La legge che disciplina il tutto è il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16. (Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere)
All'art 7 comma 1 lettera g), si richiede, al fine dell'apertura della struttura
La certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi
Per quanto riguarda la conformità degli impianti la cosa è semplice, ma per il resto? chi deve essere questo soggetto abilitato? In particolare per la prevenzione incendi è lecito applicare la norma sule strutture alberghiere?
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a) “affittacamere”, le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici;
e) “alloggio e prima colazione” o “bed and breakfast”, il servizio offerto da parte di coloro che nell’abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l’anno anche non consecutivi,
ridotti a trenta giorni l’anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.
Se la regola di prevenzione incendi per gli affittacamere non può essere applicata ai B&B, ne deriverebbe che questi rientrerebbero nel DM 10-3-98?
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Spero possiate darmi un chiarimento un po su tutto.
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