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medicina del lavoro anno 1986

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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studio fiore
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Vorrei sapere da quando è diventato obbligatorio nominare il medico competente; il mio caso specifico è un'azienda edile con un operaio comune che ha lavorato dal 1986 al 1989. Ora è in corso una pratica di sospetta malattia professionale.
Nel 1986 era già obbligatorio effettuare le visite mediche preassuntive, periodiche e nominare il medico competente?
Studio Fiore Alba
ds

L'obbligo della sorveglianza sanitaria, o meglio, l'obbligo delle visite mediche periodiche di controllo è insorto con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 303/1956, per i casi previsti nella tabella allegata al decreto (attualmente quasi totalmente abrogata). Quindi trent'anni prima dell'attività in questione.
Saluti
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studio fiore
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Iscritto il: 27 ott 2004 16:05
Località: alba

un operaio comune di una ditta edile poteva anche non essere soggetto a queste visite mediche nel 1986?
Ho controllato le attività e sostanze soggette in allegato al decreto e non  mi è sembrato di trovarne una specifica a parte il discorso rumore pre 277!
Studio Fiore Alba
ds

Non l'ho detto io, perché volevo che leggeste la tabella, però quella che avete espresso è sempre stata anche la mia opinione.
Saluti
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

:smt018 e magari, stavolta vi ho preso in castagna, compreso lo splendido ds...
per fortuna, non butto mai nulla, e ho un'adorazione intriseca per i libri
dunque, sono andata a scovare il testo  (un, testo) su cui ho studiato per il diplomino di medicina aziendale. Testo edito nel 1982, per chiarirci.
prima controbattuta:
Allora, vero che nella tabella storica del 303 non sembra (...) si trovino gli agenti di rischio caratteristici del settore costruzioni, ma guardiamo meglio: se parliamo di edilizia residenziale, scusate, ma fino a prova contraria nelle case si incollano i pavimenti e le mattonelle, si pittano le pareti, le ringhiere e gli infissi, gli idraulici montano i tubi e negli anni 80 talvolta c'erano ancora quelli di piombo, e sia nelle malte che nei cementi sin dagli anni 70 si sono usati vari acceleranti o comunque additivi, che quasi sempre erano a base di composti anche organici, talvolta addirittura clorurati. Per non parlare dei saldatori vari, visto che i tondini di travi e pilastri di solito quella è la fine che fanno...
seconda controbattuta:
il 1124 è del '65; vero che parla di assicurazione obbligatoria, ma quando specifica chi sono gli assicurati (art.1) dice che:
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonchè ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
e all'art. 3 chiarisce che
L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4

orbene, nel 1975, quindi assai prima dell'epoca cui deve rifarsi lo studio fiore, la tabella 4 è stata integrata con il DPR 482/75, dove tra le malattie professionali riconosciute, trovo:
42) Malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:a) catrame, bitume, pece, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati;b) paraffine grezze, olii minerali, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro miscele e formulati; c) resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, clastomeri, gomma arabica, caprolattame;d) olii di lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e pitture; e) cemento e calce;f) alcalicaustici, cloruro di sodio, persolfato di ammonio e acido tannico;  g) detersivi; h) conchiglie, coralli e madreperla; i) antibiotici, disinfettanti e sulfamidici; l) legni ed altre sostanze vegetali
43) Pneumoconiosi da polveri di silicati, con le loro conseguenze dirette
44) Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie, con le loro conseguenze dirette
Obiezione: ma in tutto il testo del 1124, mica si dice che i lavoratori devono fare le visite, solo che devono essere assicurati.

Contro-obiezione: giuridicamente, e tecnicamente, il 1124 modifica l'elenco delle malattie riconosciute come professionali, e in quanto tali tutelate da apposita normazione. Non si capisce in virtù di cosa l'edilizia dovrebbe esserne fuori.  E non voglio sentire neppure per errore, che il 303 era per le fabbriche e le industrie, perchè non è vero, non è mai stato vero e non potrà mai più diventare vero (spero)
Goccia per fare traboccare il vaso, ormai vincente:
DPR 303, art. 34, secondo comma:
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967
Orbene, a meno che io non sia in grave errore, il testo del 1124 riunisce tutte le assicurazioni obbligatorie, che fu fatto anche quello su delega ad un governo per il coordinamento delle varie norme esistenti sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; dunque, dal 1975 in poi andavano fatte le visite preventive e periodiche anche in edilizia.

