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infortunio mortale in cantiere nautico

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luckylad
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Iscritto il: 26 apr 2007 09:48
Località: venezia

Fatto: Barca ai lavori all'interno di un cantiere. Marinaio decide di scendere dalla barca mettendo i piedi sul ponteggio e cade dall'alto nello spazio tra la barca e il ponteggio riportando lesioni gravi e decedendo dopo alcuni giorni.
Non mi è chiaro quale sia il tipo di normativa antinfortunistica applicabile al cantiere nautico quando i lavori vengono svolti su una barca tirata a secco e mi domando se si applichino ai ponteggi dei cantieri nautici gli stessi requisiti previsti nell'edilizia.
Non riesco poi a trovare la corretta procedura e la tempistica che deve seguire l'asl nell'imporre le successive prescrizioni in quanto il Dlvo 758/94 risulta scarno. Grazie

Segnalo ai semplici Ospiti del Forum che non possono vedere la foto dell'imbarcazione (in cui si nota anche parte del ponteggio) che 'luckylad' ha gentilmente riportato qui sotto (solo i registrati e gli abbonati possono, infatti, accedervi).
Un cordiale saluto ed un benvenuto a 'luckylad' nella nostra community.

Mod :smt039
Allegati
foto barca con ponteggio.doc
luogo dell'incidente
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catanga
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Iscritto il: 17 nov 2004 19:44

Si applica la normativa generale per la prevenzione infortuni e cioè DPR n° 547/1955, D. Lgs. n° 626/1994, ecc., ecc.
I D. Lgs. n. 271 e 272 del 1999 si applicano con natante "a mollo" e cioè in acqua anche per "prova navigazione".

Nel caso specifico deve fare riferimento agli artt. 26 e 27 del DPR n. 547/1955
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luckylad
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Iscritto il: 26 apr 2007 09:48
Località: venezia

Non so se ha già ricevuto il mio grazie in risposta. Ho un po pasticciato con vari tentativi e quindi ci riprovo ora.
La ringrazio per i preziosi suggerimenti.
A presto
Luckylad
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luckylad
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Iscritto il: 26 apr 2007 09:48
Località: venezia

A completamento dell'ultimo messaggio di ieri vorrei evidenziare come il caso presenti delle complicazioni procedurali in quanto l'USL non notifica le prescrizioni perchè aspetta che sia la Procura a chiederle,la Procura aspetta che sia l'USL a comunicarle, la barca e' ancora sotto sequestro e con urgenza devo riuscire a ridare impulso alla vicenda senza danneggiare il comandante che è al momento inspiegabilmente l'unico indagato! qualcuno ha dei consigli su chi dovrebbe essere il primo ad attivarsi? se il comandante chiede a USL e/o al PM di conoscere le precrizioni al fine di ottemperare e chiedere il dissequestro ciò potrebbe costituire poi una su ammissione di responsabilità? Conoscete giurisprudenza su casi simili? grazie
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FilippoP
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Iscritto il: 03 apr 2007 12:49

Tu parli di prescrizioni no?
Ma mi pare che il decreto 758/96 sia abbastanza chiaro in merito.
L'art. 20 infatti dice chiaramente che è l'organo di vigilanza (ovvero il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme, come sta scritto nell'art. 19) che dà le prescizioni.
ti riporto l'art. 20 (ma leggi anche la mia nota alla fine)

Art. 20 - Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
  vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
  all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore
  un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non
  eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
  Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la
  particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento.
  In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando
  specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un
  ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere
  prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un
  tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che
  è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al
  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera
  il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure
  atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei
  lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico
  ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi
  dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Una cosa però mi viene da dirti.
Attenzione perchè la definizione di contravvenzione sanabile con la prescrizione di cui all'art. 19 comma 1 lettera a) non è valida nel caso di omicidio colposo (art. 589 cod penale) e lesioni personali colpose (art. 590 cod penale).

