Facendo un paio di calcoli:
- errore strumentale 0,7
- errore di posizionamento 1,0
Se a questo 1,7 aggiungiamo l'errore sui tempi a quanto si arriverà?
Il secondo step del 81 ha un range di 3 db (85-87)
1,7 è più della metà quindi, matematicamente e per assurdo, abbiamo la certezza dell'incertezza ossia che può ricadere in almeno 2 fasce
Se in più aggiungiamo l'errore sui tempi avremo l'incertezza totale potendo ricadere in tutte e tre la fasce.
Dico Male?

2° Se il DDL non deve più dichiarare i tempi, da quale base dobbiamo partire per ricavarli?
Se c'è un produzione in linea con i relativi tempi è anche facile ma se la mansione varia sistematicamente giorno per giorno non ho più nessun riferimento.

In compenso hanno aperto una piccola porticina per i fonometri in classe 2.
Ossia si possono utilizzare per una pre-valutazione per verificare se il livello di rumore supera il valore inferiore d'azione.
La stessa cosa che dissi io 3 anni fa quando chiesi se tutto ciò poteva essere fatto.
Pare che mi abbiano letto nel pensiero

Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Avatar utente
yaki
Messaggi: 75
Iscritto il: 27 ott 2009 18:41

se io calcolo una esposizione partendo dalle misure semplici che ho fatto , e una esposizione con l'incertezza, di misura e di esposizione, la differenza va anche a 2 dB. E stanno a discutere di classe 1 (0.7 di errore) e classe 2 (1 db di errore) ?
Premesso che io  ho un classe 1 che uso per ambientale, ma ho sempre sostenuto che un dosimetro di classe 2 per 8 ore poteva essere piu realistico di misure spot in classe 1 .

Comunque: come gli faccio capire a un DL che il tipo che gli propone una fonometria a 500 euro magari, non è detto, non fa le cose proprio complete ?
'cause tramps like us...... baby we were born to run
Avatar utente
emipi
Messaggi: 374
Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

bhe credo dipenda molto anche dalla conoscenza del tecnico acustico, non è detto che chi fa una misura nel posto giusto sia meno affidabile di chi ne fa quattro nei posti sbagliati.

credo che, se non si va sulla fiducia, si debba andare sui contenuti del preventivo (norma più recente, numero di cicli) presupponendo che chi ha fatto il preventivo abbia un minimo idea del mio ciclo produttivo e quindi mi dica 2 cicli perchè ha visto che bastano e non per economicizzare
Avatar utente
littlecharlie
Messaggi: 245
Iscritto il: 12 ago 2008 10:00

ragazzi una info in materia di rumore
la iso 1999:1990 è ancora in vigore oppure adesso si fa riferimento solo a queste ultime due (9612 e 9432) ? grazie
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Cari amici, riapro questo tread perchè secondo me è fondamentale confrontarci.


Inizio a dire in premessa che proprio ieri ho seguito un corso sulla 9432:2011 e le altre norme applicabili e purtroppo ne sono uscito con non pochi dubbi, anche in considerazione del fatto che gli stessi docenti dichiaravano di avere dubbi  :smt003

Comunque, mi invieranno:

- materiale didattico (differenze 2008-2011, verifica efficienza ed efficacia dpi, strumentazione di misura, redazione del P.A.R.E., ecc.)

- foglio di calcolo in excel per valutare l'esposizione del personale con il metodo dei compiti e con calcolo automatico di tutte le incertezze


A questo punto chiedo al moderatore se tali documenti sono condivisibili oppure no (per es. il materiale didattico contiene comunque il logo della società che ha tenuto il seminario, il file di calcolo invece è assolutamente anonimo), io non ho problemi ad inviarli a chi me ne farà richiesta.

Perchè non ci confrontiamo? La tematica è abbastanza complessa e sinceramente il primo pensiero che mi viene è il seguente: ma come cacchio fare per spiegare al DDL quello che andrebbe fatto ed i costi????


