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emissioni da officina riparazione veicoli

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flavia
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Iscritto il: 24 gen 2009 19:30

vi chiedo un piccolo aiuto per sciogliere un dubbio. Si tratta delle emissioni in atmosfera per un'officina di riparazione di veicoli industriali.
Ora, secondo l'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152 l'attività rienta tra quelle con emissioni scarsamente rilevanti (lettera k dell'Allegato IV Parte V) e come tale, per la delibera della Regione Puglia attualmente ancora in vigore, va semplicemente comunicata al Comune.
Ora c'è un però: l'ultima modifica che ha riscritto l'art. 272 rende non applicabile amche il comma 1 in presenza di emissioni di sostanze cancerogene. E siamo sicuri che tra gli scarichi dei veicoli industriali non ci siano sostanze cancerogene?
Oppure ci potrebbe essere un'altra interpretazione. Nell'officina, le emissioni presenti sono rappresentate unicamente dall'uscita delle tubazioni per l'aspirazione degli scarichi. Ora, è possibile intendere queste come sfiati esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e, quindi, rendere non applicabile l'intero titolo delle emissioni?
grazie a tutti
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

flavia ha scritto:. E siamo sicuri che tra gli scarichi dei veicoli industriali non ci siano sostanze cancerogene?
Siamo assolutamente sicuri che ci siano sostanze cancerogene, segnatamente gli IPA, più famosi in questo campo come "particolato diesel", ma sempre cancerogeni sono.
A rigore, quindi, non solo niente primo comma, ma anche niente secondo comma dell'art. 272.
Dunque, autorizzazione per art. 269, e i limiti da applicare sono quelli (ancora inesistenti, dopo quasi 5 anni) relativi alla Tabella A1, Classe 1... e voglio proprio vedere che ci scrivono, visto che dall'officina di autoriparazione possono uscire al massimo i fumi di 4-5 camion, mentre per strada ne passano centinaia alla volta, con tanto di beneplacito della motorizzazione civile e bollino blu di sta m...ia.

:smt011 ...che manica di inutili...  
Nofer
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piso
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Iscritto il: 18 mag 2005 09:28

ma ricordo male che il convogliamento all'esterno non costituisce di per sé "attività" e che l'impianto di aspirazione dei gas di scarico non è un "impianto" come definito dal 152/2006?
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piso
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Iscritto il: 18 mag 2005 09:28

art. 272 comma 5
5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Ospite

Ma infatti
Leggo e rileggo gli articoli e i commi e propendo anche io verso l'interpretazione di quello come "sfiato" e pertanto, come ribadito dall'art.269 c.1 e soprattutto dal 272 c.5, l'intero titolo non si applica.

continuerò comunque a ragionarci su
grazie per le vostre risposte (cerco tra le faccine un omino che si inchina ma non c'è, comunque il senso è quello)!
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flavia
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Iscritto il: 24 gen 2009 19:30

ops....scusate non ero loggata!!
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Nofer
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Figlioli, non ci siamo.
gli "sfiati" sono, per esempio, i ventolini alle finestrature o porte oppure quelli nei bagni "ciechi" utilizzati per i ricambi d'aria: e non sono un qualcosa che convoglia e adduce all'esterno sostanze contaminanti presenti all'interno dei luoghi di lavoro.
Cara flavia, vuoi provarci? ok, può anche capitarti che ci sia un controllore che magari accoglie la tua tesi; ma può anche capitarti quello che fa avere un'ordinanza di sospensione dell'attività.
Riprendiamo il bandolo, perchè non ha senso da parte mia un "dico così perchè è così", ragioniamo: art. 268, c.1 lettera b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico (omissis);
lettera c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
lettera h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;
lettera l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;


fino a qui che è teoria ci siamo, vero??
Ok, e ora la pratica: il tubo che porta fuori gli scarichi di camion/macchine è un impianto di convogliamento dei gas di scarico, prodotti in fase di prova motore all'interno della lavorazione di officina meccanica, che porta all'esterno attraverso un punto specifico delle sostanze un po' solide e un po' gassose, che se restano dentro gli operai ce li giochiamo. Non è uno sfiato, è un' emissione.
Passiamo ad art. 269, comma 1: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Sul 272 non ritorno perchè l'avete ben ricordato: ma ci tengo a ribadire che non si applica in questo caso giacchè nelle emissioni dei motori diesel, tutti indistintamente ed a maggior ragione se non  in perfetto assetto, ci sono IPA. Brutti, e tanti.
Nofer
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Carlodg
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Iscritto il: 18 gen 2007 11:16
Località: Vittorio Veneto - Treviso

Capisco e non capisco, forse non ho letto bene.

Se riparo l'autocarro in piazzale e metto un tubo sullo scarico che porta i fumi a 30 metri tutto ok.

Se lo stesso autocarro è dentro l'officina per non far prendere pioggia al lavoratore e lo scarico è collegato a un tubo di 50 metri che arriva nello stesso luogo dell'altro, allora è emissione in atmosfera?

:smt017 ho interpretato male?


Tutto ok anche se il lavoratore lavora all'esterno dall'altra parte dell'autocarro e non ho una "prolunga " allo scarico, perchè i fumi non vanno verso il lavoratore?

Scusate, so' de coccio ....

Ciao
Carlo
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

koso 81, all. IV ha scritto:2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1. Un’attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell’attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

precedentemente, art. 20 DPR 303/56 (, buonanima, sempre una prece)
Fino a prova contraria, quello che io capto/aspiro e butto fuori, è un'emissione.
Se è un'emissione captare da dentro e buttar fuori i fumi di saldatura, lo è anche per gli scarichi dei camion.
Se sei fuori, anche l'emissione del veicolo è già fuori, ossia in aria ambiente non confinata da nulla ,e stai adempiendo solo al cap. 4 di All.IV.

Per questo, vi dicevo vorrei proprio vedere poi che limiti pone l'Autorità competente, perchè se mettono dei limiti "da emissioni industriali" perdono sia in sede di ricorso amministrativo (perchè i limiti degli IPA non sono normati nemmeno per le industrie che non siano termovalorizzatori o inceneritori, ricordate il problema ILVA di taranto...) sia in sede penale qualora qualcuno li denunci per abuso di potere.
Nofer
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flavia
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lungi da me l'idea di volerci provare, è solo che mi pongo tutti i dubbi possibili e immaginabili e prima di suggerire all'imprenditore cosa fare voglio essere io convinta fino in fondo di seguire la strada più giusta, che per me vuol dire (ancora!) quella più corretta nel solco tracciato dalla legge. Anche se, ragionando al di fuori dagli schemi degli obblighi normativi, devo riconoscere che preoccuparsi del convogliamento all'esterno dei gas di scarico dei veicoli per un'officina che si trova quasi sotto un cavalcavia di una superstrada mi sembrerebbe trascurabile.....ma tant'è, il nostro compito è quello di far fare le cose per bene!
dunque Nofer dici che si dovrebbe avviare la procedura per l'autorizzazione alle emissioni? poi però leggo una nota polemica sull'individuazione dei limiti da rispettare.
e rileggendo la definizione di impianto, siamo sicuri che i tubi che convogliano all'esterno i gas di scarico "svolgono in modo autonomo una specifica attività"?
Ho trovato un altro post del 2009 (susate ma non so mettere il link) relativo al sistema di aspirazione per  un elettrauto e ci si chiedeva perché mai fosse stata richiesta l'autorizzazione, dato che non è il processo produttivo che produce gas ma è una misura di protezione dei lavoratori. E cosa differenzia i due casi?
scusate la mia testardaggine, ma perché mi appassiono e voglio capire
ancora grazie
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