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Capocantiere e Direttore Tecnico di Cantiere

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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light01
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Iscritto il: 16 ott 2009 15:56

Salve
una riflessione...
L'allegato XV indica nei contenuti minimi i nominativi di direttore tecnico di cantiere e capocantiere, quindi questo vale per tutte le imprese esecutrici, io ritengo che dal momento che l'impresa affidataria deve coordinare le imprese subaffidatarie, non avrebbe avuto più senso definire un solo Direttore Tecnico e un solo Capocantiere dell'impresa affidataria, o al massimo uno per ciascuna impresaaffidataria, se fossero più di una?
Cosa ne pensate?
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igor
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Iscritto il: 20 nov 2004 16:01
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e se imprese affidatarie fossero due?

A parte poi che le figure di DTC e CC ( che possono anche non coesistere ) possono assumere anche nominativi diversi, con attribuzioni che dipendono esclusivamente da ciò che viene loro delegato in materia antinfortunistica ( in ambito di normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro non esistono definizioni di DTC e CC, ma esistono esclusivamente quelle di "dirigente" e di "preposto" ).
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light01
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Iscritto il: 16 ott 2009 15:56

Come detto ogni impresa affidataria avrebbe i propri DTC e CP.
E' vero che non vengono definiti, comunque compaiono nell'All. XV, nel mio caso i compiti di DTC e CP sono stati definiti nel PSC, almeno per l'impresa affidataria, unitamente ad un "responsabile sicurezza", che coinciderebbe con il Dirigente dell' 81. Per le imprese esecutrici nel PSC si parla solo del "responsabile sicurezza" che fa riferimento al suo corrsipondente dell'impresa affidataria ed al CSE. Da questo deriva il mio dubbio riguardo la necessità di un DTC e un CP per ogni impresa esecutrice.
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attila58
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L'Allegato XV ha 4 punti tra cui uno per il PSC e uno per il POS.

In quello del PSC non c'è scritto che si deve inserire il nome del direttore di cantiere e/o il capocantiere,
ma che è sarà un compito, uno dei primi del CSE. E' la lettera b) del punto 2.1.1, che chiede comunque solo il nomnativo dei dat lav delle imprese e dei lav aut.

E non potrebbe esere altrimenti, basti pensare che negli appalti pubblici (ma per quanto mi riguarda anche nei privati) il PSC è parte contrattuale del progetto che va in bando. E in questa fase i nomi delle imprese non li
conosce nessuno. E' il POS che chiede tra gli altri il nominativo del direttore di cantiere e del capocantiere non il PSC.

Di solito faccio il PSC (aggiungo sempre progettuale, ma non ha senso perchè il PSC è solo progettuale, poi verranno gli aggiornamenti del CSE) disinteressandomi delle imprese. Se vorranno fare delle integrazioni, come
previsto, le valuterò ne discuterò e modificherò il PSC in modo definitivo.

Quindi se con "nell'allegato XV" intendi il PSC non mi porrei nemmeno la questione. Se intendi il POS me la porrei
quando è il momento in fase di verifica dello stesso. Se mancano il POS e da ritenere NON CONFORME. Poi ognuno media in coscienza (che davanti al magistrato serve a poco)

Pieno accordo con Igor sulle definizioni. Forse nel titolo IV avrebbero potuto inserire che la figura del dirigente
(posizione di garanzia) è in carico/corrisponde al direttore tecnico di cantiere e la figura del preposto al capocantiere.
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igor
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Il problema è che si continua a fare confusione indicando un "responsabile sicurezza", figura non presente nella normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Poiché nel POS possono non essere indicati i nominativi di DTC e CC ( si pensi ad esempio  ad una impresa con 3 dipendenti nella quale lavora anche il datore di lavoro ) come CSE mi interessa che nel POS vengano indicate “ le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice “ e ove non lo fossero, le richiederei.
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givi
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Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Personalmente non mi piacciono molto i termini  DTC CC e altro, anche perchè non essendo del tutto codificate finiscono per essere ambigue e fonte di incomprensioni  :smt059 (e furbizie :smt074).

