Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula "per non aver commesso il fatto" (...)
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l'infortunio. Ma l'obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; (...)
Le ricorrenti parti civili denunciano vizio di motivazione. In via preliminare si osserva che la premessa da cui parte il GUP é contraddetta dallo stesso Piano di Sicurezza dove si precisa testualmente a pag. 2 punto n. l, che "i ganci utilizzati devono essere dotati di dispositivo di chiusura funzionante". Quindi il Piano di Sicurezza prescriveva specificamente che sui ganci fossero presenti i dispositivi di chiusura e che quest'ultimi fossero funzionanti.
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La corte di Cassazione per fortuna ha rigettato i ricorsi.
Cassazione Penale, Sezione IV, 16 luglio 2015, n. 31015.