Non avevano mai fatto, prima d'ora, la valutazione dei rischi.
Prendo il minicodice per la valutazione del rischio di incendio e, di default, ho rischio «non basso» in quanto rientro nel campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006.
La RTV uffici per gli uffici di TIPO 1, al punto 15, mi dice:
In effetti, l'ufficio è del 2020, quindi antecedente all'abrogazione del DM 10 marzo 1998, per cui (anche se non l'avrà mai fatto), il progettista si è dovuto attenere alle indicazioni di tale norma, all'epoca ancora vigente.Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:...
L'ufficio in questione ha una sola via di fuga con un percorso complessivo unidirezionale (Lcc) di circa 60 metri.
Il DM 10 marzo 1998 raccomandava di non superare i 45 m, ma non era vincolante come indicazione.
Anche se sto eseguendo la valutazione dei rischi nel 2024 e il DM 10 marzo 1998 non è più tra noi, io ritengo in questo caso (ricordo: ufficio del 2020) di potermi farmi andare bene la cosa (al limite raccomanderò l'installazione di un impianto di rilevazione fumi per compensare la via di fuga più lunga di quanto raccomandato).
Che ne dite?