givi ha scritto:1) La certificazione di conformità rilasciata va intesa rispetto al progetto o rispetto alle norme?
2) Se li richiama entrambe quale pesa di più? (credo il progetto).
3) E' corretto dire che (civilisticamente) al realizzatore non può essere chiesto nulla di più rispetto al contratto?;
4) In presenza di un progetto ci dovrebbe essere un Direttore Lavori e/o un collaudo. In tal senso dovrebbe pesare poco la Dichiarazione di Conformità (fatta dal costruttore) è molto di più il collaudo fatto dal progettista/direttore dei lavori.
1- entrambe le cose: infatti nei modulini ci sono entrambe le caselline, se hai rispettato il progetto, e se hai rispettato le norme
2- in teoria conterebbe di più il progetto (in quanto le norme sono presuntive di conformità, non obbligatorie per raggiungere la conformità).
ma come detto le caselline sono due, quindi in caso di contrasto tra progetto e norme, l'installatore dovrebbe decidere se realizzare un impianto a norma, ma non conforme al progetto, o viceversa. di solito non si arriva mai a questa situazione: l'installatore scrive al progettista e/o dll PRIMA di emettere la DDC, gli segnala la non conformità, ci si siede a un tavolo e si sistema la cosa. comunque sì, in un caso ho visto una DDC con scritto a chiare lettere dall'installatore che NON aveva rispettato il progetto (non mi chiedere dettagli... lasciamo perdere).
quindi non concordo con mike: la legge assegna alle norme CEI (e anche UNI) la presunzione di conformità, ma non è affatto detto che un progetto non conforme alle norme non sia conforme alla regola dell'arte. diciamo che i casi in cui ciò si verifica sono rari (e dovrebbero essere nel progetto esplicitamente segnalati: non ho volutamente seguito la norma XX perchè non si applica, oppure perchè dice delle palesi cretinate. es: non ho volutamente applicato la UNI 10637 perchè solo un idi.ota progetterebbe i bagni della piscina (dove la gente entra nuda e bagnata) a 20°C, quindi ho applicato la norma DIN e li ho fatti a 24°C.
ecco; poi diciamo che nella pratica spesso accade che è il progetto che contiene delle sviste, e allora in quel caso contano di più le norme: diciamo che al di sopra di entrambi sta il buon senso.
3- no. al realizzatore è richiesto anche di seguire le leggi e la regola dell'arte (perchè c'è una legge che dice che va seguita la regola dell'arte). a seconda dello specifico, da questa frase generica e sibillina può seguire quanto dice Mike, ma anche molto di peggio (es. progettista condannato perchè PUR avendo rispettato in toto le norme CEI, non aveva scongiurato un certo tipo di evento accidentale, secondo il giudice prevedibile).
4- nient'affatto. nota che con il 37/08 ci può essere perfino un progetto senza progettista (non riapriamo la polemica...). in ogni caso, l'obbligo di nominare un DLL c'è per il lavoro pubblico e per la DIA/pdc, quindi non è affatto detto che ci sia un DLL (e anche se c'è, nel privato spesso è una persona che di impianti non sa nulla di nulla).
il collaudo poi, c'è solo se il lavoro è pubblico e supera il milione di euro (altrimenti viene sostituito da un auto-collaudo fatto dal DLL).
quindi in un'enormità di situazioni la DDC è l'unico documento disponibile con valore sancito dalla legge.
anche qualora ci fosse il collaudo, nota che la DDC è un'assunzione di responsabilità, che dal collaudo NON viene sostituita: il collaudo verifica (anche) che la DDC è veritiera, epperò quel che conta è la DDC, proprio come quando fai la prova di una nuova automobile quel che conta è la garanzia, non la prova su strada, durante la quale difetti anche gravi possono non emergere per nulla.