Ora io non so quando poi è successo il fatto ma ti ricordo poi anche che sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 e stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", che è entrata entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Gli elementi di maggior rilievo della legge sono:
1. l'inasprimento delle pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle relative alla disciplina della circolazione stradale;
2. la possibilita, per quel che riguarda i soli incidenti stradali, per il giudice civile o penale di assegnare al danneggiato una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita del risarcimento che sara liquidato con sentenza, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita a carico del conducente, convenuto nel giudizio civile ed imputato nel processo penale:
3. previsione che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato: il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
Il nuovo articolo 589 comma 2 del codice penale ha aumentanto la pena prevista che e ora della reclusione da 2 a 5 anni (mentre prima il minimo edittale era di 1 anno):
Nuovo Art. 589 codice penale (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della icrcolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Per quel che riguarda invece le lesioni personali gravi e gravissime, in proporzione, l'inasprimento e ancora piu forte, perche vengono innalzati i minimi e i massimi [lesioni gravi passano da una reclusione da 2 a 6 mesi, ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni, ad una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa], la multa viene abolita per le lesioni gravissime, e aumentata per quelle gravi [prima da 247 a 619 euro, ora da 500 a 2000 euro]. pecuniaria, nonche la multa:
Nuovo Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecento ne' quarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi perla più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.>.
Per tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 102/2006, e quindi dei nuovi articoli 589 e 590 del Codice penale, continuera ad applicarsi la disciplina degli articoli 589 e 590 del codice penale antecedenti la modifica: trattamento piu favorevole dell'imputato imposto dall'art. 2 comma 3 del codice penale, ai sensi del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile."
Questa rimodulazione inasprita delle pene va anche letta alla luce della legge 5 dicembre 2005 n. 251 c.d. ex Cirielli che ha modificato tutti inoltre, i tempi della prescrizione, che passano da 5 a 6 anni per le lesioni, e 12 anni per l'omicidio colposo.
a) per il delitto di omicidio colposo il termine di cui all'art. 589 c. 2 c.p. ora ordinario deve essere raddoppiato (12 anni dalla commissione del fatto:- Art. 157 del Codice penale: La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria. ... Omissis I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, ...);
b) per le lesioni personali gravi e gravissime e stato innalzato da 5 anni (com'era previsto imn precedenza, poiche le pene edittali erano punite con pene inferiori a 5 anni di reclusione) a 6 anni;
c) l'aumento, nel caso di atti interruttivi, non può superare un quarto del tempo a prescrivere, ovvero altri tre anni per l'omicidio colposo, e un'altro anno e mezzo per le lesioni gravi o gravissime.
Cambiano anche i termini provessuali, ora più restrittivi, anche se non corredati da una normativa sanzionatoria nel caso di violazione degli stessi
A) Lesioni personali gravi o gravissime:
- proroga del termine per le indagini preliminari: art. 406 comma 2 ter codice procedura penale: non più di una volta
- termine per il decreto di citazione a giudizio: art. 552 comma 1-bis codice procedura penale, entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
- termine per la comparizione:non oltre 90 giorni dalla data di emissione del decreto di citazione.
B) Omicidio colposo:
- proroga del termine per le indagini preliminari: art. 406 comma 2 ter codice procedura penale: non piu di una volta
- termine per il decreto di citazione a giudizio: art. 552 comma 1-bis codice procedura penale, entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
- termine per la comparizione:non oltre 60 giorni dalla data di emissione del decreto di citazione.
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luckylad
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Iscritto il: 26 apr 2007 09:48
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Grazie per la risposta articolata. Avevo scordato ( imperdonabile ) che la pena per il 589 cp era stata modificata con riferimento alle violazioni delle normative antifortunistiche.
Concordo sul fatto che il Dlvo 758/94 è chiaro sul punto ma qui la questione sembra essere un'altra.
Al momento dell'infortunio è intervenuto il personale dell'USL che ha poi informato la Procura e ha richiesto il sequestro probatorio ma essendo passate  48 ore il Giudice ha concesso solo il sequestro preventivo ai sensi del 321 cpp.
Al momento del sequestro l'USL non ha avvisato la Procura circa gli esatti articoli violati e quindi il sequestro è assolutamente generico.
Ora è stato chiesto il dissequestro ma la Procura sta aspettando ( così mi si dice ) che l'USL comunichi sia le prescrizioni che il loro adempimento.
L'USL, invece, sta aspettando che la Procura comunichi loro che è stato chiesto il dissequestro per poter andare a notificare le prescrizioni......
Conclusione: stallo totale!
Il che mi pare davvero un assurdo!
Ora occorre capire chi sta sbagliando l'iter per poter dare l'impulso necessario per arrivare finalmente al dissequestro e a ricominciare i lavori.
Buon pomeriggio a tutti e grazie
Luckylad
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