Gradirò repliche di dissenso, alle quali mi applicherò a rispondere sostenendo fino alla fine dei miei giorni che è come dico io.
Sono più di venti anni, che faccio queste discussioni... sono allenata, ormai!
Noferstarda
(che potrebbe essere da testarda, ma anche no  :smt050 )
Nofer
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giuliano d

Nofer, sei come al solito mitica. Però voglio riportare quelle che  sono le malattie professionali riconosciute platealmente in edilizia:Stralcio della tabella dell'art. del DPR 303/56:
Cause del rischio Lavorazioni    Periodo visite
2 Arsenico composti  Pittura e verniciatura    trim.
25d ossido di carbonio Saldatura                  semestr.
47 cancerogeni           Catrame e bitume      semestr.
48 vibrazuìioni            uso utensili aria comp.annuale
54 anchilostomiasi       gallerie, fornaci          annuale

Ciao
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Nofer
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grazie, giu, meno male che ci sei tu a tenermi su di morale...
sai, mi son sentita tanto stupida, ad aver impegnato tanto tempo la memoria virtuale dei miei neuroni (consunti, direi) per tenere a mente tutte quelle cose che tra breve non mi servirà a nulla aver saputo.
Meno male, che adesso, con il TU prossimo venturo, potrò dare un bel "pulizia disco"  :smt024 a tutto quello che avevo imparato! Ma pensate quanto spazio di hard-disk mi si libera nel cervello!!! potrò metterci tutti i giochini che mi pare!
stavo pensando di farmi mettere, al posto dell'hard disk, un lettore DVD, così secondo come cambiano le regole io tolgo o metto il disco che serve: che ve ne pare? sarebbe una genialata, no? avrei pensato anche allo slogan pubblicitario :
Un pensiero per ogni stagione, per essere sempre al top del mercato ! installa subito il tuo slewingmind!!!
Nofer
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao Nofer

... perdonami ma non sono daccordo con te sull'applicazione dell'articolo 34, comma 2, Decreto Presidente Repubblica n. 303 del 19.03.1956.
Riportalo integralmente (senza tagli finali) e vedrai che si tratta di una limitazione al "Potere di Disposizione" dell'Organo di Vigilanza.

