Nel "Documento preliminare - Seduta Comitato Tecnico del 10 gennaio 2005" in riferimento al DM 15 luglio 2003 n. 388, all'art. 2 Organizzazione di pronto soccorso, viene testualmente riportato:
.. tutte le aziende/unità produttive, indipendentemente dalla loro classificazione (gruppo A,B,C) devono inoltre possedere idoneo mezzo di comunicazione......
E' previsto che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva (ivi compresi i mezzi di trasporto aziendali) il pacchetto di medicazione ......
Così indicato, sembra chiaro che la citazione .. ivi compresi i mezzi
aziendali.. stia ad indicare la necessità della dotazione di un pacchetto di medicazione ad autotraspostatori di lunga percorrenza ovvero trasporti con percorsi lontano da centri abitati e quindi da strutture di pronto soccorso.
Il quesito è:
Nelle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il datore di lavoro ha
l'obbligo di dotare i mezzi dedicati al citato servizio di raccolta
(autocompattatori ) di pacchetto di medicazione ?
Da considerare che normalmente le attività di che trattasi sono svolte nell'ambito del territorio comunale e che il trasferimento in discarica fuori provincia viene effettuato solamente dal personale autista (una persona) e con
percorsi che prevedono l'esistenza di centri abitati ed unità di pronto
soccorso a distanze di 20 - 30 km. l'uno dall'altro, mediamente.
Se interpreto bene anche quanto riportato nella circolare 3 giugno 2004 - Ministero Salute prot. DGPREV - 13008/P - Precisazioni Decreto 15/07/2003 n. 388 - la risposta al quesito è NO!!
Cordialità
Franco
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Dotazione pacchetto di medicazione sui mezzi d'opera
L'obbligo di fornire un pacchetto di medicazione...si riferisce......limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi isolati come mal collegati e/o appartati e lontani rispetto a centri abitati, secondo la comune accezione del termine...
circ.minsalute 3 giugno 2004 n.prot. dgprev-13008/p
comunque. Deve essere stabilito in accordo con il MC e in seguito alla valutazione dei rischi.
Attivare in ogni caso le procedure e le informazioni per i lavoratori sulle modalità da seguire.
Personalmente fornirei loro il pacchetto di prima "automedicazione" (costo circa 10 euro cad, essendo lavoratori "soli" e con rischi di tagli, infezioni, ecc) fornendogli anche la relativa formazione con il MC sull'utilizzo e l'avviso dei soccorsi.
circ.minsalute 3 giugno 2004 n.prot. dgprev-13008/p
comunque. Deve essere stabilito in accordo con il MC e in seguito alla valutazione dei rischi.
Attivare in ogni caso le procedure e le informazioni per i lavoratori sulle modalità da seguire.
Personalmente fornirei loro il pacchetto di prima "automedicazione" (costo circa 10 euro cad, essendo lavoratori "soli" e con rischi di tagli, infezioni, ecc) fornendogli anche la relativa formazione con il MC sull'utilizzo e l'avviso dei soccorsi.