sforzi ripetuti arti superiori

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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Comunicazione di servizio per a.mattioli

Se vuole puo' pure mandare la nota a me
webmaster@sicurezzaonline.it
che poi metto online.
Cordiali saluti e grazi eper la collaborazione

Mod :smt039
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alessandra
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Carissimi/e, intanto allego un documento della Asl 6 del Friuli (pre D.Lgs. 81/08) che chiarisce buona parte dei quesiti emersi durante la discussione.
In base agli elementi apportati da tutti voi mi sono fatta la seguente opinione:
la sorveglianza sanitaria per il rischio specifico si è resa obbligatoria il 27 aprile 2004 , in base al combinato disposto del  D.M. riportato da Nofer con l’art. 34 del DPR 303/56 ricordato da Mattioli (che era l’elemento normativo che mi mancava. Che stupida ! E dire che io il 303 lo amavo !).
Il problema semmai si pone da ora in poi, dato che ciò che restava del 303 è stato abrogato in toto. Mi sa che a questo punto l’iter è quello di rivolgersi alla commissione dell’Asl.

Continuo invece a ritenere che non stia in piedi dal punto di vista giuridico  l’automatismo fra valutazione del rischio per la salute e attivazione della sorveglianza sanitaria in mancanza di altri elementi normativi che me la rendano esplicitamente obbligatoria.
Ripeto: a differenza delle altre misure di prevenzione, la sorveglianza sanitaria trova il suo limite nell’art. 5 dello Statuto dei lavoratori.
Facciamo finta che l’Alessandra  valuti il rischio derivante da esposizione a radiazioni ottiche naturali, o da stress lavoro correlato. Da entrambi questi fattori possono conseguire effetti negativi sulla salute.  Sareste così convinti da asserire, però, che rispetto a tali rischi si renda obbligatoria specifica sorveglianza sanitaria da parte del mc?
In altre parole : fareste sottoporre a SS  l’animatore estivo di un villaggio turistico o una prof  di una classe border line ?
Io  non la  attiverei in automatico. Semmai, dopo aver tentato di mettere  in atto le altre misure di tutela, sulle quali non ho limiti normativi, spiegherei ai lavoratori la questione e proporrei a loro di  far richiesta della visita, se credono  che la misura sia cautelativa (D. Lgs. art. 41 comma 1 b).

Ursa dice: “Generalmente è difficile che qualcuno contesti la sorveglianza sanitaria a fronte di un rischio esistente anche se non normato”. Anche a me non è mai capitato . Però considera questo caso: se la sorveglianza sanitaria su un lavoratore già malato ne determina la non idoneità alla mansione ……se il tipo lavora in una microazienda dove tutte le mansioni comportano quel rischio e non c’è possibilità di spostarlo ……se alla perdita dell’idoneità consegue un licenziamento per giustificato motivo (perché è possibile), allora ti assicuro che il lavoratore nell’impugnare il licenziamento sporge di sicuro  denuncia per violazione dell’art. 5 L. 300/70. O per lo meno, io lo farei se fossi in lui, alla grande !

Nota per manfro:  ho l’abitudine (forse erronea) di leggere le leggi seguendo la numerazione degli articoli secondo un ordine crescente. Il  comma 2 lettera b) dell’art. 41 – che si riferisce alla periodicità - viene dopo il comma 1 dell’art. 41, che stabilisce l’ambito di applicazione della SS. Ne deduco che la decisione del medico sulla periodicità venga fatta certamente sulla base della valutazione dei rischi, ma solo  in riferimento ai casi previsti dalla normativa vigente ecc. ecc.

