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tesi di laurea algoritmi

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Nofer
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gibbo39 ha scritto: Chiusa questa digressione, meramente personale  e tornando a bomba sui pezzi di carta (normativa) che ci propinano...
mi sta bene che nel periodo di transizione dal 20 gennaio 2009 al 15 giugno 2015, si faccia riferimento a due decreti che recepivano direttive europee DSP e DPP.
Ma torno a ripetere, ad oggi per quale motivo è necessario tenere nel malloppo  noferiano COSO 81 quei due decreti?
C'è qualche tecnicismo leguleio che mi sfugge?
Ripeto mi stava bene nel periodo di transizione...
...

Ebbene... andateci e cercate il 52/97 o il 65/03.
Ora, che si deve pensare?
Il 52/97 è defunto da un pezzo?
Stesso dicasi per il 65/03 ?
...
Ai sensi delle regole della Comunità Europea, un Reg. CE è immediatamente esecutivo in tutti i paesi membri della UE stessa senza necessità di alcun "recepimento formale". E siccome non sono leggi nostre statali, non vengono mica incluse nella raccolta delle Leggi della Repubblica italiana, ma valgono uguale in quanto "sovranazionali" e come tali addirittura sono fonti che alcuni giuristi ritengono superprimarie, ossia anche gerarchicamente prevalenti persino sui nss. Codici.
Questo, per quanto attiene che non se ne trovi traccia in Normattiva, che comunque si lava amenamente le mani che il Cittadino Italiano possa o meno documentarsi quotidianamente sulla GUCE così come secondo il nostro altrettanto ameno Legislatore ritiene noi si dovrebbe fare anche con la GURI...
Ad ogni buon conto - e per evidenti motivi anche legali, sul sito di normattiva c'è la finestrella "avviso legale" dove si trova scritto che appunto loro se ne strasbattono di tutto il resto, per la precisione testualmente vi si afferma:
Avviso legale

I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità.

L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.
Se ti può essere di conforto,  ma francamente lo escluderei, nel bestio 152, al secolo d.lgs. 152/06 e s.m.i., tra le "s.m.i." consolidate ce ne sono ben 2 ed entrambi del 2012 che dichiarano morto l'art. 186 sulle terre e rocce da scavo, e però su normattiva il testo di  quell'articolo misteriosamente continua a comparire ...
se ci tieni, in pvt ti posso anche dire addirittura nel corso del 2015 chi ci si è attaccato per presumere un reato che in ogni caso sarebbe stato commesso prima del...  1974 :smt040, quindi accusa assolutamente insussistente per costituzione (cfr. art. 25 c.2).

Non a caso, siamo finiti in Cassazione... che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM in tal senso: pur di non darsi ufficialmente torto tra di loro, ormai fanno di tutto, alla faccia della certezza del diritto.
Nofer
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SIC1945
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In realtà l'Europa ha già sistemato il tutto, con la Direttiva 2014/27/UE.
Come sempre, noi siamo in ultra-ritardo!

Ecco quanto dice al riguardo il nostro Senato:
"Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La direttiva 2014/27/UE, entrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose. Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale. Poiché le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura, la direttiva 2014/27/UE opera novelle nel testo delle medesime, al fine di garantire la continuità della loro efficacia.

La direttiva 2014/27/UE non muta l'ambito di applicazione delle direttive suddette. Inoltre, come si afferma nel considerando numero 5, la direttiva è intesa a mantenere il livello di protezione dei lavoratori (garantito dalle suddette direttive precedenti).

La novella di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/27/UE concerne forme di segnalazione di sostanze o miscele pericolose. Le novelle di cui agli articoli 2 e 3 riguardano gli agenti biologici ed alcuni processi industriali, mentre quella di cui all'articolo 4 concerne gli agenti chimici. L'articolo 5 novella in parte la disciplina contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è fissato al 1° giugno 2015. "

Ma come si fa a "novellare" in questo modo?!?
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gibbo39
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Ciao Nofer,
 
Ai sensi delle regole della Comunità Europea, un Reg. CE è immediatamente esecutivo in tutti i paesi membri della UE stessa senza necessità di alcun "recepimento formale". E siccome non sono leggi nostre statali, non vengono mica incluse nella raccolta delle Leggi della Repubblica italiana, ma valgono uguale in quanto "sovranazionali" e come tali addirittura sono fonti che alcuni giuristi ritengono superprimarie, ossia anche gerarchicamente prevalenti persino sui nss. Codici.
E ci mancherebbe altro !
Forse non sono stato chiaro, io non intendevo affatto che si sarebbe dovuto vedere incluso il 1972 tra le nostre leggi statali, ci mancherebbe altro !
Bensì intendevo che avrei voluto vedere esclusi da un qualcosa che vorrebbe essere uno strumento guida (para-istituzionale) come normattiva due decreti che recepivano due direttive ormai morte e defunte !