Prima considerazione: per chi ha solo il fonometro, il metodo per mansioni e giornata intera sono in pratica impossibili da applicare se non si ha un dosimetro. Come pensare di stare lì per 10-12 ore di fila e magari per più giorni come impone la norma??? Chi ti paga queste prestazioni e soprattutto quando ammortizzi il costo dell'acquisto del dosimetro??? Come risolvi quei classici casi in cui "oggi ti chiamo e per ieri mi serve la fonometria"???

Seconda considerazione: il dosimetro ha i suoi limiti in termini di temperatura di utilizzo (max 40 gradi), spettro di frequenza (non oltre i 4000hz), in termini di bande di ottava (non le fornisce), ecc. quindi a sua volta limitante

Terza considerazione: il metodo per compiti, che saremo costretti a dover utilizzare "a forza" per almeno 100 motivi (almeno per chi ha solo il fonometro) non è sempre applicabile, perchè se ho per un singolo lavoratore delle diversificazioni dei compiti anche non notevoli, mi trovo costretto a fare delle forzature!


Ad ogni modo, almeno quanto detto al corso, poichè non tutti hanno la possibilità di un analizzatore di spettro che ti consente real-time di capire il rumore che hai davanti alle recchie, conviene di eseguire per tutela SEMPRE 3 misure di 5min (o con Te<5min> 85 o Ppeak > 135db... quindi applicabilissimo nella stragrande maggioranza dei contesti industriali.

Ora:

1) Ma chi ti paga un lavoro del genere??? Se una fonometria a 500 euro manco te la vogliono pagare o se lo fanno ti dicono tra i denti "compratene tutte medicine", come si può pensare di proporre allo stesso prezzo un lavoro sesquipedale come il PARE????

2) Ma chi DDL che non sia la FIAT (e forse manco pure) potrà mai pensare di svolgere uno degli interventi tecnici organizzativi messi in suggerimento??? Ma stiamo scherzando? In un periodo così profondo di crisi dove non si pagano manco gli stipendi???

3) Chi si prende la responsabilità di un progetto di insonorizzazione di tale portata comprensiva di collaudo "alla fine"? E se qualcosa che hai "preventivato ante-operam" non dovesse verificarsi per 1.000.000 di motivi, come ti giustifichi davanti al DDL????


Al corso ci hanno detto:

1) nessun tecnico che non sia altamente specializzato in materia di fonoisolamento potrà mai prendersi una responsabilità del genere, pertanto demanderà l'obbligo al DDL che dovrà nominare, a conclusione della valutazione, una ditta esterna specializzata in materia per la redazione ed applicazione del PARE

2) il tecnico, per pararsi il sederino, scriverà a conclusione della VRRumore che se l'esposizione è >85dB o Ppeak>135dB il DDL è obbligato a redigere ed attuare il PARE nominando ditta altamente specializzata all'uopo, con tanto di firmina.


Un lavoro del genere "ante operam" e senza il collaudo acustico finale, costa una cifra, quindi nelle nuove offerte di fonometrie che farete, inserite SEMPRE che è da intendersi esclusa la redazione del PARE, ove si ritenga necessario, onde evitare che poi dopo il DDL vi chiama e vi dice "ma io ho avuto la multa! La paghi tu?"


Si prospettano tempi ancora più difficili.


Ora vi pongo una domanda "operativa", spero che possiate aiutarmi.


Come si applica concretamente l'art.191 del t.u.???


Cioè, io ho un'attività di cantonieri (5 operai) che, per loro fortuna, non stanno sempre in cantiere, anzi... direi che 2-3 volte al mese eseguono attività di 1gg di lavoro usando strumentazioni "pesanti" come martello demolitore, flex, ecc., poi per la restante parte dei gioni usano al più strumentazione manuale e compressore oppure capita che restano a disposizione e passano la giornata in un ufficio più silenzioso di una cappella in cimitero. Ovviamente non si può prevedere quando usciranno la prossima volta, può essere domani, può essere tra una settimana e non è prevedibile la durata del lavoro.
Si tratta di operai per un ente pubblico che eseguono manutenzione stradale all'occasione, su emergenze e su richiesta del caposettore.