Per Bond: non sono il RSPP, ho già attivato l’ergonomo x valutazione e formazione, il medico lo sentivo lunedì. E’ vero che fino ad ora ho scaricato biecamente il barile su queste due figure, ma mi sembrava ora di avere anch’io chiara la questione.
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Alessandra
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a.mattioli
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alessandra ha scritto: La mia domanda è tesa a prevedere degli scenari di sviluppo di un caso concreto, e nello specifico se in presenza di una azione legale per un danno già avvenuto, con malattia professionale riconosciuta dall’INAIL  qualche mese fa,  prima del D.Lgs. 81/08, può essere imputata al datore di lavoro (insieme ad altre cose)  la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria.
Gli può essere imputato non il fatto di non aver provveduto a far effettuare sorveglianza sanitaria, non prevista e vietata in questi casi, ma quegli accertamenti sanitari che avrebbero potuto far emergere precocemente i segni e/o i sintomi di una malattia in modo da impedirne la evoluzione e favorirne la guarigione.
Invio al mod. una nota riassuntiva della normativa di riferimento.
saluti
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alessandra
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Ciao mattioli, e grazie delle dritte. Scusa la puntigliosità (tipica dei nati in vergine), io però la capisco così: il vecchio art. 34 si riferiva alle visite di SS, quindi finchè il DPR era in vita la SS ci voleva.
Ora che è stato abrogato mi rimane solo l'art. 5 della Legge 300/70 che dice che il ddl "  HA FACOLTA' di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

La ASL triestina quando parla dell'argomento, parla di opportunità, e non di obbligo: "In questi casi il medico competente dovrà suggerire al datore di lavoro l’OPPORTUNITA'di ricorrere alla visita medica presso le apposite commissioni istituite presso le aziende per i servizi sanitari".

Insomma ho l'impressione che l'abrogazione frettolosa del 303 abbia lasciato qualche buco in giro, e che STANDO ALLA LETTERA delle norme sopravvissute si sia passati dall'obbligatorietà alla facoltatività.
Dopodichè, è vero che a fronte di un danno, il giudice può anche contestare al ddl il fatto  "di non aver agito come un buon padre di famiglia" , disponendo misure di prevenzione facoltative.

Dimmi una cosa: ma la Commissione dell'ASL dispone l'eventuale idoneità e poi che face? Prevede un monitoraggio sanitario continuativo, con una periodicità?
Alessandra
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Allego qua sotto (e quindi sara' visibile e scaricabile dai registrati al Forum) la nota gentilmente inviataci da a.mattioli (che ringrazio sentitamente) questa mattina.
Colgo l'occasione per ringraziare anche gli altri partecipanti attivi ai lavori del nostro Forum per la disponibilita' e generosita' con cui mettetono a disposizione di tutti importanti documenti utili per accrescere la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nel nostro Paese.
Grazie ancora e buona domenica a tutti.

Mod :smt039
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Allego qua sotto (e quindi sara' visibile e scaricabile dai registrati al Forum) la nota gentilmente inviataci questa mattina da a.mattioli (che ringrazio sentitamente).
Colgo l'occasione per ringraziare anche gli altri partecipanti attivi ai lavori del nostro Forum per la disponibilita' e generosita' con cui mettono a disposizione di tutti importanti documenti utili per accrescere la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nel nostro Paese.
Grazie ancora e buona domenica a tutti.

Mod :smt039
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obbligo sorveglianza sanitaria1 mattioli 21 06 2008.doc
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a.mattioli
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alessandra ha scritto:Ciao mattioli, e grazie delle dritte. Scusa la puntigliosità (tipica dei nati in vergine), io però la capisco così: il vecchio art. 34 si riferiva alle visite di SS, quindi finchè il DPR era in vita la SS ci voleva.
Ora che è stato abrogato mi rimane solo l'art. 5 della Legge 300/70 che dice che il ddl "  HA FACOLTA' di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico".

La ASL triestina quando parla dell'argomento, parla di opportunità, e non di obbligo: "In questi casi il medico competente dovrà suggerire al datore di lavoro l’OPPORTUNITA'di ricorrere alla visita medica presso le apposite commissioni istituite presso le aziende per i servizi sanitari".

