Nella mia azienda una troupe televisiva, da noi commissionata, sta eseguendo delle riprese video propedeutiche alla realizzazione di un audiovisivo sulla sicurezza che verrà proiettato esclusivamente all'interno a scopo di presentare i rischi tipici di sito e di interferenza nonchè presentare le regole cui dipendenti ed appaltatori sono chiamati ad ottemperare.
Secondo voi è necessario ottenere preventivamente (alle riprese o alla proiezione) il consenso dei dipendenti ritratti nel video?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Riprese per Safety Induction Video - serve consenso?
A prescindere dall'esistenza o meno di una regola (che ritengo esista e possa essere ritrovata nell'art. 4 dello statuto dei lavoratori), io lo farei per trasparenza ed educazione.
Se la tua paura è che i lavoratori possano fingere, io più di tanto non me ne preoccuperei. Dopo due ore di ripresa saranno più che abituati e si scorderanno della presenza della telecamera
Se la tua paura è che i lavoratori possano fingere, io più di tanto non me ne preoccuperei. Dopo due ore di ripresa saranno più che abituati e si scorderanno della presenza della telecamera
Codice: Seleziona tutto
Art. 4. (Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)