Avevo pensato di fare "appello" all'art.191 ma concretamente non saprei come impostare:

a) la relazione fonometrica

b) la sintesi nel DVR aziendale


Specialmente per il punto a), pensavo di iniziare dicendo che, per il tipo di ciclo di lavoro e turnistica dichiarata dal DDL (e da lui sottoscritta!!!), si applica l'art.191 pertanto per

Tizio
Caio
Sempronio

si attribuisce (franco sicurezza) un esposizione Lex8h > 85dB, senza fare i dovuti calcoli di esposizione ed incertezze e considerando tutte le conseguenti misure previste in tal caso (TRA CUI IL PARE!!!!). Sembrerebbe quindi chiaro che in tal caso non interessano i tempi di esposizione, vi trovate???


Inoltre, l'articolo mi dice che la misurazione si limiterà a determinare i livelli delle strumentazioni nei posti operatore. Ora, per un caso del genere, cosa dovrei indicare quale posto operatore???

Quindi se ho capito bene, dopo aver compiuto il passo di cui sopra, io identifico le strumentazioni 1,2,3,4,...n e misuro i livelli in Leq (3 misure) di ognuna di loro ma SENZA CALCOLARE L'ESPOSIZIONE GIORNALIERA in quanto sono in franco sicurezza.

Quindi, poichè ho dato per scontato che Lex8h > 85, qualsiasi strumentazione che ha Leq > 80 è da indagare al fine delle misure da intraprendere.

Ora, se un singolo Leq è superiore ad 80 o 85 cosa faccio? Verifico l'efficienza e l'efficacia dell'otoprotettore previsto così come necessario da norma?

Cosa c'è da fare ancora nella valutazione di esposizione?


Per il DVR mi sembra invece abbastanza semplice come cosa: basta fare riferimento all'articolo e indicare l'elenco dei lavoratori così classificati, con le misure previste e rimandando per i dettagli alla relazione.


Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito!

Grazie
Giosmile

P.S. per il materiale di cui sopra, sono disponibile a confronti, moderatore permettendo!  :smt002
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Ragazzi scusate, reinvio il post da un certo punto in poi, perchè non ho capito per quale motivo ma nel post precedente ad un certo punto è saltato un pezzo!!!!


Riprende quì:


Ad ogni modo, almeno quanto detto al corso, poichè non tutti hanno la possibilità di un analizzatore di spettro che ti consente real-time di capire il rumore che hai davanti alle recchie, conviene di eseguire per tutela SEMPRE 3 misure di 5min (o con Te<5min> 85 o Ppeak > 135db... quindi applicabilissimo nella stragrande maggioranza dei contesti industriali.

Ora:

1) Ma chi ti paga un lavoro del genere??? Se una fonometria a 500 euro manco te la vogliono pagare o se lo fanno ti dicono tra i denti "compratene tutte medicine", come si può pensare di proporre allo stesso prezzo un lavoro sesquipedale come il PARE????

2) Ma chi DDL che non sia la FIAT (e forse manco pure) potrà mai pensare di svolgere uno degli interventi tecnici organizzativi messi in suggerimento??? Ma stiamo scherzando? In un periodo così profondo di crisi dove non si pagano manco gli stipendi???

3) Chi si prende la responsabilità di un progetto di insonorizzazione di tale portata comprensiva di collaudo "alla fine"? E se qualcosa che hai "preventivato ante-operam" non dovesse verificarsi per 1.000.000 di motivi, come ti giustifichi davanti al DDL????


Al corso ci hanno detto:

1) nessun tecnico che non sia altamente specializzato in materia di fonoisolamento potrà mai prendersi una responsabilità del genere, pertanto demanderà l'obbligo al DDL che dovrà nominare, a conclusione della valutazione, una ditta esterna specializzata in materia per la redazione ed applicazione del PARE

2) il tecnico, per pararsi il sederino, scriverà a conclusione della VRRumore che se l'esposizione è >85dB o Ppeak>135dB il DDL è obbligato a redigere ed attuare il PARE nominando ditta altamente specializzata all'uopo, con tanto di firmina.