Insomma ho l'impressione che l'abrogazione frettolosa del 303 abbia lasciato qualche buco in giro, e che STANDO ALLA LETTERA delle norme sopravvissute si sia passati dall'obbligatorietà alla facoltatività.
Dopodichè, è vero che a fronte di un danno, il giudice può anche contestare al ddl il fatto  "di non aver agito come un buon padre di famiglia" , disponendo misure di prevenzione facoltative.

Dimmi una cosa: ma la Commissione dell'ASL dispone l'eventuale idoneità e poi che face? Prevede un monitoraggio sanitario continuativo, con una periodicità?
L'art. 34 dava la possibilità di far diventare obbligatoria la sorveglianza sanitaria con disposizione dell'ASL per mansioni per le quali l'art. 33 non la prevedeva.
Ora questa possibilità non c'è più, ma ci sono varie altre opportunità, compresa quella della richiesta del lavoratore, magari adeguatamente informato del rischio cui è esposto.
La commissione ASL si limita a dare il proprio giudizio; magari per la stessa persona viene coinvolta più volte, se i quesiti sono posti male o se c'è sotto un contenzioso di diversa natura.
Il ragionamento che hai fatto rispetto al contenzioso è esatto.
Conosco più di un caso in cui il lavoratore è stato licenziato perchè ritenuto non idoneo a mansioni per cui non era previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria e c'è stato molto lavoro per i giudici.
saluti
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Ah beh, quindi siamo di fronte ad un ennesimo caso di certezza del diritto...

Non sto facendo polemica, sia ben chiaro, anzi mille grazie a.mattioli.
Però i dubbi restano, nel senso che non si sa come comportarsi di fronte a rischi per i quali non è espressamente prevista la sorveglianza sanitaria.

Io sono favorevole a considerare la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione e protezione, ma oggettivamente il suo svolgimento, quando non previsto, lede un diritto del lavoratore.

La cosa fantastica è che nel caso di movimenti rapidi e ripetitivi trattasi di rischio ampiamente documentato, solo che il legislatore se l'è un pò dimenticato tra un condono ed una legge salvasedere a qualcuno.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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ugo
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ho chiesto la cosa a un guru ed ecco cosa mi ha risposto
La sorveglianza sanitaria dei rischio non normati, in particolare quelli ergonomici, risulta
necessaria in caso di rischio presente.
Per i carichi da definizione (vedi art 168) quando l'Indice di sollevamento
(niosh) è superiore a 1.
Per OCRA quando il valore Check supera il valore lieve (11,1) o OCRA sopra
3,5.

Secondo le indicazioni di autorevoli enti italiani in materia le analisi devon essere fatte su due livelli:

1) uno screening a domande, se sussistono sintomi segnalatori, fatto a tutti
i lavoratori anche non esposti ad un valore di rischio presente. Questo per
confermare con la retta di regressione se la valutazione è stata fatta
correttamente.

2) approfondita, ed eventualmente con ACCERTAMENTI (ecografie ed
elettromiografie) se il lavoratore è a rischio presente e accusa sintomi
eclatanti.

Non dobbiamo dimenticarci le visite a richiesta dei lavoratori che accusano
sintomi premonitori, e neanche del fatto che possono esistere nella nostra
popolazione lavorativa anche degli iperscuscetibili (che si ammalano anche
in fascia gialla).

Annoso è il problema dell'art. 5, ma cosa scelgo: denuncia penale per
lesioni colpose per invalidità permanente da Malattia Professionale o
Tribunale civile per licenziamento del lavoratore?

Il concetto dovrebbe essere "il benessere del lavoratore ad ogni costo".

SEMBRA FACILE ..............
spero di aver dato un contributo alla discussione interessante :)

salutoni
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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ursamaior
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NIOSH ed OCRA non sono norme di buona tecnica (che devono essere impiegate in via preferenziale ove esistenti)
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