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carrelli elevatori - verifiche periodiche allegato VII o no?

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
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andy66
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Iscritto il: 20 mar 2006 12:31
Località: umbria

Buongiorno a tutti

ritorno su un'annosa questione che ogni tanto ritorna come un fantasma in un castello scozzese...

dando per scontato il controllo trimestrale delle catene/funi , salvo specifica indicazione del fabbricante (punto 3.1.2. allegato VI) , il carrello elevatore può rientrare negli obblighi di verifica annuale (o biennale) ASL come apparecchio di sollevamento , se la portata supera i 200 kg?

Io sarei per il no, ma ormai non sono più sicuro di niente  :smt087
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ursamaior
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Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

No, a meno che non abbia montato l'accessorio con il braccio estensibile tipo gru
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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andy66
Messaggi: 230
Iscritto il: 20 mar 2006 12:31
Località: umbria

Grazie Ursamajor mi confermi quanto immaginavo
nell'allegato VII adesso la norma è molto più dettagliata, ma un accenno all'esonero dei carrelli elevatori potevano anche mettercelo
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Lorenzino
Messaggi: 425
Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
Località: Lecco

Dato che erano e sono sempre esonerati dai controlli peridici di legge, per rafforzare quanto detto da ursamaior la ciliegina ENPI non può mancare:

Nota 10 marzo 1982, n. 9-602

ENPI
Carrelli a forche con braccio gru.

In riferimento alla nota n. 369 del 9 gennaio 1982 di codesta Sede, relativa alla richiesta di parere su carrello elevatore a forche dotato di braccio gru, si informa che l'apparecchio rientra nella categoria delle "gru" e pertanto nel caso in cui la portata sia superiore ai 200 chilogrammi, la verifica obbligatoria da parte dell'ENPI a norma del combinato disposto dell'art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del titolo II - art. 5 - punto f) del D.M. 12 settembre 1959, è disciplinata dalle disposizioni impartite dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In particolare per tale attrezzatura occorre richiedere come documentazione tecnica di calcolo:
- verifica di resistenza relativa al: braccio gancio, piastra di sostegno del braccio, guide mobili e fisse, cilindro e catena di sollevamento, cilindri di brandeggio, attacco delle guide al telaio, telaio ed assali portanti;
- verifica di stabilità al ribaltamento relativa all'apparecchio;
- schemi dei circuiti elettrici e fluidodinamici.
In ordine alle considerazioni giuridiche svolte dall'Enel è da osservare che la proposta di normativa CEE richiamata, proprio in quanto proposta, non ha alcun valore normativo se non dopo che divenuta atto legislativo comunitario, sotto forma di regolamento o direttiva, si sarà "tradotta", nell'ambito dello Stato italiano, in norme modificative di quelle esistenti.

:smt039
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
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