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Minicodice o DM 10 marzo 1998?

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
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ursamaior
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Ufficio con 30 presenze risalente al 2020.
Non avevano mai fatto, prima d'ora, la valutazione dei rischi.
Prendo il minicodice per la valutazione del rischio di incendio e, di default, ho rischio «non basso» in quanto rientro nel campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006.
La RTV uffici per gli uffici di TIPO 1, al punto 15, mi dice:
Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:...
In effetti, l'ufficio è del 2020, quindi antecedente all'abrogazione del DM 10 marzo 1998, per cui (anche se non l'avrà mai fatto), il progettista si è dovuto attenere alle indicazioni di tale norma, all'epoca ancora vigente.
L'ufficio in questione ha una sola via di fuga con un percorso complessivo unidirezionale (Lcc) di circa 60 metri.
Il DM 10 marzo 1998 raccomandava di non superare i 45 m, ma non era vincolante come indicazione.

Anche se sto eseguendo la valutazione dei rischi nel 2024 e il DM 10 marzo 1998 non è più tra noi, io ritengo in questo caso (ricordo: ufficio del 2020) di potermi farmi andare bene la cosa (al limite raccomanderò l'installazione di un impianto di rilevazione fumi per compensare la via di fuga più lunga di quanto raccomandato).

Che ne dite?
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weareblind
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Sì, per la data. Fosse oggi, no.
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Giosmile
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Ursa,
se hai qualche elemento di progettazione, di cui parli, non ci sono problemi a quanto affermi.
Se non hai proprio nulla di nulla, fossero pure quattro righe in croce del datore di lavoro, ho qualche dubbio. Ad oggi, a mio parere, la VdR dovresti farla considerando il DM uffici che quando cita i punti del DM 98 in effetti dovresti applicare gli equivalenti del minicodice.
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ursamaior
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Ma io la valutazione la sto facendo secondo il Minicodice...
Ma la valutazione è una cosa (sorgenti di innesco, combustibili, contesto e ambiente, ecc.) le prescrizioni che devo rispettare sono un'altra. Lì, il minicodice mi rimbalza alla RTV la quale mi rinvia - per alcune cose - al DM 10 marzo 1998... Non vedo perchè dovrei applicare il Minicodice per quelle prescrizioni, dato che all'epoca era vigente il DM 10 marzo 1998.... Come dire «Sono stato autorizzato ai sensi di una norma. Non ho toccato nulla da allora. Perchè oggi devo rivedere il mio sistema di esodo, quando nessuna norma più recente me lo impone?»
Secondo me, ci sta
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Giosmile
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Facevo un ragionamento di questo tipo:

Nel 2020 effettivamente ho realizzato i luoghi prendendo le regole di allora? Ho qualche evidenza di ciò? Se le risposte sono SI ad entrambe le domande, anche in assenza di una valutazione formale, hai pienamente ragione. Confesso che avrei dubbi se alla seconda domanda dovessi rispondere NO, a meno che le evidenze siano chiare.

Se invece nel 2020 me ne sono altamente strafocoliato, non ho progettato nulla con le regole di allora e non ho evidenze che dimostrino quantomeno che il problema me l'ero posto, è l'equivalente di dire "ok, ho dormito fino ad oggi, ho lavorato nell'ufficio senza regole ed oggi mi trovo a doverle applicare per la prima volta". In tal caso, dovrei considerare il Dm 98 morto.

La spiegazione sulla differenza tra i due casi può essere sibillina, ma se io non ho mai fatto nulla in un ambiente di lavoro posso davvero usare le "scontistiche" del passato?
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ursamaior
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Dal punto di vista morale è giusto quello che dici.
Ma in punta di diritto, tu all'epoca non puoi non aver applicato la regola (che tu l'abbia fatto o meno). Per cui si parte dal presupposto che quell'ufficio debba rispondere alle regole all'epoca vigenti
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Giosmile
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Ci sta

:smt002
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