Un lavoro del genere "ante operam" e senza il collaudo acustico finale, costa una cifra, quindi nelle nuove offerte di fonometrie che farete, inserite SEMPRE che è da intendersi esclusa la redazione del PARE, ove si ritenga necessario, onde evitare che poi dopo il DDL vi chiama e vi dice "ma io ho avuto la multa! La paghi tu?"


Si prospettano tempi ancora più difficili.


Ora vi pongo una domanda "operativa", spero che possiate aiutarmi.


Come si applica concretamente l'art.191 del t.u.???


Cioè, io ho un'attività di cantonieri (5 operai) che, per loro fortuna, non stanno sempre in cantiere, anzi... direi che 2-3 volte al mese eseguono attività di 1gg di lavoro usando strumentazioni "pesanti" come martello demolitore, flex, ecc., poi per la restante parte dei gioni usano al più strumentazione manuale e compressore oppure capita che restano a disposizione e passano la giornata in un ufficio più silenzioso di una cappella in cimitero. Ovviamente non si può prevedere quando usciranno la prossima volta, può essere domani, può essere tra una settimana e non è prevedibile la durata del lavoro.
Si tratta di operai per un ente pubblico che eseguono manutenzione stradale all'occasione, su emergenze e su richiesta del caposettore.

Avevo pensato di fare "appello" all'art.191 ma concretamente non saprei come impostare:

a) la relazione fonometrica

b) la sintesi nel DVR aziendale


Specialmente per il punto a), pensavo di iniziare dicendo che, per il tipo di ciclo di lavoro e turnistica dichiarata dal DDL (e da lui sottoscritta!!!), si applica l'art.191 pertanto per

Tizio
Caio
Sempronio

si attribuisce (franco sicurezza) un esposizione Lex8h > 85dB, senza fare i dovuti calcoli di esposizione ed incertezze e considerando tutte le conseguenti misure previste in tal caso (TRA CUI IL PARE!!!!). Sembrerebbe quindi chiaro che in tal caso non interessano i tempi di esposizione, vi trovate???


Inoltre, l'articolo mi dice che la misurazione si limiterà a determinare i livelli delle strumentazioni nei posti operatore. Ora, per un caso del genere, cosa dovrei indicare quale posto operatore???

Quindi se ho capito bene, dopo aver compiuto il passo di cui sopra, io identifico le strumentazioni 1,2,3,4,...n e misuro i livelli in Leq (3 misure) di ognuna di loro ma SENZA CALCOLARE L'ESPOSIZIONE GIORNALIERA in quanto sono in franco sicurezza.

Quindi, poichè ho dato per scontato che Lex8h > 85, qualsiasi strumentazione che ha Leq > 80 è da indagare al fine delle misure da intraprendere.

Ora, se un singolo Leq è superiore ad 80 o 85 cosa faccio? Verifico l'efficienza e l'efficacia dell'otoprotettore previsto così come necessario da norma?

Cosa c'è da fare ancora nella valutazione di esposizione?


Per il DVR mi sembra invece abbastanza semplice come cosa: basta fare riferimento all'articolo e indicare l'elenco dei lavoratori così classificati, con le misure previste e rimandando per i dettagli alla relazione.


Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito!

Grazie
Giosmile

P.S. per il materiale di cui sopra, sono disponibile a confronti, moderatore permettendo!  :smt002
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Mi scuso ancora, ma non riesco a capire perchè non riesce a pubblicare il pezzo per intero!!!

Chiedo intervento del moderatore.


Pubblico in pezzi, può darsi che vada


Ad ogni modo, almeno quanto detto al corso, poichè non tutti hanno la possibilità di un analizzatore di spettro che ti consente real-time di capire il rumore che hai davanti alle recchie, conviene di eseguire per tutela SEMPRE 3 misure di 5min (o con Te minore di 5min ma uguale alla durata del compito se il compito stesso dura di meno di 5min), anche in considerazione del fatto che un rumore ciclico o costante sono comunque rari e limitati in determinati contesti. Quindi un conto è avere la certezza inoppugnabile del tipo di segnale per cui hai modo di pararti il sedere, un conto è invece avere anche il minimo dubbio, ove le tre misure ti parano SEMPRE.
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”