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distanza minima tra macchine

Archivio Direttiva Macchine e Mezzi di Trasporto in genere.
Questa sezione e' dedicata alle macchine di cui al DPR 459/96 ma anche ai mezzi di trasporto quali carrelli elevatori, trasporti terrestri soggetti alle norme ADR, trasporti pericolosi via mare, sicurezza aerea, ecc... (Riservato agli abbonati)
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
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Innanzi tutto complimenti vivissimi a chi gestisce e a chi arricchisce il Forum!!!!! :smt023
Pongo il mio quesito a voi super esperti:
un cliente deve posizionare in un nuovo stabilimento due macchine (per la precisione due trafilatrici per materie plastiche), la distanza tra le due macchine dovrebbe essere (dovrebbe per motivi di spazio) di 1,50 mt, tranne in un punto in cui tale distanza si riduce a 0,80 mt. Preciso inoltre che in alcuni punti le macchine raggiungono i 250 gradi centigradi di temperatura. I dubbi sono: esiste una normativa che impone distanze minime tra macchine utensili o simili? essendo macchine costruite antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva macchine, basta proteggere le parti "calde" o bisogna intervenire in altro modo (escludendo l'impianto elettrico)?

In materia la mia competenza è minima, confido in voi cari Forumiani!

Grazie anticipatamente a tutti.


PS: potrei dire al cliente di aspettare il nuovo testo unico....... :smt005
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Marzio
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Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
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E' il datore di lavoro che, nei casi di possibile interazione tra i macchinari, valuta i rischi legati a possibili interferenze e adotta le misure di prevenzione e protezione più idonee.
Nel caso specifico a mio avviso quindi sarà opportuno evitare la presenza di superfici calde con idonei isolamenti termici conformi alla norma UNI EN 563 (ricordo che se la superficie é metallica sono sufficienti 65 °C ed un tempo di contatto di un secondo per provocare ustioni). Gli 80 cm per il passaggio ritengo possano andar bene anche ai sensi della norma UNI EN 547-1 e del DM 10/03/98.
Infine, la parte elettrica delle macchine suggerirei di renderla comunque conforme alla norma CEI 44-5, soprattutto se le macchine sono, come dire, anziane.

Ciao

Marzio

PS - Mi pare che con il nuovo TU si fa riferimento al concetto di BAT (Best Available Technology) solo come tutto ciò che è generalmente adottato dalle aziende dello stesso settore. Se questo è vero, tutte le cose indicate credo siano da cestinare...
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao Vise

... in generale è buona prassi prevedere una distanza maggiore di 60 cm per poter consentire anche interventi di primo soccorso.

Mi viene in mente un unico riferimento di legge, l'articolo 83 del Decreto Presidente Repubblica n. 547 del 27.04.1955:

"Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che fra le estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura
".

Saluti

Marco
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Grazie Marco e grazie Marzio.
Sempre precisi e puntuali.
Forte davvero il Forum. :smt023
ds

Non so se questo sia il caso, comunque direi di dare anche un'occhiata al fascicolo tecnico della macchina: me ne sono capitati diversi che davano le distanze minime dalla macchina, e poiché questa deve essere installata secondo le indicazioni del fascicolo........
Saluti
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