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Certificato efficacia prodotto antilegionella

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sirwait
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 mar 2014 14:59

Buongiorno a tutti,
mi hanno comunicato che dal primo settembre sarà obbligatorio un "certificato" (o qualcosa di simile - sono stati poco chiari) per il prodotto antilegionella riguardante la sua efficacia.


Controllando la normativa ed in rete non sono riuscito a trovare nulla,

Vi risulta questo obbligo?

Grazie mille e buon lavoro
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El Sander
Messaggi: 1473
Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Trovi tale indicazione a pagina 64 delle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.
Link  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubb ... legato.pdf
:smt006
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sirwait
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 mar 2014 14:59

Grazie mille per l'indicazione.

> sistemi di disinfezione dell‟acqua che dimostrino nelle condizioni di impiego una
comprovata efficacia (si deve verificare la documentazione tecnico – scientifica che
attesti tale efficacia).

Al riguardo tali sistemi devono essere classificati quali dispositivi di protezione collettiva ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ne deriva quindi, in base a quanto indicato al Titolo I, Art.15 e
Art.18 della suddetta legislazione che la misura di sicurezza scelta debba essere la migliore e la
più appropriata per assicurare la protezione dal rischio specifico. Tali dispositivi dovrebbero
pertanto essere in possesso di certificazioni di efficacia e di conformità per rispondere ai
requisiti legislativi sopra menzionati, tra queste è senz‟altro di riconosciuta validità la
certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato che abbia verificato le caratteristiche
tecniche e funzionali di tali sistemi e che attesti il rilascio della menzionata certificazione quale
atto di propria responsabilità per la commercializzazione all'interno dei paesi della UE.

La mia domanda è a questo punto:
dato che il disinfettante è un DPC, la certificazione CE deve essere rilasciata da Organismo Notificato. Possiamo ritenere organismo certificato un laboratorio accreditato?

oppure bastano la scheda tecnica e di sicurezza?

Grazie mille
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El Sander
Messaggi: 1473
Iscritto il: 11 ago 2010 15:25
Località: Solaro - MI

Non ho trattato ancora questo aspetto, comunque è indicato che "Tali dispositivi dovrebbero....." per cui l'uso del tempo condizionale mi fa supporre che non sia un aspetto così tassativo, anche se comunque l'adozione della misura più specifica (certificato anziché scheda tecnica) tutela maggiormente il datore di lavoro al verificarsi di problemi.
Potresti magari sentire la ASL di competenza per territorio su cosa ne pensi.
:smt006
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sirwait
Messaggi: 22
Iscritto il: 17 mar 2014 14:59

Grazie mille per il preziosissimo aiuto :smt006
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Sono perfettamente cosciente che quanto sto affermando è in contrasto con quanto appare scritto nella L.G. gentilmente linkata da el sander, segnatamente alle seguenti affermazioni presenti addirittura in premessa:
Linee guida per la prevenzioneed il controllo della legionellosi ha scritto: Inoltre, come riportato nel D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il rischio di
esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l‟attuazione di tutte le misure
di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei
confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la
Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni.
Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione del
rischio, indicato sempre al menzionato Titolo X e si dovranno attuare in conformità ai disposti
del Titolo I (del citato Decreto Legislativo) riferendosi a quanto riportato negli Artt. 15 e 18.
Tuttavia, lo affermo e riaffermerò ugualmente.

La mia personale posizione, anche concettuale, è come sempre improntata al principio che la prevenzione della legionellosi sia una questione di "salute pubblica", e come tale da affrontarsi anche in via del tutto preliminare negli ambienti di lavoro ma riguardo al generalissimo ed ubiquitario principio di "salubrità" degli ambienti di lavoro.

In virtù di questa mia (ostinata) convinzione, il richiamo ad articoli del titolo I, quali il 15 e il 18, è erroneamente poi seguita dalla fuorviante indicazione della "valutazione del rischio" come prevista nel titolo IX.
Tale richiamo è a mio avviso assai "infelicemente" introdotto dalla classificazione della legionella al "gruppo 2" non eseguita nel titolo X, come immagino ricordiate, ma nell'allegato XLVI.