Preferirei dire che sul POS le singole imprese dichiarino di volta in volta la loro struttura organizzativa (soprattutto quella funzionale alla sicurezza).
givi
"... se sbaglio mi corriggerete!"
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light01
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Iscritto il: 16 ott 2009 15:56

Io considero come figure con specifiche mansioni inerenti la sicurezza, il dirigente ed i preposti, alcune imprese tendono invece a indicare gli addetti all'antincendio,al primo soccorso ecc...voi cosa intendete?
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igor
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poichè "i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale,ove eletto o designato" sono richiesti dal punto 3.2.1. a) 3 dall'allegato XV , se l'impresa intende male occorre farglielo notare, ricordandogli  quanto richiesto al punto al punto 3.2.1. b) dello stesso allegato.
Se ancora non capisce gli si chiede espressamente chi sono i dirigenti ed i preposti in cantiere.
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attila58
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igor ha scritto:Il problema è che si continua a fare confusione indicando un "responsabile sicurezza", figura non presente nella normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Poiché nel POS possono non essere indicati i nominativi di DTC e CC ( si pensi ad esempio  ad una impresa con 3 dipendenti nella quale lavora anche il datore di lavoro ) come CSE mi interessa che nel POS vengano indicate “ le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice “ e ove non lo fossero, le richiederei.
Completamente allineato.

Per quanto riguarda il "responsabile della sicurezza", non sarei contrario a cambiare nome da coordinatore a quello. Ovviamente me lo scrivono sul decreto, e aggiungono che ho titolo per entrare nell'organizzazione di impresa. In fondo è già così per la responsabilità, sui poteri avrei qualcosa da dire. Le segnalazioni a committente e OdV non possono bastare al CSE per definire un "ruolo inesitente e non riconosciuto".
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MauroC
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Iscritto il: 08 mag 2008 12:16
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Ho letto varie pagine e pagine di discussioni su capocantiere e Direttore Tecnico o Direttore di cantiere ( o come cavolo lo vogliamo chiamare), e sono sempre più confuso, sono arrivato alla conclusione che comunque nominati o meno alcune figure, appena mettono un piede nel cantiere gli cadono addosso responsabilità che molte volte nemmeno sanno di avere (ad esempio un operaio edile più anziano che coordina i vari lavori), perchè queste figure diventano come per magia preposti.

Mi sembra anche di aver capito che in questi casi (DTC CC) nessuno riesce a mettere la parola fine alla definizione dei loro ruoli e delle  loro responsabilità, di certo è più semplice sapere cosa è un CSE oppure il RL oppure il committente perchè nel testo unico sono ben individuati, e sono individuate anche responsabilità ed eventuali sanzioni.

Fatta questa premessa vi chiedo se esiste un regola non scritta che voi più esperti nel settore seguite, mi spiego meglio:

Io nel Pos devo indicare chi è il Capocantiere (altrimenti il CSE mi dice ce non è stato inserito), e mi sta bene , ma non voglio mettere un nominativo di una persona così per farlo, sarebbe meglio dare comunque nel pos una mia definizione e inserire dei compiti precisi cantiere per cantiere, sbaglio?

Non vorrei nemmeno prendere un operaio e poi stare per un giorno intero a spiegare che lui effettivamente un preposto, e come tale allora ecc., ma visto che la normativa non è chiara allora ecc.

Vedo sempre scritto nei Pos Il capocantiere è......, ma poi questo povero cristo non sa nemmeno a cosa va incontro, forse sarebbe meglo specificare meglio cosa io intendo per capocantiere visto che la la legge no lo fa...

Spero di essere stato chiaro, anche se sull'argomento la mia confusione è tanta!!!
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