:smt087

Cordialissimi Saluti

Marco
ds

Carissima Nofer, vediamo cosa ne dici della mia interpretazione.
L'art. 33 prescrive le visite mediche "nelle lavorazioni" e per "l'esposizione" a determinate sostanze, "indicate nella tabella allegata". Se nella tabella trovi solo una delle due voci, la visita medica non è obbligatoria.
L'art. 34 allarga questo obbligo di visita medica però, sia al primo che al secondo comma (sono due casi diversi), "a giudizio dell'Ispettorato del lavoro". In pratica, l'ispettore dispone (MOTIVATAMENTE) l'esecuzione delle visite in base ad uno dei due commi (lavorazione diversa nella stessa azienda ma stesso fattore di rischio, facendo comunque riferimento alla tabella, oppure lavorazione diversa con rischio tabellato se la lavorazione è soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali).
Nelle lavorazioni tabellate (adesso vado a memoria, spero di non toppare) non ce n'è alcuna che menzioni esplicitamente l'edilizia, mentre quelle che sono individuabili sicuramente sono le due che hai citato (vibrazioni, catrame e bitume).
A questo punto arriva il bello: il concetto di addetto alla lavorazione (come espresso dal 303) comporta anche il fatto che questa adibizione sia una costante, cioè il lavoratore fa sempre quella. Mentre in edilizia sappiamo tutti che quasi tutti fanno di tutto, e quindi non sono addetti ad una lavorazione particolare. Con le dovute eccezioni, naturalmente. Anzi, forse nel 1956 le imprese edili avevano un maggior numero di specializzati in una singola lavorazione.
Risultato: ad eccezione di chi tutto il giorno usava strumenti vibranti e di chi tutto il giorno si divertiva con catrame e bitume, l'obbligo della visita medica derivava da una disposizione fatta ai sensi del "combinato disposto dagli artt. 33 e 34". Non mi risulta che mai nessuno abbia fatto ricorso ad una disposizione del genere (se motivata). Però, ripeto, l'obbligo non era all'origine, era derivato, e quindi se non si facevano le visite, il fatto non costituiva contravvenzione.
Allora, che ne dici? Poi, naturalmente, qui non si discute se gli addetti del settore edile, ora come ora, debbano o meno essere soggetti alla sorveglianza sanitaria; personalmente ero di questa idea già negli anni '70, e di visite mediche ne ho disposte a iosa.
Cordiali saluti
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Nofer
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allora, dolce ds, con un po' di ritardo ma ti rispondo: il ritardo è dovuto al fatto che le argomentazioni portate da te, come anche quelle di marco, sembrano valide, ma ...ma io non sono d'accordo, e quindi adesso mi tocca anche spiegare perchè.
ds ha scritto:Carissima Nofer, vediamo cosa ne dici della mia interpretazione.
L'art. 33 prescrive le visite mediche "nelle lavorazioni" e per "l'esposizione" a determinate sostanze, "indicate nella tabella allegata". Se nella tabella trovi solo una delle due voci, la visita medica non è obbligatoria.
L'art. 34 allarga questo obbligo di visita medica però, sia al primo che al secondo comma (sono due casi diversi), "a giudizio dell'Ispettorato del lavoro". In pratica, l'ispettore dispone (MOTIVATAMENTE) l'esecuzione delle visite in base ad uno dei due commi (lavorazione diversa nella stessa azienda ma stesso fattore di rischio, facendo comunque riferimento alla tabella, oppure lavorazione diversa con rischio tabellato se la lavorazione è soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali).
Nelle lavorazioni tabellate (adesso vado a memoria, spero di non toppare) non ce n'è alcuna che menzioni esplicitamente l'edilizia, mentre quelle che sono individuabili sicuramente sono le due che hai citato (vibrazioni, catrame e bitume).
E già qui, io non sono d'accordo: a costo di esser pedante, ribadisco che l'extratabellarità delle malattie professionali è stata istituzionalmente sancita dall Corte Costituzionale sin dal 1988; infatti, "con  sentenza  n. 179/1988, la S.C. ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del comma 1 dell'art. 3 del DPR 1124/65, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro". Dimmi tu, se c'era l'obbligo di assicurazione (e dunque di potenziale indennizzo) anche per le extratabellarità, perchè mai il legislatore avrebbe dovuto darsi martellate sulle parti nobili saltando la prevenzione sanitaria di queste extratabellarità?
Ma non è finita qui!  :smt002
ds ha scritto:A questo punto arriva il bello: il concetto di addetto alla lavorazione (come espresso dal 303) comporta anche il fatto che questa adibizione sia una costante, cioè il lavoratore fa sempre quella. Mentre in edilizia sappiamo tutti che quasi tutti fanno di tutto, e quindi non sono addetti ad una lavorazione particolare. Con le dovute eccezioni, naturalmente. Anzi, forse nel 1956 le imprese edili avevano un maggior numero di specializzati in una singola lavorazione.
HAH! TI HO PRESO! DPR 303/56, art. 1 comma 1:
(Attività soggette)- le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3
ed infatti l'art. 3 testualmente recita:
Art. 3 (Definizione di lavoratore subordinato)- Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.
Giuro, non c'è scritto da nessuna parte che il lavoratore subordinato deve fare sempre la stessa cosa! altrimenti, che senso logico avrebbe avuto l'art. 35 sempre del 303? Che giustappunto dice :
Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
Allora, per tornare alle lavorazioni ed agli agenti già presenti nella tabella del 303, io leggo (ad esempio), alla voce n. 19 Acido nitrico e gas nitrosi "lavoratori addetti ...f)alle saldature ossiacetileniche e ad arco"- visita trimestrale. Se non mi sono del tutto rincitrullita, questo significa(va) che i saldatori a cannello e ad arco comunque dovevano fare le visite. Se il DdL riteneva che l'occasionalità delle operazioni potesse giustificarlo, chiedeva all'IspLav e l'IspLav, ai sensi (stavolta sì!) dell'art.35 2°c. gli accordava l'irrilevanza del rischio (eh, già, perchè nel 1956 irrilevante si diceva ancora irrilevante, mica moderato come si dice dal 2002...)
Ed ancora, lo stesso dicasi per la voce 25 (ossido di carbonio, saldatura autogena e taglio termico), per la voce 33-d) (preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi) a mio avviso applicabile ai pittori, e mi fermo, ma potrei passare alle altre voci inserite nel 1975 tra le malattie professionali
ds ha scritto:Risultato: ad eccezione di chi tutto il giorno usava strumenti vibranti e di chi tutto il giorno si divertiva con catrame e bitume, l'obbligo della visita medica derivava da una disposizione fatta ai sensi del "combinato disposto dagli artt. 33 e 34". Non mi risulta che mai nessuno abbia fatto ricorso ad una disposizione del genere (se motivata). Però, ripeto, l'obbligo non era all'origine, era derivato, e quindi se non si facevano le visite, il fatto non costituiva contravvenzione.
Allora, che ne dici? Poi, naturalmente, qui non si discute se gli addetti del settore edile, ora come ora, debbano o meno essere soggetti alla sorveglianza sanitaria; personalmente ero di questa idea già negli anni '70, e di visite mediche ne ho disposte a iosa.
Cordiali saluti
Ecco, ne dico che l'unico "abitualmente" che leggo nel 303, sta alla voce 47, le altre sostanze cancerogene, dove si parla di "operazioni che espongono abitualmente a..."
Che tacitamente, essendo l'edilizia sia pubblica che privata il gran motore dell'economia degli anni 60, 70 e pure anni 80, è partito il messaggio subliminale che l'edilizia andava "lasciata stare", messaggio che è anche arrivato ed è tutt'ora difficilissimo da sradicare. Con il risultato che per avere attività produttive che si ritengono "al riparo" dai controlli alcuni dei soliti amici, o meglio amici di amici, hanno investito i loro proventi nell'edilizia, con i risultati che sono tutti i giorni sotto i nostri occhi.
Lascia perdere, che tu o tanti altri, come mi consta, abbiano poi di fatto prescritto le visite mediche ex art. 34, specie dopo l'estensione delle malattie professionali di cui al testo del 482/75 già da me richiamato: il problema secondo me è nel fatto che gli organi di vigilanza non avrebbero dovuto "prescrivere" quanto già intrinsecamente disposto, bensì "disporre" l'eventuale non obbligatorietà delle stesse per esposizioni di fatto irrilevanti.
Faccio ultimo esempio, sperando di riuscire a chiarire meglio la mia posizione:
operaio edile, che 3 giorni usa il martello demolitore, poi per 2 giorni sta vicino alla betonierina a preparare malta e cemento, poi per altri 2 giorni stende l'intonaco, poi prepara lo stucco (che spessissimo contiene solventi clorurati, altrimenti glicoli come piovessero) e lo impiega per altri 3 giorni. Poi, salda le ringhiere dei balconi sulle staffe, poi ancora attacca le mattonelle con i collanti, poi pitta sia gli infissi che le stanze, (ecco, magari se fosse tutto così veloce casa mia sarebbe già finita...) e alla fine usa i suoi bravi solventi per consegnare tutto pulito. Se fa tutto questo una sola volta all'anno, ok, si può chiedere all'isplav di dichiarare irrilevante il tutto. Ma già se fa questo una volta al mese per 11 mesi, l'IspLav al più poteva raddoppiargli la periodicità minore.
Tutto questo, ormai, non ha più ragion d'essere, perchè con il D.Lgs.25/02 l'assunzione di responsabilità del tutto ce l'ha il Medico competente (e quasi io sarei d'accordo, su questo),ma ripeto e sostengo che in edilizia le visite DOVEVANO essere fatte, almeno per la maggioranza delle mansioni. Quelli che rimanevano fuori, purtroppo, erano proprio i c.d. manovali generici, quelle figure un po' mitologiche dell'omino con la caldarella (ma in italiano si chiama così?) che la riempiva dalla betonierina del qualificato e la portava su su in cima sino allo specializzato, che passava la giornata a prender sacchi di cemento, o di sabbia, da dove il camion li aveva scaricati, e li portava uno alla volta, con fatica, sino all'impiantino di miscelazione; che metteva le mattonelle a bagno e le passava a 4-5 per volta al piastrellista... Quei poveracci ai quali oggi sarebbe assicurata una sorveglianza sanitaria per movimentazione di carichi, ma che -siccome non si sono mai fatte le visite in edilizia- restano curvi a contemplare le asperità di ogni giorno della loro esistenza. Giusto per evitare di inciamparci, dico.
Nofer
P.S. uauhhh...e stilo mi odierà, se legge: lui ODIA gli sproloqui! Ma io non sono capace di avere la sua concisione, nè la sua capacità di sintesi  :smt085
Nofer
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