Questa maniera di presentare la questione, a mio avviso sempre, è fuorviante tanto per un DdL ma anche per un RSPP non "biologo" quanto per gli organi di vigilanza, e mi permetto di affermare ciò leggendo quello che dice il titolo X e per l'esattezza l'art. 268 c. 1
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Scritta così è come far tendere a pensare al solo "rischio per i lavoratori", mentre come dovrebbe essere ormai piuttosto acclarato il rischio sanitario da esposizione a legionella ha una sua rilevanza epidemiologica nelle strutture comunitarie, rischio che -sempre epidemiologicamente provato- assume rilevanza prevenzionale enorme per soggetti defedati per motivi sanitari, anagrafici, soggettivi, ben più che per i lavoratori.
Questo significa che se si diciamo "sollecita" un obbligo di prevenzione sui rischi dei lavoratori, si mette magari involontariamente in secondo piano quello che è invece lo spirito stesso della reale prevenzione della legionellosi, ossia quello di prevenire il rischio per l'intera popolazione soprattutto a carico dei soggetti più deboli.
In una piscina di una casa privata la presenza di contaminazione di legionella è altrettanto importante che non quello che un gestore di pari piscina ma ad uso commerciale/ di servizo come impianto sportivo può avere nei confronti degli eventuali dipendenti, sempre che vi siano " lavoratori dipendenti o equiparati" .
Nella piscina della villa all'argentario o a capri, esempi qualunque, magari ci si va a prendere il sole anche la nonnina con l'insufficienza respiratoria perchè fumatrice accanita quando il bimbino (nipote della suddetta nonnina) magari convalescente da una qualunque delle tante malattie che i bambini prendono, quindi entrambi in stato di compromissione immunitaria. E' una casa privata, non c'è alcun datore di lavoro, ma magari la legionellosi se non correttamente prevenuta viene sia alla nonnina che al nipotino a causa degli schizzi che possono produrre i nipoti più grandi giocando a tuffarsi o dagli adulti che si dilettino amabilmente in microgare di nuoto o pallanuoto.

Potremmo anche parlare di fontane estetiche a ricircolo di acqua in luoghi pubblici compresi i parchi verdi cittadini, ma anche di spiagge fluviali, anche quelle senza alcun datore di lavoro ma appunto anziani e bambini e convalescenti che vadano a prendere un po' d'aria o di refrigerio: ci si va a prendere aria, non aerosol contaminati di legionelle che, lo ricordo, sono solo occasionalmente patogene per l'uomo ma che in compenso vivono normalmente nelle acque libere più o meno ferme/stagnanti e dalle quali si diffondono e colonizzano altre acque proprio con gli "spruzzi" e la dispersione aeraulica anche outdoor dovuta alla ventilazione naturale.

Non a caso, nessuno e dico nessuno dei redattori di quelle linee guida è qualcuno che deva istituzionalmente conoscere nel proprio ambito professionale anche cosa dice il coso 81.

Mi fa il paio con il decreto "terra dei fuochi" che stabiliva di potere decidere sulla salubrità degli alimenti partendo dalle rilevazioni aeree che rivelassero movimenti terra o anomalie geomagnetiche...

E perchè non stabilire la salubrità di locali abitati ed impianti di distribuzione idrica e/o aeraulica forzata partendo dalla rilevazione aerea delle zone a maggior tenore di umidità, a questo punto ? NO acqua > 90%, No legionella, ci sarebbe più criterio.  

Avessero scritto, almeno, in relazione non al titolo X ma al titolo II, segnatamente l'art. 63 come correlato a punti 1.9 e 1.13 dell'all IV, magari contribuivano alla causa.
Così, mi aspetto che il tutto sortisca solo un nuovo business di nuovi cArtificati sulla "assenza di legionella", come già se ne vedono da tempo in rete, firmati addirittura da geometri.
Vogliamo creare lavoro, ok, ma santapumitrozzolamadre non mettiamo gli elettricisti a fare gli idraulici, gli idraulici a fare i panettieri e i panettieri a fare i contadini, e quelli che non sanno nemmeno fare nulla di tutto ciò a controllare la regolarità proprio del tutto ciò...
:smt011
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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