Poi ovvio che in quello strumento non vi è nulla di iper-ufficiale e che loro (conoscendo i propri limiti) si guardano bene da AVVISARE gli avventori di quel sito in merito alla possibilità di trovarci scritte ca**ate grosse come case.

Non è tuttavia questo il punto... ma mi soffermo sulla farraginosità e complessità legata ad un sistema di leggi, leggine...regolamenti regolamentucci..l'uno abrogante l'altro... l'altro abrogante l'uno... ma andassero aff... !!

Quanto tempo si deve perdere per stare appresso a questi mentecatti?
Sono d'accordo con te ...studiare...studiare...studiare... lo sai che mi trovi allineato in merito...tant'è la ragione che ti ho sempre dato sul fatto di dover sempre studiare, che guarda un po' sto quasi alla fine di un'altra laurea ...per quanto potrà essermi utile, ma non si può passare la vita a stare solo appresso a questo caos.

Torno all'iniziatore del post... secondo me cambia immediatamente le sue intenzioni in merito al suo futuro lavorativo.

ciao

gibbosky
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SIC1945
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Coraggio: con la prossima Comunitaria, anche normattiva si adeguerà! (speriamo)
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gibbo39
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bah... caro SIC... io ormai sono sconfortato... ma non solo per il 52 ed il 65...sia ben chiaro.

ciao

gibbosky
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Gandalf
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Algo ha scritto:Salve a tutti,
sono nuovo del forum e totalmente inesperto in materia algoritmi. Mi sono approcciato ad essi davvero da poco.
Ho letto un pò le varie discussioni e non ho trovato la risposta che cercavo.
Chiedo a voi, nel caso siate così pazienti nel rispondere a quesiti che magari per voi sono banali.
Per la tesi di un corso di laurea triennale di tecnico della prevenzione mi sono ritrovato a valutare il rischio chimico di piccole aziende agricole mediante confronto tra algoritmi movarisch e archimede.
Per la valutazione del rischio durante la fase preparazione va tutto più o meno bene (almeno credo), ma nella fase distribuzione ho riscontrato delle problematiche; praticamente per 128 prodotti analizzati mi viene sempre un rischio irrilevante e io non credo sia giusto.
Questo perchè per la valutazione di agenti chimici diluiti in acqua ho definito la pericolosità della miscela applicando le disposizioni previste dall'allegato I del D.lgs. 65/2003 e così facendo non ho proprio applicato l'algoritmo perchè la sostanza non mi risultava più essere pericolosa.
Qualcuno può aiutarmi?
Mi scuso già da ora nel caso avessi scritto cavolate.
Rispondendo ad Algo:
la tua suddivisione in fasi è corretta ed è frutto probabilmente del tuo studio.

Nella fase preparazione viene utilizzato, in un determinato modo, un prodotto concentrato che ha la sua pericolosità definita dalla relativa SDS.
Nella fase distribuzione viene utilizzata (verosimilmente in modo diverso dalla preparazione) una miscela contenente una parte, più o meno cospicua, di concentrato.  PRIMA di applicare l'algoritmo, devi definire la pericolosità della miscela.
Il D.Lgs. 65/2003 (“morto” il 1° giugno 2015) definiva la miscela come “preparato”, esso era di facile applicabilità perché era sufficiente ponderare le percentuali dei singoli componenti. Il Regolamento n. 1272/2008 prevede l'applicazione di norme più laboriose che implicano formule matematiche.

Se non vuoi definire la pericolosità della miscela puoi ricorrere a diversi approcci più o meno cautelativi ma si tratta sempre di artifici che non si basano sulla normativa.

Come già ti hanno fatto notare, qualora la miscela risultasse non pericolosa, MoVaRisCh prevede una specifica casella da spuntare
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao,
Il D.Lgs. 65/2003 (“morto” il 1° giugno 2015) definiva la miscela come “preparato”, esso era di facile applicabilità perché era sufficiente ponderare le percentuali dei singoli componenti. Il Regolamento n. 1272/2008 prevede l'applicazione di norme più laboriose che implicano formule matematiche.
ci manca che in questo stato si va a leggere il 1272 ... per quanto concerne gli art.10 e 11 e tutti i rimandi alle parti di allegato ...
così smette davvero prima di cominciare  :smt003


Per quanto mi riguarda... continuo a domandarmi quanto e intendo in che misura serva conoscere il suddetto mostro al fine di poter elaborare una valutazione del rischio degna di essere almeno appena appena attendibile con quanto è effettivamente nella realtà.

Sono convinto di due cose...anzi di tre:

1) un DVR chimico fatto da un professionista che conosce per filo e per segno (e si intende ne ha compreso ogni sfaccettatura) non ha sicuramente prezzo.

2) il professionista che lo redige muore di fame...perché per studiare, comprendere come da punto 1) il mostro non bastano sicuramente i 7 anni da cui è stato partorito... ergo oltre a non aver lavorato...ancora non lavora...

3) I Lavoratori muoiono come mosche aspettando qualcuno che che faccia una valutazione del rischio in possesso dell'intero scibile del mostro.

Ciao

Gibbosky
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